La Pro Loco Vittoria Futura, aderisce, per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria denominata Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia tramite il Comitato Regionale UNPLI Sicilia Cod. Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale
La Pro Loco Vittoira Futura è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senz
a fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Vittoria. La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con Comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione Pro Loco, iscritta al relativo Albo regionale. Art. 3
Finalità e oggetto
La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede. E' disciplinata dall’art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015, ed opera per le seguenti finalità:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel Comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
d) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci. La Pro Loco ai sensi dell'art.2 della Legge regionale 28 aprile 1981, n.78, intende svolgere attività di Turismo Sociale svolgendo la propria attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche)
Art. 4
Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall’assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune. e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell’anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate. Art. 5
Soci
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta alla Pro Loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità. I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione. c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall’assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco. d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo. I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua. Art. 6
Diritti e doveri del socio
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della Pro Loco;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della Pro Loco;
f) fruire dei servizi della Pro Loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Loco;
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall’Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo. I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di garantirne l’assetto economico e tutelarne l'immagine. Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio
L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell’Associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso. L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso. Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla Pro Loco. Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della Pro Loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'Assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 8
Organi
Sono organi della Pro Loco:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;