15/10/2026
FRODE ALL’ASSICURAZIONE: PER LA QUERELA NON SEMPRE VALE IL TERMINE DI 30 GIORNI
Una questione molto importante nella pratica: quando decorre il termine per presentare querela in caso di frode alla compagnia assicuratrice?
Con la sentenza n. 32120/2026, la Corte di Cassazione, Sezione II penale, chiarisce che il termine ordinario di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. non viene automaticamente sostituito dal termine di 30 giorni previsto dal Codice delle assicurazioni.
Il principio:
Quando la compagnia assicuratrice attiva la procedura prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209/2005, occorre distinguere:
-se l’impresa comunica al danneggiato la decisione di effettuare controlli e approfondimenti sul sinistro, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare dei 30 giorni previsti dalla procedura;
-diverso è il caso in cui l’impresa comunichi le proprie “determinazioni conclusive”: è proprio questa comunicazione a rilevare ai fini del regime derogatorio previsto dall’art. 148, comma 2-bis.
Quindi attenzione: non basta che la compagnia abbia svolto accertamenti interni o nominato un perito per affermare automaticamente che si applichi il termine più breve.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la compagnia aveva comunicato il 16 gennaio 2020 la volontà di effettuare approfondimenti. La querela era stata presentata il 3 aprile 2020 ed è stata ritenuta tempestiva.
Indicazione pratica per la PG:
Quando si riceve una querela per una presunta frode assicurativa, è importante verificare:
• quale procedura sia stata effettivamente attivata dalla compagnia;
• quale comunicazione sia stata inviata al danneggiato;
• se si tratti di una semplice comunicazione di approfondimento oppure di determinazioni conclusive;
• da quale momento debba quindi essere calcolato il termine per la proposizione della querela.
In caso di dubbio, opera il principio del favor querelae: non si può applicare automaticamente il termine più breve senza verificare concretamente il contenuto e la natura della comunicazione della compagnia.