Associazione Famiglie Villacidresi onlus
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Ci occupiamo del benessere relazionale ed esistenziale delle persone. La cura per adolescenti e adulti è diventare persone intere, realizzarsi ed evolvere.
Indirizzo
Villacidro
09039
Orario di apertura
| Martedì | 09:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 17:00 |
| Giovedì | 09:00 - 17:00 |
Sito Web
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STATUTO Art. 01. Denominazione Associazione Famiglie Villacidresi onlus Associazione per la cura emotiva, esistenziale e la formazione delle persone attraverso lo scambio relazionale, in particolare dei genitori e dei loro familiari. Art. 02. Sede L’Associazione ha sede in Villacidro, Via Roma, 371. Potranno essere istituite sedi secondarie. Art. 03. Oggetto e scopo L’associazione persegue la finalità di promozione sociale, è priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, dalle norme che regolano l’attività di volontariato, dalla legge n. 266/91, dalla legge 460/97 e dalle relative norme di attuazione, e dalla legge n. 383/2000 e dalle ulteriori normative di riferimento. La denominazione sui documenti, loghi e marchi sarà “Associazione Famiglie Villacidresi” . L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di natura di solidarietà sociale nel campo della cura, della formazione e dell’assistenza psicologica e relazionale alla persona. L’Associazione si prefigge in particolare di promuovere e sostenere ogni iniziativa volta all’incontro, al confronto e alla cura delle relazioni tra familiari, anche con interventi di sostegno psicologico sia con incontri singoli che con incontri di gruppi di persone, in modo da garantire ai partecipanti la migliore qualità della vita possibile. Ogni iniziativa sarà improntata al rispetto dei valori umani universali, senza distinzione di razza, sesso, condizioni economiche, appartenenze politiche e religiose. Per assicurare tale appartenenza, “l’Associazione Famiglie Villacidresi” accetterà esclusivamente tra i suoi appartenenti persone singole, escludendo sigle politiche, sindacali, confessionali, di categorie commerciale o professionali. L’Associazione promuoverà le sue iniziative, oltre la propria sede, anche in altri ambienti pubblici e/o privati che saranno disponibili a ospitare gratuitamente le proprie iniziative. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle a essa direttamente connesse. Gli associati che intervengono nella vita pubblica, in ogni sua forma, non potranno utilizzare il nome dell’”Associazione Famiglie Villacidresi” per perseguire i propri scopi. Solo il Presidente, o persone delegate del Presidente, può rappresentare l’Associazione. Art. 04 Patrimonio e entrate dell’Associazione Il patrimonio dell’Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, sia dai soci fondatori che da privati singoli, nonché da eventuali avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è di euro 100,00 (cento) versati in parti uguali dai fondatori stessi. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: - versamenti effettuati dai fondatori e da tutti gli iscritti all’associazione; - contributi effettuati da privati; - introiti realizzati nello svolgimento della propria attività di formazione e di cura. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriori esborsi rispetto al versamento originario. Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, può darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo, agli associati. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, neanche in caso di successione. Art. 05. Fondatori, soci o associati, affiliati, beneficiari e benemeriti dell’Associazione Sono aderenti dell’Associazione: - i fondatori - i soci dell’Associazione (indicati anche come associati) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. L’adesione comporta il diritto di voto in assemblea per ogni tipo di delibera Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione. Sono soci o associati dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza. Ogni socio, qualsiasi sia la sua carica sociale, avrà diritto a un voto. Chi intende aderire all’Associazione deve farne richiesta al consiglio direttivo, il quale dovrà pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il recesso è ammesso in ogni momento, previa comunicazione dell’interessato, ed avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo della comunicazione. In presenza di gravi motivi il consiglio direttivo può stabilire l’esclusione di un associato, al quale dovrà notificare tale provvedimento con le opportune motivazioni. Contro il provvedimento di esclusione è consentito il ricorso al collegio arbitrale. Art. 06. Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: - l’assemblea degli aderenti all’Associazione - il consiglio direttivo - il collegio arbitrale Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art.07. Assemblea L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno successivo. Sono di competenza dell’assemblea: -la nomina del consiglio direttivo, del presidente e del segretario - gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione - ogni decisione agli avanzi di gestione, fondi e capitale dell’Associazione - ogni decisione in merito allo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno cinque soci o aderenti. La convocazione sarà effettuata tramite posta elettronica, SMS o telefono. L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Il verbale dell’assemblea è redatto dal consigliere nominato dall’assemblea. L’assemblea, in prima convocazione, sarà validamente costituita e potrà deliberare con la presenza della maggioranza degli associati. L’assemblea, in seconda convocazione, potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 08. Consiglio direttivo L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compreso il presidente. Il consiglio dura a tempo indeterminato ed è rieleggibile. Al consiglio spettano tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Le riunioni del consiglio sono valide se costituite dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Il consiglio validamente costituito delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti. Tutti gli incarichi, compreso quello del presidente, sono a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per l’esercizio dell’incarico dovranno essere rendicontati. Art. 09. Presidente Al presidente dell’associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi, anche in giudizio. La gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compete al consiglio direttivo quale organo collegiale,. In casi di straordinaria necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza la delibera del consiglio che tuttavia dovrà essere convocato per l’eventuale ratifica degli atti compiuti dal presidente. Art. 10. Libri dell’Associazione Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle riunioni e delle delibere dell’assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione. Art.11. Collegio arbitrale Qualora l’assemblea lo ritenga può essere nominato un collegio arbitrale di tre membri. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Art. 12. Esercizi sociali e bilanci Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e la predisposizione del bilancio preventivo dell’anno successivo. Art. 13. Avanzi di gestione E’ vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per disposizione di legge o effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 14. Scioglimento In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio deve obbligatoriamente essere devoluto od altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 15. Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti. Art. 16. Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1° del codice civile e, in subordine, in quelle contenute nel successivo libro V.