12/10/2026
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVA
La Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 31661/2026, torna sul tema dell’affidabilità dell’etilometro e chiarisce un aspetto importante: se la difesa contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio, spetta all’imputato fornire la prova dei vizi o delle irregolarità.
Il caso
Un conducente veniva sottoposto ad alcoltest dopo essere stato fermato dalla Guardia di Finanza.
Le due prove effettuate a distanza di dieci minuti davano risultati molto elevati: 2,00 g/l e 2,07 g/l.
La difesa contestava, tra l'altro, la regolarità dell'apparecchiatura, la manutenzione, le verifiche periodiche, la calibratura e le procedure di omologazione.
Cosa dice la Cassazione?
L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchiatura è omologata e funzionante.
La contestazione del risultato non può però limitarsi a generiche perplessità: la difesa deve indicare e dimostrare vizi dello strumento, errori nella procedura, problemi di omologazione oppure l'assenza o inattualità dei controlli prescritti.
Ma attenzione alle verifiche periodiche
La Cassazione precisa che la sola circostanza che l'etilometro non sia stato verificato ogni anno non è sufficiente, da sola, a dimostrarne il cattivo funzionamento.
Nel caso esaminato, infatti, l'apparecchio aveva superato positivamente una verifica effettuata nello stesso anno del fatto e un'ulteriore verifica successiva.
Un principio utile anche per l'attività operativa
Non è sufficiente dire che l'etilometro è “vecchio” o che una verifica è stata effettuata oltre il termine previsto.
Occorre verificare concretamente omologazione, verifiche, manutenzione, procedura di utilizzo e documentazione tecnica dell'apparecchio, individuando eventuali elementi idonei a mettere in discussione l'affidabilità della misurazione.
La sentenza affronta anche la questione dell'omologazione da parte del CSRPAD, ritenuto dalla Corte organo statale compet
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVA
La Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 31661/2026, torna sul tema dell’affidabilità dell’etilometro e chiarisce un aspetto importante: se la difesa contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio, spetta all’imputato fornire la prova dei vizi o delle irregolarità.
Il caso
Un conducente veniva sottoposto ad alcoltest dopo essere stato fermato dalla Guardia di Finanza.
Le due prove effettuate a distanza di dieci minuti davano risultati molto elevati: 2,00 g/l e 2,07 g/l.
La difesa contestava, tra l'altro, la regolarità dell'apparecchiatura, la manutenzione, le verifiche periodiche, la calibratura e le procedure di omologazione.
Cosa dice la Cassazione?
L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchiatura è omologata e funzionante.
La contestazione del risultato non può però limitarsi a generiche perplessità: la difesa deve indicare e dimostrare vizi dello strumento, errori nella procedura, problemi di omologazione oppure l'assenza o inattualità dei controlli prescritti.
Ma attenzione alle verifiche periodiche
La Cassazione precisa che la sola circostanza che l'etilometro non sia stato verificato ogni anno non è sufficiente, da sola, a dimostrarne il cattivo funzionamento.
Nel caso esaminato, infatti, l'apparecchio aveva superato positivamente una verifica effettuata nello stesso anno del fatto e un'ulteriore verifica successiva.
Un principio utile anche per l'attività operativa
Non è sufficiente dire che l'etilometro è “vecchio” o che una verifica è stata effettuata oltre il termine previsto.
Occorre verificare concretamente omologazione, verifiche, manutenzione, procedura di utilizzo e documentazione tecnica dell'apparecchio, individuando eventuali elementi idonei a mettere in discussione l'affidabilità della misurazione.
La sentenza affronta anche la questione dell'omologazione da parte del CSRPAD, ritenuto dalla Corte organo statale competente per le verifiche necessarie all'omologazione degli etilometri.