28/05/2026
In moltissime attività commerciali (supermercati, ristoranti, ecc) purtroppo astici, aragoste, granchi, pesci e molti altri animali vengono esposti ancora VIVI, LASCIATI A MORIRE SUL GHIACCIO tra i “prodotti freschi”. Questi animali muoiono dopo una lunghissima agonia di una morte lenta e dolorosissima. Tutto questo è REATO per MALTRATTAMENTO di ANIMALI! È dovere di ogni cittadino denunciarlo!
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➡ COSA FARE?
Potete riconoscere gli ANIMALI VIVI esaminandoli da vicino: basta soffiargli addosso o toccarli. Gli Astici e le Aragoste muovono antenne e zampe anche in maniera IMPERCETTIBILE, perciò occorre fare attenzione! Qualora vi troviate davanti un animale VIVO e agonizzante sul GHIACCIO, come prima cosa cercate di riprendere la scena: realizzate un VIDEO con il vostro cellulare e scattate delle FOTO.
Per farlo è sufficiente dimostrare il proprio interesse ad ESAMINARE i prodotti più freschi, oppure dimostrarsi affascinati dalla bellezza del “prodotto” esposto. Tenete a mente che lo spazio dove vengono esposti in vendita gli animali è un luogo PUBBLICO.
In ogni caso, con o senza video, allontanatevi e in disparte CONTATTATE immediatamente le forze dell’ordine per richiedere il loro intervento. Descrivete i fatti, facendo riferimento alla legge (come spiegato più in basso) e attendete l’arrivo della pattuglia per fornire ulteriori indicazioni, ma anche e soprattutto per FARE ATTENZIONE affinché gli animali agonizzanti nel frattempo NON SPARISCANO o siano venduti.
Denunciate il fatto a:
• POLIZIA MUNICIPALE
• POLIZIA PROVINCIALE
• CARABINIERI
• ASL SERVIZIO VETERINARIO
• GUARDIA DI FINANZA
• GUARDIA COSTIERA
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➡ È VIETATO TENERE GLI ANIMALI CON LE CHELE LEGATE ANCHE SE NON SONO SUL GHIACCIO
Lo afferma anche il Ministero della Salute in un documento medico-scientifico redatto dal suo Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, intitolato “Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione”.
Il documento tecnico-scientifco del Ministero della Salute afferma infatti che «il posizionamento degli animali sul ghiaccio, anche se avvolti in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodi di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo improvviso di temperatura, shock ipoosmotico da acqua di scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico». A proposito di esposizione alla luce diretta e intensa, come spesso succede, il parere medico scientifico parla di «condizione generatrice di stress che riduce inoltre i tassi di sopravvivenza». Per ciò che riguarda la legatura prolungata delle chele afferma che «determina atrofia muscolare e inibizione dell’alimentazione se naturale e causa la ben più importante interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, l’applicazione della banda in animali freschi di muta può distorcere e indebolire le chele»
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➡ NESSUNO INTERVIENE: COSA FARE?
Finché le pattuglie della Polizia Giudiziaria non possono intervenire perché impegnate in altri servizi, bisogna attendere... riprovare e non scoraggiarsi.
Se ricevete risposte tipo "non è di nostra competenza" oppure "la fattispecie non integra reato e ci rifiutiamo d'intervenire", allora fate ricorso alla legge e ricordate che ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio NON PUÒ RIFIUTARSI di compiere un atto del suo ufficio e che potrebbe essere denunciato nel caso continuasse a rifiutarsi.
In alternativa, potete ricorrere allo strumento della DIFFIDA contro i titolari degli esercizi commerciali come primo avvertimento.
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➡ LA LEGGE
La normativa vigente prevede per gli animali forme di tutela atte ad evitare inutili sofferenze ed agonia. Infatti è proibito lasciare i pesci ed i crostacei agonizzare fuor d’acqua, sul ghiaccio. L’art. 4 del D.lgs. 531 del 1992 prescrive L’OBBLIGO di “detenere i prodotti della pesca, immessi vivi sul mercato, costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza.
In attuazione della L. 189/2004 sono stati inseriti nel Codice Penale l’art. 727 che punisce chiunque detenga animali in “condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” e l’art. 544 ter che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche.” La legge punisce il maltrattamento di animali con una pena fino ad un anno di reclusione o con una sanzione fino a 15mila euro.
Inoltre, la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui sopra deriva la morte dell'animale.
La Cassazione ha ribadito che TUTTI GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA sono competenti e DEVONO INTERVENIRE per tutti i reati in materia ambientale e tutela degli animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n. 1872 del 27 settembre 1991). Di conseguenza possiamo e dobbiamo richiederne l’intervento perché accertino il reato ed impedire che questo sia portato ad ulteriori conseguenze (ai sensi dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale).
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➡ L'ANIMALE VA SEQUESTRATO
L'animale vittima di maltrattamento, in quanto "corpo del reato", deve essere sequestrato dalla Polizia Giudiziaria e preferibilmente viene sottratto alle disponibilità del proprietario/detentore. La Polizia Giudiziaria deve affidare in custodia giudiziaria l'animale e può contattare alcuni soggetti specifici o in alternativa consegnare l'animale al Medico Veterinario dell'ASL.
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Il Dott. Enrico Moriconi, medico veterinario di sanità pubblica e presidente dell’Associazione Veterinaria per i Diritti degli Animali, afferma: “si può affermare senza tema di smentite che le aragoste mantenute sul ghiaccio sono in uno stato malessere e stress e pertanto chi li sottopone a tali condizioni causa loro una sofferenza punibile ai sensi della legge 189\04 (…). Se si analizza con lo stesso metro di giudizio il sistema di uccisione per immersione in acqua bollente, è ugualmente chiaro che il metodo è sicuramente doloroso perché la coagulazione delle proteine non avviene immediatamente a tutti i livelli e il danno provocato dal calore, cioè dall’acqua bollente, induce un dolore molto intenso (…) si deve affermare che si tratta di maltrattamento sia il mantenimento sul ghiaccio delle aragoste sia la loro soppressione tramite immersione in acqua bollente.”