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SAP Verona SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE DI VERONA

15/10/2026

Il Segretario Provinciale del SAP di Treviso, Paolo Casagrande, è intervenuto sulla carenza di personale che interessa il Commissariato di Polizia di via Maggior Piovesana, evidenziando la necessità di un adeguato potenziamento dell’organico per garantire l’efficienza dei servizi e la sicurezz...

15/10/2026
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15/10/2026
FRODE ALL’ASSICURAZIONE: PER LA QUERELA NON SEMPRE VALE IL TERMINE DI 30 GIORNIUna questione molto importante nella prat...
15/10/2026

FRODE ALL’ASSICURAZIONE: PER LA QUERELA NON SEMPRE VALE IL TERMINE DI 30 GIORNI

Una questione molto importante nella pratica: quando decorre il termine per presentare querela in caso di frode alla compagnia assicuratrice?

Con la sentenza n. 32120/2026, la Corte di Cassazione, Sezione II penale, chiarisce che il termine ordinario di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. non viene automaticamente sostituito dal termine di 30 giorni previsto dal Codice delle assicurazioni.

Il principio:
Quando la compagnia assicuratrice attiva la procedura prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209/2005, occorre distinguere:

-se l’impresa comunica al danneggiato la decisione di effettuare controlli e approfondimenti sul sinistro, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare dei 30 giorni previsti dalla procedura;

-diverso è il caso in cui l’impresa comunichi le proprie “determinazioni conclusive”: è proprio questa comunicazione a rilevare ai fini del regime derogatorio previsto dall’art. 148, comma 2-bis.

Quindi attenzione: non basta che la compagnia abbia svolto accertamenti interni o nominato un perito per affermare automaticamente che si applichi il termine più breve.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la compagnia aveva comunicato il 16 gennaio 2020 la volontà di effettuare approfondimenti. La querela era stata presentata il 3 aprile 2020 ed è stata ritenuta tempestiva.

Indicazione pratica per la PG:
Quando si riceve una querela per una presunta frode assicurativa, è importante verificare:
• quale procedura sia stata effettivamente attivata dalla compagnia;
• quale comunicazione sia stata inviata al danneggiato;
• se si tratti di una semplice comunicazione di approfondimento oppure di determinazioni conclusive;
• da quale momento debba quindi essere calcolato il termine per la proposizione della querela.

In caso di dubbio, opera il principio del favor querelae: non si può applicare automaticamente il termine più breve senza verificare concretamen

La riunione odierna ha dato il via alla costruzione di misure compensative sulle pensioni del personale del Comparto per...
13/10/2026

La riunione odierna ha dato il via alla costruzione di misure compensative sulle pensioni del personale del Comparto per il quale non è mai stata avviata la previdenza complementare.

Dalla Legge di Bilancio del 2022 sono disponibili alcuni fondi, i quali, tuttavia, non sono ancora sufficienti per armonizzare le future pensioni del personale del Comparto e garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Finalmente sono iniziati i lavori per costruire il futuro di fedeli servitori dello Stato. Resta comunque necessario un ulteriore sforzo da parte dell’Esecutivo, al fine di riconoscere nella Legge di Bilancio stanziamenti idonei per realizzare un concreto percorso previdenziale compensativo della mai avviata previdenza complementare

Partito il tavolo per la realizzazione della PREVIDENZA DEDICATA per il personale del Comparto sicurezza e difesa
13/10/2026

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVALa Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenz...
12/10/2026

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVA

La Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 31661/2026, torna sul tema dell’affidabilità dell’etilometro e chiarisce un aspetto importante: se la difesa contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio, spetta all’imputato fornire la prova dei vizi o delle irregolarità.

Il caso
Un conducente veniva sottoposto ad alcoltest dopo essere stato fermato dalla Guardia di Finanza.

Le due prove effettuate a distanza di dieci minuti davano risultati molto elevati: 2,00 g/l e 2,07 g/l.

La difesa contestava, tra l'altro, la regolarità dell'apparecchiatura, la manutenzione, le verifiche periodiche, la calibratura e le procedure di omologazione.

Cosa dice la Cassazione?

L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchiatura è omologata e funzionante.

La contestazione del risultato non può però limitarsi a generiche perplessità: la difesa deve indicare e dimostrare vizi dello strumento, errori nella procedura, problemi di omologazione oppure l'assenza o inattualità dei controlli prescritti.

Ma attenzione alle verifiche periodiche

La Cassazione precisa che la sola circostanza che l'etilometro non sia stato verificato ogni anno non è sufficiente, da sola, a dimostrarne il cattivo funzionamento.

Nel caso esaminato, infatti, l'apparecchio aveva superato positivamente una verifica effettuata nello stesso anno del fatto e un'ulteriore verifica successiva.

Un principio utile anche per l'attività operativa

Non è sufficiente dire che l'etilometro è “vecchio” o che una verifica è stata effettuata oltre il termine previsto.

Occorre verificare concretamente omologazione, verifiche, manutenzione, procedura di utilizzo e documentazione tecnica dell'apparecchio, individuando eventuali elementi idonei a mettere in discussione l'affidabilità della misurazione.

La sentenza affronta anche la questione dell'omologazione da parte del CSRPAD, ritenuto dalla Corte organo statale compet

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVA

La Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 31661/2026, torna sul tema dell’affidabilità dell’etilometro e chiarisce un aspetto importante: se la difesa contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio, spetta all’imputato fornire la prova dei vizi o delle irregolarità.

Il caso
Un conducente veniva sottoposto ad alcoltest dopo essere stato fermato dalla Guardia di Finanza.

Le due prove effettuate a distanza di dieci minuti davano risultati molto elevati: 2,00 g/l e 2,07 g/l.

La difesa contestava, tra l'altro, la regolarità dell'apparecchiatura, la manutenzione, le verifiche periodiche, la calibratura e le procedure di omologazione.

Cosa dice la Cassazione?

L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchiatura è omologata e funzionante.

La contestazione del risultato non può però limitarsi a generiche perplessità: la difesa deve indicare e dimostrare vizi dello strumento, errori nella procedura, problemi di omologazione oppure l'assenza o inattualità dei controlli prescritti.

Ma attenzione alle verifiche periodiche

La Cassazione precisa che la sola circostanza che l'etilometro non sia stato verificato ogni anno non è sufficiente, da sola, a dimostrarne il cattivo funzionamento.

Nel caso esaminato, infatti, l'apparecchio aveva superato positivamente una verifica effettuata nello stesso anno del fatto e un'ulteriore verifica successiva.

Un principio utile anche per l'attività operativa

Non è sufficiente dire che l'etilometro è “vecchio” o che una verifica è stata effettuata oltre il termine previsto.

Occorre verificare concretamente omologazione, verifiche, manutenzione, procedura di utilizzo e documentazione tecnica dell'apparecchio, individuando eventuali elementi idonei a mettere in discussione l'affidabilità della misurazione.

La sentenza affronta anche la questione dell'omologazione da parte del CSRPAD, ritenuto dalla Corte organo statale competente per le verifiche necessarie all'omologazione degli etilometri.

12/10/2026

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37133

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