26/09/2026
⚖️ CASSAZIONE: PER L’ART. 28 NON SERVE ESSERE “COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVI”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25184 del 10 settembre 2026, chiarisce un principio importante sulla legittimazione dei sindacati ad agire contro la condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
📌 Per la Cassazione, ai fini della legittimazione ad agire, è necessario e sufficiente che l’organizzazione sindacale abbia una dimensione nazionale effettiva, dimostrata attraverso:
🔹 una diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale;
🔹 un’effettiva attività sindacale svolta su gran parte del territorio;
🔹 una presenza riferita al settore produttivo nel quale opera l’azienda interessata.
❗ Non è invece necessario che il sindacato:
• sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale;
• sia “maggiormente rappresentativo”;
• faccia necessariamente parte di una Confederazione;
• abbia sottoscritto contratti collettivi nazionali.
La Cassazione sottolinea che l’art. 28 è uno strumento destinato a tutelare non soltanto i diritti sindacali, ma anche la libertà sindacale e il diritto di sciopero.
👉 Di conseguenza, i requisiti dell’art. 28 e quelli dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori restano distinti: un sindacato può essere legittimato ad agire per condotta antisindacale anche senza possedere i requisiti necessari per costituire una RSA.
📍 La verifica della dimensione nazionale spetta al giudice di merito e deve essere effettuata concretamente, tenendo conto anche del settore produttivo interessato.
Un principio che conferma la distinzione tra rappresentatività sindacale e legittimazione processuale ex art. 28.
Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 10 settembre 2026, n. 25184.