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FRODE ALL’ASSICURAZIONE: PER LA QUERELA NON SEMPRE VALE IL TERMINE DI 30 GIORNIUna questione molto importante nella prat...
15/10/2026

FRODE ALL’ASSICURAZIONE: PER LA QUERELA NON SEMPRE VALE IL TERMINE DI 30 GIORNI

Una questione molto importante nella pratica: quando decorre il termine per presentare querela in caso di frode alla compagnia assicuratrice?

Con la sentenza n. 32120/2026, la Corte di Cassazione, Sezione II penale, chiarisce che il termine ordinario di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. non viene automaticamente sostituito dal termine di 30 giorni previsto dal Codice delle assicurazioni.

Il principio:
Quando la compagnia assicuratrice attiva la procedura prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209/2005, occorre distinguere:

-se l’impresa comunica al danneggiato la decisione di effettuare controlli e approfondimenti sul sinistro, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare dei 30 giorni previsti dalla procedura;

-diverso è il caso in cui l’impresa comunichi le proprie “determinazioni conclusive”: è proprio questa comunicazione a rilevare ai fini del regime derogatorio previsto dall’art. 148, comma 2-bis.

Quindi attenzione: non basta che la compagnia abbia svolto accertamenti interni o nominato un perito per affermare automaticamente che si applichi il termine più breve.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la compagnia aveva comunicato il 16 gennaio 2020 la volontà di effettuare approfondimenti. La querela era stata presentata il 3 aprile 2020 ed è stata ritenuta tempestiva.

Indicazione pratica per la PG:
Quando si riceve una querela per una presunta frode assicurativa, è importante verificare:
• quale procedura sia stata effettivamente attivata dalla compagnia;
• quale comunicazione sia stata inviata al danneggiato;
• se si tratti di una semplice comunicazione di approfondimento oppure di determinazioni conclusive;
• da quale momento debba quindi essere calcolato il termine per la proposizione della querela.

In caso di dubbio, opera il principio del favor querelae: non si può applicare automaticamente il termine più breve senza verificare concretamente il contenuto e la natura della comunicazione della compagnia.

*INFOSAP:**CONCORSI STRAORDINARI INTERNI PER ISPETTORE SUPERIORE*CON RIFERIMENTO AI DUE CONCORSI STRAORDINARI INTERNI PE...
13/10/2026

*INFOSAP:*
*CONCORSI STRAORDINARI INTERNI PER ISPETTORE SUPERIORE*

CON RIFERIMENTO AI DUE CONCORSI STRAORDINARI INTERNI PER ISPETTORE SUPERIORE PER GLI ANNI 2026/2027 (1800 e 2400 POSTI), ABBIAMO APPRESO CHE L’AMMINISTRAZIONE, PUR MANTENENDO LA DOPPIA SELEZIONE PER LE DUE ANNUALITA’, STA LAVORANDO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI TITOLI CHE SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER ENTRAMBE LE SELEZIONI, VALUTANDO ALTRESÌ LA POSSIBILITÀ DI NOMINARE O MANTENERE LA MEDESIMA COMMISSIONE D’ESAME AL FINE DI EVITARE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI. IL PRIMO CONCORSO, RELATIVO ALL’ANNO 2026 E’ STATO CONFERMATO CHE SARÀ PUBBLICATO ENTRO FINE ANNO E SUBITO A SEGUIRE, INIZIO 2027, SARÀ PUBBLICATO IL SECONDO.

TARANTO, 13/10/2026:Un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai relatori del convegno di questa mattina, sul tema dell...
13/10/2026

TARANTO, 13/10/2026:

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai relatori del convegno di questa mattina, sul tema delle nostre pensioni, cause di servizio e vittime del dovere.

Un ringraziamento particolare al Segretario Nazionale Vito Stasolla e all’avvocato Graziano De Fazio.

Nell’occasione sono anche intervenuti il segretario regionale Francesco Pulli e il segretario provinciale Fabrizio Santoro.

Grazie per la partecipazione e buon lavoro ai colleghi che non sono potuti essere con noi per i noti impieghi in ordine pubblico.

Continuano le attività del SAP sempre con l’intento di rendere un servizio a favore di tutti i poliziotti.
I💙SAP - I❤️POLIZIA

12/10/2026

Continuano i controlli della Polizia di Stato alle strutture ricettive e circoli privati presenti in città.
Disposti dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia la cessazione immediata di una struttura ricettiva e di un circolo privato.
Il primo provvedimento scaturisce da un'ispezione presso un affittacamere, risultato completamente privo di titoli autorizzativi e della prescritta segnalazione di inizio attività.
Il secondo intervento ha riguardato un circolo ricreativo, individuato quale abituale luogo di ritrovo di persone con rilevanti precedenti di polizia, tra i quali ricettazione, furto, estorsione e rapina oltra che spaccio di sostanze stupefacenti.
I controlli effettuati nei mesi passati hanno evidenziato l'esercizio abusivo della somministrazione di alimenti e bevande e l'installazione irregolare di apparecchi da gioco non collegati alla rete dei Monopoli di Stato e dell’agenzie delle Dogane, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo con la relativa somma incassata.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVALa Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenz...
12/10/2026

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ETILOMETRO, AFFIDABILITÀ E ONERE DELLA PROVA

La Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza n. 31661/2026, torna sul tema dell’affidabilità dell’etilometro e chiarisce un aspetto importante: se la difesa contesta il corretto funzionamento dell’apparecchio, spetta all’imputato fornire la prova dei vizi o delle irregolarità.

Il caso
Un conducente veniva sottoposto ad alcoltest dopo essere stato fermato dalla Guardia di Finanza.

Le due prove effettuate a distanza di dieci minuti davano risultati molto elevati: 2,00 g/l e 2,07 g/l.

La difesa contestava, tra l'altro, la regolarità dell'apparecchiatura, la manutenzione, le verifiche periodiche, la calibratura e le procedure di omologazione.

Cosa dice la Cassazione?

L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchiatura è omologata e funzionante.

La contestazione del risultato non può però limitarsi a generiche perplessità: la difesa deve indicare e dimostrare vizi dello strumento, errori nella procedura, problemi di omologazione oppure l'assenza o inattualità dei controlli prescritti.

Ma attenzione alle verifiche periodiche

La Cassazione precisa che la sola circostanza che l'etilometro non sia stato verificato ogni anno non è sufficiente, da sola, a dimostrarne il cattivo funzionamento.

Nel caso esaminato, infatti, l'apparecchio aveva superato positivamente una verifica effettuata nello stesso anno del fatto e un'ulteriore verifica successiva.

Un principio utile anche per l'attività operativa

Non è sufficiente dire che l'etilometro è “vecchio” o che una verifica è stata effettuata oltre il termine previsto.

Occorre verificare concretamente omologazione, verifiche, manutenzione, procedura di utilizzo e documentazione tecnica dell'apparecchio, individuando eventuali elementi idonei a mettere in discussione l'affidabilità della misurazione.

La sentenza affronta anche la questione dell'omologazione da parte del CSRPAD, ritenuto dalla Corte organo statale competente per le verifiche necessarie all'omologazione degli etilometri.

09/10/2026

"Accogliamo con favore la decisione di richiedere 19 misure cautelari a seguito degli scontri dello scorso 31 gennaio in occasione della manifestazione per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono anche tentato omicidio e resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di una risposta importante per contribuire a contrastare i violenti."

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, precisando che “non intervenire con fermezza e decisione dopo quanto avvenuto a Torino all’inizio dell’anno non farebbe altro che incrementare un ingiusto e ingiustificabile senso di impunità”.

CONCORSO NEL REATO -LA PRESENZA DIVENTA PARTECIPAZIONELa Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 22937/2026, chiarisc...
06/10/2026

CONCORSO NEL REATO -LA PRESENZA DIVENTA PARTECIPAZIONE

La Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 22937/2026, chiarisce la differenza tra concorso di persone nel reato e semplice connivenza non punibile.

Ai sensi dell’art. 110 c.p., si configura il concorso quando il soggetto partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione del reato, anche attraverso una condotta che, pur non essendo materialmente esecutiva, agevoli o rafforzi il proposito criminoso degli altri concorrenti.

Diversa è la semplice connivenza: assistere o essere presenti alla commissione di un reato, senza fornire alcun contributo alla sua realizzazione, non basta per essere puniti a titolo di concorso.

La Corte affronta anche l’attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 114 c.p.

Non è sufficiente dimostrare che il contributo del correo sia stato meno importante rispetto a quello degli altri.

È necessario che il ruolo svolto sia del tutto marginale, con un’efficacia causale così modesta da risultare sostanzialmente trascurabile nell’economia complessiva del reato.

In sintesi:
▪️ presenza + agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso = concorso;
▪️ mera presenza senza contributo causale = connivenza non punibile;
▪️ contributo meno rilevante degli altri = non basta per l’art. 114 c.p.;
▪️ contributo concretamente marginale e trascurabile = possibile minima partecipazione.

OMICIDIO STRADALE: SOSPENSIONE DELLA PATENTE AL POSTO DELLA REVOCAIn caso di omicidio stradale o lesioni personali strad...
05/10/2026

OMICIDIO STRADALE: SOSPENSIONE DELLA PATENTE AL POSTO DELLA REVOCA

In caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, se non ricorrono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice può applicare la sospensione della patente in luogo della più grave revoca.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 32234/2026, ha precisato che, quando viene scelto il trattamento più favorevole, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata: può essere sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto, alla gravità della condotta e al grado della colpa.

Diversamente, qualora il giudice disponga la revoca della patente, deve spiegare puntualmente le ragioni della scelta più sfavorevole.
Nel caso esaminato, definito con patteggiamento, è stata confermata la sospensione della patente per un anno e sei mesi.

La durata delle sanzioni amministrative accessorie non rientra nell’accordo tra le parti: spetta sempre al giudice determinarla.

ALCOLICI AI MINORI DI 16 ANNI: SENZA CONSEGNA EFFETTIVA NON SI CONFIGURA IL REATOLa Cassazione, Quinta Sezione penale, c...
04/10/2026

ALCOLICI AI MINORI DI 16 ANNI: SENZA CONSEGNA EFFETTIVA NON SI CONFIGURA IL REATO

La Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 33822/2026, ha annullato senza rinvio la condanna di una dipendente di un pubblico esercizio e della titolare, dichiarando che il fatto non sussiste.

Nel caso esaminato, gli operanti erano intervenuti prima della consegna della bevanda, impedendo che la somministrazione si realizzasse.

Per configurare la contravvenzione prevista dall’art. 689 c.p., occorre provare l’effettiva cessione materiale della bevanda alcolica al minore di sedici anni. La semplice disponibilità a servirla non basta.

Non è punibile neppure il tentativo: trattandosi di una contravvenzione, la consegna impedita non può essere sanzionata come tentata somministrazione.

Il punto operativo: documentare con precisione se la bevanda sia stata effettivamente consegnata e in quale momento siano intervenuti gli operanti.

La pronuncia riguarda la fattispecie penale dell’art. 689 c.p.: non rende lecita la vendita o somministrazione di alcolici agli altri minorenni, soggetta a una distinta disciplina.

Indirizzo

Taranto
74121

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