19/09/2025
Da quanto leggo su alcuni siti professionali, c'è ancora qualcuno che ha le idee poco chiare sulla segnaletica di carico e scarico . Vedo cartelli II 76 con segnaletica orizzontale gialla e segnaletica II 79 c con segnaletica bianca. Bianca o gialla? II 76 o II 79/c?
La normativa è chiara. I segnali per carico scarico merci, rispondono alla lettera g dell'art. 7 comma1 CdS. Come specificato nella direttiva del 2006, tuttora in piedi, la segnaletica da utilizzare è il segnale in fig. II 76, debitamente integrata, e la segnaletica orizzontale deve essere realizzata mediante tracciatura di uno stallo, con strisce di colore bianco ( o blu nel caso di stallo a pagamento, situazione rara).
Le strisce di colore giallo sono per i parcheggi riservati, come definiti dall'art. 7 comma 1 d):
"1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici ((o alla ricarica di tali veicoli) .....
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
Per quanto riguarda il punto 5) della stessa lettera d): "5) ((dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti)). Si tratta di una modifica che sana in parte le modifiche introdotte nel 2021, che hanno creato non poca confusione. Per l'applicazione di questa normativa è necessario attendere direttive o circolari esplicative. In ogni caso la sua applicazione è limitata a luoghi particolari, quindi non è pensabile creare degli ibridi con stalli di doppia colorazione e con segnaletica confusionaria.
Nella scrittura originaria dell’art. 7 CdS, al comma 1, lettera d) si legge che i comuni possono “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea”. Qui sono definiti alcuni soggetti ai quali si devono riservare degli spazi per la sosta. Quindi si tratta a spazi per la sosta.
Nello stesso comma troviamo la lettera g): “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose”.
Questa stesura era abbastanza chiara, ma per quanto attiene alla lettera g), nel 2017 si è introdotta una postilla, dove si specifica che i veicoli “utilizzati per il carico e lo scarico( di cose)”, sono quelli di categoria N, comprendendo quindi in questa eccezione tutti i veicoli che hanno le seguenti caratteristiche “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”. Quindi questa categoria va dal piccolo furgone all’autoarticolato, purché adibiti al trasporto di merci. Ovviamente l’ordinanza istitutiva può specificare la sottocategoria, N1, N2 … In questa tipologia troviamo anche dei veicoli il cui aspetto esteriore è quello di un’autovettura. Si noti che questa integrazione implica già che lo spazio destinato all’attività di C.S. si riferisce a merci, e non genericamente a cose. Quindi quelli che nell’art. 54 comma 1/d), sono definiti autocarri (veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse), per potere rientrare tra quelli autorizzati a servirsi di quegli spazi, devono essere “destinati al trasporto di merci”.
Nel passaggio dal 2017 al 2024, c’è stata una tappa intermedia che ha creato molta confusione, in quel doppione di spazi C.S, nelle lettere d) e g).
Nell’attuale stesura la lettera g) è stata modifica e integrata come segue: “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci”. La modifica operata in questa norma è quella doverosa della sostituzione della parola “cose” con “merci”, in coerenza con la categoria N, cui sono destinati quegli spazi.
Diversamente da quanto indicato nella lettera d) la riservazione di questi spazi è subordinata alla prescrizione di orari destinati alla parte dettagliata nell’attività di logistica, ossia carico e scarico merci. Conseguentemente quegli spazi NON SONO DESTINATI ALLA SOSTA di veicoli, come invece previsto dalla lettera d), bensì all’attività di carico e scarico, e la permanenza in quell’area da parte di un veicolo è giustificata in quanto impegnato in tale attività, e quindi SOLO per il tempo necessario ad essa.
Nell’analizzare ancora di più nel dettaglio, si osserva che nella parte iniziale della lettera g) si afferma che i comuni possono “prescrivere orari … per il carico e lo scarico”, di conseguenza quelle attività possono essere scolte solo in quelle fasce orari stabilite, che possono eventualmente variare da zona a zona, ad esempio stabilendo un percorso sulle strade principali dove vige tale regolamentazione, variando quindi gli orari nell’ottica di una riorganizzazione del traffico anche in funzione degli orari di maggiori correnti veicolari.
In tutto questo si può dedurre che gli spazi riservabili alle operazioni di C.S. non sono spazi creati ad hoc, bensì spazi esistenti che nell’interesse generale vengono destinati a quello scopo.
Dunque si tratta di normali parcheggi, siano essi utilizzabili gratuitamente o a pagamento, che in determinate fasce orarie, normalmente in giorni lavorativi, vengono sottratti alla generalità degli utenti, ne segue che la delimitazione di tali spazi deve rimanere nella colorazione bianca o blu, e la segnaletica verticale deve essere quella di cui alla fig. II 76, in formato normale, integrata con le indicazioni degli orari in cui la fruizione dello spazio è consentita solo per C.S.
L’uso del segnale verticale, fig. II 79, è stabilito dall’art. 120 del regolamento comma 2: “Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b)”... e comma 3 ”Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile”. Quindi tale segnale non è utilizzabile per gli stalli di C.S. in quanto non rientrante nelle voci comprese in tale articolo.
Per completezza si riporta quanto indicato nella seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, numero 777 del 27/04/2006:
“Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all’art. 125, comma 2 del Regolamento; all’occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all’articolazione temporale. Pertanto il segnale di cui all’art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all’art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice”.
Tale direttiva ha ancora valore, con le eccezioni dell’ esclusività di utilizzo da parte di veicoli della categoria N, e di conseguenza anche per la specificità degli oggetti, ossia merci.
Si tratta quindi di un’attività della distribuzione o prelevamento di beni economici trasportabili, in quanto oggetto di scambi commerciali, che riguarda la fornitura di detti beni presso attività commerciali, oppure di consegna di beni acquistati per corrispondenza oppure online.
Per quanto riguarda la lettera d), invece, che esula da quanto sopra descritto, l’attuale scrittura è la seguente: “d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite”.
Si può notare che quanto definito al punto 5 riguarda luoghi particolari. In ogni caso tutte quelle riserve, pur essendo chiaro l’utilizzo delle strisce gialle, non è ancora stata definita la segnaletica orizzontale, e servono anche direttive o circolari chiarificatrici. Ciò ad eccezione del punto 3 che è stato oggetto di apposito decreto ministeriale, ma non è ancora stato definito il «permesso rosa».
Nella scrittura originaria dell’art. 7 CdS, al comma 1, lettera d) si legge che i comuni possono “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea”. Qui sono definiti alcuni soggetti ai quali si devono riservare degli spazi per la sosta. Quindi si tratta a spazi per la sosta.
Nello stesso comma troviamo la lettera g): “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose”.
Questa stesura era abbastanza chiara, ma per quanto attiene alla lettera g), nel 2017 si è introdotta una postilla, dove si specifica che i veicoli “utilizzati per il carico e lo scarico( di cose)”, sono quelli di categoria N, comprendendo quindi in questa eccezione tutti i veicoli che hanno le seguenti caratteristiche “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”. Quindi questa categoria va dal piccolo furgone all’autoarticolato, purché adibiti al trasporto di merci. Ovviamente l’ordinanza istitutiva può specificare la sottocategoria, N1, N2 … In questa tipologia troviamo anche dei veicoli il cui aspetto esteriore è quello di un’autovettura. Si noti che questa integrazione implica già che lo spazio destinato all’attività di C.S. si riferisce a merci, e non genericamente a cose. Quindi quelli che nell’art. 54 comma 1/d), sono definiti autocarri (veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse), per potere rientrare tra quelli autorizzati a servirsi di quegli spazi, devono essere “destinati al trasporto di merci”.
Nel passaggio dal 2017 al 2024, c’è stata una tappa intermedia che ha creato molta confusione, in quel doppione di spazi C.S, nelle lettere d) e g).
Nell’attuale stesura la lettera g) è stata modifica e integrata come segue: “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci”. La modifica operata in questa norma è quella doverosa della sostituzione della parola “cose” con “merci”, in coerenza con la categoria N, cui sono destinati quegli spazi.
Diversamente da quanto indicato nella lettera d) la riservazione di questi spazi è subordinata alla prescrizione di orari destinati alla parte dettagliata nell’attività di logistica, ossia carico e scarico merci. Conseguentemente quegli spazi NON SONO DESTINATI ALLA SOSTA di veicoli, come invece previsto dalla lettera d), bensì all’attività di carico e scarico, e la permanenza in quell’area da parte di un veicolo è giustificata in quanto impegnato in tale attività, e quindi SOLO per il tempo necessario ad essa.
Nell’analizzare ancora di più nel dettaglio, si osserva che nella parte iniziale della lettera g) si afferma che i comuni possono “prescrivere orari … per il carico e lo scarico”, di conseguenza quelle attività possono essere scolte solo in quelle fasce orari stabilite, che possono eventualmente variare da zona a zona, ad esempio stabilendo un percorso sulle strade principali dove vige tale regolamentazione, variando quindi gli orari nell’ottica di una riorganizzazione del traffico anche in funzione degli orari di maggiori correnti veicolari.
In tutto questo si può dedurre che gli spazi riservabili alle operazioni di C.S. non sono spazi creati ad hoc, bensì spazi esistenti che nell’interesse generale vengono destinati a quello scopo.
Dunque si tratta di normali parcheggi, siano essi utilizzabili gratuitamente o a pagamento, che in determinate fasce orarie, normalmente in giorni lavorativi, vengono sottratti alla generalità degli utenti, ne segue che la delimitazione di tali spazi deve rimanere nella colorazione bianca o blu, e la segnaletica verticale deve essere quella di cui alla fig. II 76, in formato normale, integrata con le indicazioni degli orari in cui la fruizione dello spazio è consentita solo per C.S.
L’uso del segnale verticale, fig. II 79, è stabilito dall’art. 120 del regolamento comma 2: “Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b)”... e comma 3 ”Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile”. Quindi tale segnale non è utilizzabile per gli stalli di C.S. in quanto non rientrante nelle voci comprese in tale articolo.
Per completezza si riporta quanto indicato nella seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, numero 777 del 27/04/2006:
“Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all’art. 125, comma 2 del Regolamento; all’occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all’articolazione temporale. Pertanto il segnale di cui all’art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all’art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice”.
Tale direttiva ha ancora valore, con le eccezioni dell’ esclusività di utilizzo da parte di veicoli della categoria N, e di conseguenza anche per la specificità degli oggetti, ossia merci.
Si tratta quindi di un’attività della distribuzione o prelevamento di beni economici trasportabili, in quanto oggetto di scambi commerciali, che riguarda la fornitura di detti beni presso attività commerciali, oppure di consegna di beni acquistati per corrispondenza oppure online.
Per quanto riguarda la lettera d), invece, che esula da quanto sopra descritto, l’attuale scrittura è la seguente: “d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite”.
Si può notare che quanto definito al punto 5 riguarda luoghi particolari. In ogni caso tutte quelle riserve, pur essendo chiaro l’utilizzo delle strisce gialle, non è ancora stata definita la segnaletica orizzontale, e servono anche direttive o circolari chiarificatrici. Ciò ad eccezione del punto 3 che è stato oggetto di apposito decreto ministeriale, ma non è ancora stato definito il «permesso rosa».