16/10/2026
*Precariato scolastico, il Tribunale di Foggia riconosce l’abuso dei contratti al 30 giugno: Ministero condannato al risarcimento*
*Rega* , *UIL Scuola* : « _Nella scuola il lavoro non può essere coperto all’infinito con lavoro precario_ »
*Foggia, 15 ottobre 2026* – Anche le supplenze con scadenza al 30 giugno possono integrare un abuso quando vengono reiterate per soddisfare esigenze stabili e durature. È quanto emerge dalla sentenza n. 2518/2026 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso promosso dall' _*Avv. Marco Dibitonto dell'Ufficio Legale della UIL SCUOLA PUGLIA*_ di un docente di sostegno e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge.
La controversia riguarda quattro contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, tutti con scadenza al 30 giugno, per attività di sostegno presso il Liceo “Albert Einstein” di Cerignola, con un impegno di 18 ore settimanali. Il Tribunale ha valorizzato la reiterazione degli incarichi nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, nonché l’assenza, nel testo dei contratti, di necessità sostitutive di altri docenti assenti.
*Nicola Rega, Segretario Generale UIL Scuola Foggia* , dichiara:
« _Da Foggia arriva un segnale importante per il personale precario del nostro territorio. La scadenza formale del contratto al 30 giugno non basta, da sola, a rendere temporanea un’esigenza che si ripresenta stabilmente nella stessa scuola. È necessario guardare alla realtà del servizio prestato e al fabbisogno effettivo degli istituti. Come UIL Scuola Foggia ribadiamo il nostro impegno per la tutela del personale e per una scuola che riconosca il valore del lavoro, senza costringere docenti e studenti a vivere nell’incertezza anno dopo anno_ ».
La decisione non afferma un automatismo risarcitorio per tutti i contratti al 30 giugno: il punto centrale è l’accertamento delle condizioni concrete nelle quali gli incarichi si sono ripetuti. Nel caso esaminato, la permanenza della disponibilità della stessa cattedra per più anni consecutivi, senza esigenze sostitutive risultanti dai contratti, ha condotto il giudice a riconoscere l’utilizzo abusivo della contrattazione a termine.
Nel determinare il risarcimento, il Tribunale ha applicato la disciplina dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificata nel 2024, che prevede, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, un’indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, fatta salva la possibilità di provare un maggior danno. Nella vicenda esaminata, il giudice ha ritenuto congrua la misura minima di quattro mensilità.