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19/05/2026

🟧 ANNULLATO PRECETTO CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO - Il Tribunale di Verbania accoglie integralmente il motivo sull’omessa notifica del titolo esecutivo al terzo ex art. 603 c.p.c.

Con una decisione favorevole agli opponenti, il Tribunale di Verbania ha ritenuto fondato il motivo di opposizione articolato dall’Avv. Mauro D'Amico, dichiarando la nullità del precetto notificato da FINO 1 Securitisation.

Il Giudice ha riconosciuto come la mancata notificazione del titolo esecutivo al terzo datore d’ipoteca integri una violazione dell’art. 603 c.p.c., norma che impone espressamente la notificazione sia del titolo esecutivo sia del precetto anche al terzo proprietario del bene assoggettato ad esecuzione.

Accogliendo integralmente la prospettazione difensiva degli opponenti, il Tribunale ha valorizzato la funzione garantista della disposizione, rilevando che l’omissione contestata impedisce al terzo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, comprese le eccezioni previste dall’art. 2859 c.c. e le contestazioni relative alla stessa efficacia esecutiva del titolo azionato.

La pronuncia si pone nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione — richiamato nell’atto di opposizione — secondo cui, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati tanto al debitore quanto al terzo, essendo quest’ultimo chiamato a rispondere con il bene ipotecato dell’altrui inadempimento.

19/05/2026

🟧 VERBANIA, ANNULLATO PRECETTO DI FINO 1 CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Il Tribunale di Verbania accoglie integralmente il motivo sull’omessa notifica del titolo esecutivo al terzo ex art. 603 c.p.c. Con una decisione favorevole agli opponenti, il Tribunale di Verbania ha ritenuto fondato il motivo di opposizione articolato dall’Avv. Mauro D'Amico, dichiarando la nullità del precetto notificato da FINO 1 Securitisation.

Il Giudice ha riconosciuto come la mancata notificazione del titolo esecutivo al terzo datore d’ipoteca integri una violazione dell’art. 603 c.p.c., norma che impone espressamente la notificazione sia del titolo esecutivo sia del precetto anche al terzo proprietario del bene assoggettato ad esecuzione.

Accogliendo integralmente la prospettazione difensiva degli opponenti, il Tribunale ha valorizzato la funzione garantista della disposizione, rilevando che l’omissione contestata impedisce al terzo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, comprese le eccezioni previste dall’art. 2859 c.c. e le contestazioni relative alla stessa efficacia esecutiva del titolo azionato.

La pronuncia si pone nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione — richiamato nell’atto di opposizione — secondo cui, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati tanto al debitore quanto al terzo, essendo quest’ultimo chiamato a rispondere con il bene ipotecato dell’altrui inadempimento.

🟩⬜🟥 ROMA - Presso il Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, si è tenuta oggi l’udienza relativa al ricorso proposto dall...
13/05/2026

🟩⬜🟥 ROMA - Presso il Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, si è tenuta oggi l’udienza relativa al ricorso proposto dall’Avv. Mauro D'Amico volto ad ottenere la revoca del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. e del conseguente ordine di liberazione emessi nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Nel corso della discussione, la difesa ha eccepito l’illegittimità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione attiva in capo alla società cessionaria del credito azionato, richiamando i più recenti arresti giurisprudenziali in tema di prova della titolarità del credito e continuità delle cessioni ex art. 58 T.U.B.
Secondo la prospettazione difensiva, il difetto di valida dimostrazione della titolarità del credito e della legittimazione processuale della cessionaria inciderebbe sulla validità degli atti dell’esecuzione, con conseguente richiesta di revoca sia del decreto di trasferimento sia dell’ordine di liberazione già emessi dal Giudice dell’Esecuzione.

04/05/2026

🟥 BOLZANO - Casa persa per mancata difesa: avvocato a giudizio, il Tribunale decide.

È arrivata al momento decisivo, davanti al Tribunale di Bolzano, una causa che mette sotto accusa la condotta di un avvocato del luogo e solleva interrogativi pesanti sulla tutela dei clienti nelle procedure esecutive.
I reclamanti sostengono di aver regolarmente affidato - illo tempore - il mandato difensivo, conferendo procura alle liti scritta, ma di essere stati di fatto lasciati senza difesa. Il legale all'epoca incaricato della difesa tecnica, secondo quanto denunciato: non si sarebbe mai costituito nella procedura esecutiva immobiliare e non avrebbe mai informato i clienti della propria inattività.
Nel frattempo, la macchina infernale dell’esecuzione aveva continuato a muoversi fino all’esito letale, quello più grave: la vendita dell’immobile.
Per gli attori, (che ne frattempo si sono gravemente ammalati, come confermano la documentazione medica acclusa e le consulenze mediche prodotte), difesi dall’Avv. Prof. Mauro D’Amico, non si tratta di una semplice negligenza, ma di una omissione che avrebbe inciso in modo determinante sull’esito della vicenda. Al centro della contestazione vi è un passaggio chiave: gli esecutati avrebbero potuto chiedere la conversione del pignoramento, strumento che consente di evitare la vendita della casa sostituendola con un piano di pagamento sotto controllo giudiziale. Una possibilità che, secondo la tesi attorea, non è mai stata attivata proprio a causa della mancata costituzione del difensore.
Nel corso del giudizio è stata depositata una consulenza medico-legale di parte, ritenuta ampia e dettagliata, a supporto anche dei danni non patrimoniali lamentati. Oggi, alla quarta udienza il giudice ha segnato un punto di svolta: causa dichiarata matura per la decisione, istruttoria chiusa e nessuna CTU disposta.
Una scelta che evidenzia come il cuore del processo non sia tecnico-medico, ma giuridico: stabilire se quella mancata difesa abbia realmente determinato la perdita della casa.
Ora la parola passa al giudice, chiamato a rispondere a una domanda netta:
quella casa poteva essere salvata?
Se la risposta sarà positiva, il caso potrebbe tradursi in una condanna significativa per responsabilità professionale. In caso contrario, la perdita dell’immobile resterà senza ristoro.
La decisione è attesa dopo l’udienza di discussione. E potrebbe segnare un precedente rilevante sul confine tra errore professionale e responsabilità risarcitoria.

🟥 ROMA – ESECUZIONI IMMOBILIARI: STOP ALLE VENDITEIn data odierna, innanzi al Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, due...
21/04/2026

🟥 ROMA – ESECUZIONI IMMOBILIARI: STOP ALLE VENDITE
In data odierna, innanzi al Tribunale di Roma – IV Sezione Civile, due procedure esecutive immobiliari, entrambe giunte alla fase decisoria ex art. 569 c.p.c., non hanno condotto all’emissione dell’ordinanza di vendita.
Nel primo procedimento, il Giudice dell’Esecuzione ha disposto un rinvio a lungo termine, valorizzando l’opportunità di una definizione negoziale tra le parti, in funzione alternativa alla liquidazione coattiva del bene.
Nel secondo procedimento, il Giudice dell’Esecuzione, preso atto e condivise le doglianze della difesa degli esecutati, ha ritenuto di non disporre la vendita, riservando ogni decisione in ordine alla verifica della legittimità dell’azione esecutiva, oggetto di specifica e articolata contestazione da parte del difensore, Avv. Mauro D'Amico.
L’odierno esito conferma come, anche nella fase avanzata del processo esecutivo, permangano spazi rilevanti per la tutela del debitore, sia sul piano negoziale sia sotto il profilo della verifica della regolarità e legittimità della procedura.

⚠️  ATTENZIONE AI VIDEO TRUFFA        di Mauro D'Amico Cari Amici,fate molta attenzione, sui social (Facebook, Instagram...
19/04/2026

⚠️ ATTENZIONE AI VIDEO TRUFFA
di Mauro D'Amico

Cari Amici,

fate molta attenzione, sui social (Facebook, Instagram e Tic toc) circolano video di finti avvocati (o sedicenti dottori) che si spacciano per specialisti della materia che citano inesistenti sentenze della Cassazione in materia di Cessionarie, che commentano sentenze di altri avvocati, che promettono - in cambio di denaro - miracolose soluzioni delle esecuzione, prestiti cambializzati e rapide riabilitazioni Crif.
È TUTTO FALSO !

👉 Ecco i dati:

- Su 10 sentenze sulle Cessionarie 9,5 sono a favore delle cessionarie;
- I prestiti cambializzati non esistono, non c'è in Italia una sola banca che concede prestiti garantiti da cambiali;
- La riabilitazione CRIF - con la normativa vigente - è in 9 casi su 10 pressoché irraggiungibile;
- Le cause contro le banche dove ci si lamenta dei tassi usurari , anatocismo e ammortamento alla francese, in 9,5 casi su 10 sono vinte dalle banche;
- Le denunce delle banche per usura in 10 casi su 10 sono archiviate dai PM.
- Bloccare un asta è una cosa difficilissima e su 100 opposizioni, ben 95 vengono rigettate dai GE.
SI RACCOMANDA MOLTA ATTENZIONE

19/04/2026

⚠️ ATTENZIONE AI VIDEO TRUFFA
di Mauro D'Amico

Cari Amici,

fate molta attenzione, sui social (Facebook, Instagram e Tic toc) circolano video di finti avvocati (o sedicenti dottori) che si spacciano per specialisti in materia bancaria, che citano inesistenti sentenze della Cassazione in materia di Cessionarie, che commentano (anche male) sentenze di altri avvocati, che promettono - in cambio di denaro - miracolose soluzioni delle esecuzione, prestiti cambializzati e rapide riabilitazioni Crif.
È TUTTO FALSO, non ci credere !

👉 Ecco i dati 2025:

- Su 10 sentenze dei Tribunali di merito sulle Cessionarie, ben 9,5 sono a favore delle cessionarie;
- I prestiti cambializzati non esistono, non c'è in Italia una sola banca che concede prestiti garantiti da cambiali;
- La riabilitazione CRIF - con la normativa vigente - è in 9 casi su 10 pressoché irraggiungibile;
- Le cause contro le banche dove ci si lamenta dei tassi usurari, anatocismo e ammortamento alla francese, in 9,5 casi su 10 sono vinte dalle banche;
- Le denunce penali alle banche per usura, in 10 casi su 10 sono archiviate dai PM.
- Bloccare un'asta è una cosa difficilissima e su 100 opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ben 95 di essere, vengono rigettate dai GE.

SI RACCOMANDA MOLTA ATTENZIONE

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