10/16/2026
Titoli esteri, la Pubblica Amministrazione non risponde: come reagire al silenzio
A cura dell’Avv. Lelio Mancino
Chi presenta una domanda per il riconoscimento in Italia di un titolo di studio o di una qualifica professionale conseguiti all’estero può trovarsi ad attendere a lungo una risposta. Il ritardo può incidere sulla possibilità di proseguire gli studi, partecipare a un concorso o svolgere una professione.
Ma non esiste un unico termine di 120 giorni valido per tutte le domande. Il termine dipende dalla procedura, dal titolo e dall’amministrazione competente. Per esempio, il Ministero dell’Università indica in via generale 90 giorni per alcune procedure di riconoscimento accademico; per determinate qualifiche professionali, invece, la normativa prevede tre o quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Occorre quindi verificare la disciplina specifica del singolo procedimento e l’eventuale sospensione dei termini per integrazioni documentali.
Quando si configura il silenzio-inadempimento
Se il termine previsto per il procedimento scade senza che l’amministrazione adotti un provvedimento, può configurarsi il silenzio-inadempimento: l’amministrazione non ha concluso il procedimento con una decisione espressa, pur essendo tenuta a farlo.
La scadenza del termine, però, non comporta di regola il riconoscimento automatico del titolo. Fa sorgere invece la possibilità di chiedere al giudice amministrativo di accertare l’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
Quali passi compiere
Prima di agire, è utile ricostruire con precisione la pratica:
individuare la procedura richiesta e l’amministrazione competente;
verificare la data di presentazione e la completezza della documentazione;
controllare se siano state inviate richieste di integrazione o comunicazioni che incidono sul decorso dei termini;
chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica e, se necessario, presentare un sollecito formale, conservando le ricevute di invio e consegna.
Se l’inerzia persiste, è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo. La legge consente di agire anche senza una preventiva diffida. Il ricorso va proposto mentre perdura l’inadempimento e, comunque, entro un anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento.
Il giudice, se accoglie il ricorso, può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, normalmente non superiore a trenta giorni, e nominare un commissario ad acta quando occorra dare esecuzione alla decisione. L’ordine riguarda, in primo luogo, l’obbligo di concludere il procedimento: non equivale automaticamente a un riconoscimento favorevole del titolo.
Una verifica necessaria caso per caso
Per valutare correttamente il silenzio occorre conoscere il tipo di titolo, il Paese in cui è stato conseguito, la finalità del riconoscimento e l’ufficio destinatario della domanda. Il termine dei 120 giorni può essere rilevante in singole procedure, ma non va presentato come regola generale per tutti i titoli esteri.