31/10/2026
*SICUREZZA SULLE STRADE: NUOVO CODICE DELLA STRADA*
Mentre il datario dei decessi di ciclisti si avvicina a quota 200 da inizio anno (200 e siamo al decimo mese dell'anno -ricordiamo che sono stati 217 nel 2025, con un +18% vs 184 del 2024), apprendiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il testo della riforma del Codice della Strada che introduce diverse novità specifiche per chi va in bicicletta e per i ciclisti sportivi.
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E’ il primo via libera formale a una bozza di provvedimento normativo, che la stampa erroneamente ha presentato come il “nuovo codice della strada”.
Così non è perché sappiamo come l’approvazione in via preliminare significhi che il provvedimento non è ancora una norma in vigore, e prima di diventalo, il testo deve seguire un percorso di consultazione che di solito prevede un iter complesso con la consultazione degli enti territoriali interessati ( da non confondere con gli Enti di promozione sportiva…)ed infine passare dalle Camere del Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle commissioni competenti (che non sempre sono vincolanti, ma richiedono tempo).
Solo dopo avere raccolti tutti i pareri e apportate eventuali modifiche al testo, il provvedimento tornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.
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Dopo queste doverose precisazioni, facciamo un focus sulle questioni specifiche che interessano chi va in bici.
Prendiamo nota che il testo distingue due tipi di soggetti,
“chi va in biciletta” e i “ ciclisti sportivi”
introducendo diverse novità specifiche di cui organizzatori e praticanti dovranno tenere conto.
Questo vale, specifica il testo, sia per le manifestazioni che per gli allenamenti.
*REGOLE PER CICLISTI SPORTIVI*
• *Marcia affiancata in gruppo*: Fuori dai centri abitati, i ciclisti sportivi (impegnati in allenamenti organizzati o gare) potranno viaggiare affiancati su massimo due file per un massimo di 8 biciclette per gruppo, purché non occupino più di una corsia.
• *Distanza tra i gruppi*: Tra un gruppo e l'altro di ciclisti sportivi dovrà essere mantenuta una distanza minima di 50 metri (salvo allenamenti organizzati).
Questa proposta di legge affonta il tema della sicurezza stradale e della responsabilità legale nel ciclismo, sia del singolo, quando partecipa agli allenamenti compresi i famosi “gruppi selvaggi” che fanno scorribande sulle strade aperte al traffico, sia di quello organizzato.
Per organizzato si intendono Cicloraduni, Gran Fondo, Escursioni o Gravel (queste ultime due quando si trovano a viaggiare su tratti di strade aperte al traffico)
Va da sé che il rispetto del Codice della Strada non è una scelta discrezionale della Federazione o degli organizzatori, ma un obbligo di legge inderogabile volto a tutelare l'incolumità dei ciclisti stessi.
Facendo sintesi, ci soffermiamo sui punti chiave espressi nel testo che più ci riguardano:
• Obbligo di marcia in gruppetti scaglionati: Questa pratica deve essere applicata sia nelle uscite informali settimanali (grupponi che spesso intralciano il traffico a velocità sostenute), sia nelle manifestazioni ufficiali a traffico aperto (Cicloraduni, Gran Fondo, Escursioni o Gravel).
• Prevale la legge di Stato: Le regole non dipendono dai regolamenti interni dei vari Enti sportivi (Uisp, Acsi, ecc.) o della Federazione, ma dal Codice della Strada. Tutti sono tenuti a rispettarle e a farle rispettare in funzione del proprio ruolo.
• Analogie con l’annoso dibattito sul certificato medico: Il controllo dei requisiti (vedi la partenza scaglionata) è paragonato all'obbligo di presentare il certificato medico sportivo al momento dell’iscrizione alle manifestazioni. Vale la pena di notare che quest’ultimo è già da tempo legge.
• Non sono regole ma leggi: In entrambi i casi si tratta di leggi statali, e i ricorrenti dissensi, le proteste, e lamentele indirizzate contro Organizzatori, Giudici di gara o addetti alle iscrizioni sono del tutto ingiustificate.
• La tolleranza non cancella l'illecito: Il fatto che alcuni organizzatori o giudici siano meno fiscali non rende la violazione legittima: chi ignora queste regole è equiparabile a chi passa col semaforo rosso o guida in stato di ebbrezza, perché vilando una legge si commette un reato del quale si espongono al rischio di gravi conseguenze legali di cui rispondere personalmente.
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IN DEFINITIVA
Ciclismo: Salute e Sicurezza Stradale
Le Leggi non son un optional e il rispetto delle regole sono una tutela della vita dei praticanti.
La sicurezza dei ciclisti e il rispetto delle norme non possono essere intesi come una scelta discrezionale, ma un pilastro inderogabile per il futuro del movimento ciclistico.
Questo principio deve valere nelle uscite spontanee settimanali dei "famosi" gruppi di amatori, e anche nella gestione organizzativa delle manifestazioni non competitive dei Cicloraduni, delle Fondo e Gran Fondo, senza escludere le Escursioni i percorsi Gravel quando si trovano a percorrere la viabilità pubblica.
La formula delle partenze scaglionate a piccoli gruppi — già da noi e dalle nostre migliori società, felicemente adottata nella gran parte dei nostri eventi che notoriamente si svolgono a traffico aperto — rappresenta l’unica modalità per coniugare l'attività sportiva con il pieno rispetto del Codice della Strada.
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È fondamentale ribadire che la tutela dell’incolumità pubblica non dipende dai regolamenti interni della Federazione o degli Enti di promozione sportiva, bensì da leggi dello Stato.
Ogni attore coinvolto, in base al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, ha il dovere giuridico e morale di applicarle e farle applicare.
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Questo rigore organizzativo si affianca ad altri requisiti legali imprescindibili, come l’obbligo di esibire il certificato medico di idoneità all’atto dell’iscrizione. Le ricorrenti controversie che vedono opposti i partecipanti ai Giudici di gara o agli addetti alle segreterie sono pertanto del tutto ingiustificate: questi operatori non applicano disposizioni arbitrarie, ma adempiono a precisi obblighi di legge.
A quanti contestano una presunta "mancanza di fiscalità" in altri contesti geografici o organizzativi, la risposta è una sola: l'assenza di controlli e il mancato rispetto coincidono e non legittimano l'infrazione.
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Chi viola queste norme si assume la responsabilità di comportamenti pericolosi, del tutto paragonabili, per fare un esempio, al passaggio con il semaforo rosso o alla guida in stato di ebbrezza, accettandone le conseguenti sanzioni e i rischi per la vita propria e altrui.
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Altre regole generali previste nella bozza del nuovo codice indicate per chi va in bicicletta
• Fanale posteriore e anteriore: Il fanale posteriore rosso (e l'anteriore) dovrà restare sempre acceso anche di giorno in condizioni di scarsa visibilità, in galleria, con nebbia, pioggia forte o neve.
• Attraversamenti pedonali: Negli attraversamenti privi di pista ciclabile dedicata, i ciclisti potranno attraversare pedalando sulle strisce (senza dover necessariamente scendere dal mezzo, ma prestando massima attenzione).
• Rotonde e incroci: ci saranno nuove indicazioni per la circolazione nelle rotonde e per la conduzione della bici a mano negli incroci più critici durante le svolte a sinistra.
• Comportamento alla guida: Vietati i movimenti bruschi o a zig-zag; previste sanzioni pecuniarie specifiche (fino a 160 euro) per condotte pericolose.
• Sorpasso da parte dei veicoli: Confermata e rafforzata la regola che impone ai veicoli a motore di mantenere una distanza laterale minima di 1,5 metri quando sorpassano una bicicletta (regola preziosa ma purtroppo condizionata dal comma “ove le condizioni della strada lo permettano”).
Questa è una sintesi della proposta di variazione del codice della strada approvata in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri.