Motocuore Motoaiuto

Motocuore Motoaiuto Associazione di Volontariato e Promozione Sociale no profit MOTOCUORE-MOTOAIUTO Art. 2. Finalità e attività degli associati e di terzi

Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con sede in Salerno via Acquasanta 31 l’associazione di promozione sociale denominata “MOTOCUORE MOTOAIUTO” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all

’Estero. Il trasferimento della sede legale deliberato dall’assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria. L’associazione “MOTOCUORE MOTOAIUTO”, più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L' Associazione è apartitica, persegue finalità di APS e di Protezione Civile, sociali e di solidarietà oltre all'erogazione di servizi nel settore della cultura, della comunicazione, della promozione del territorio, della valorizzazione delle culture, delle identità e delle tipicità del territorio. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

a) di offrire, organizzare, coordinare, indirizzare e promuovere, a mero scopo esemplificativo, direttamente e/o indirettamente ai propri associati e di terzi, servizi di formazione, esercitazioni, supporto agli interventi di Protezione Civile, a livello locale, nazionale, europeo o internazionale, con particolare riguardo all’operatività legata a mezzo di motoveicoli a supporto dell’emergenza, organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e sociali;

b) attuare le necessarie attività di coordinamento tra i soci volontari ed altre organizzazioni aderenti al fine di gestire l’emergenza di protezione civile, secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile;

c) fornire supporto organizzativo, ed operativo di protezione civile agli enti ed alle stesse Associazioni aderenti che lo richiedano, in base alla loro specificità di intervento, anche per attività diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale;

d) di stipulare convenzioni con organismi, pubblici e privati, per l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3;

e) di collaborare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e/o private che abbiano lo stesso scopo associativo;

f) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative ed attività che rientrino negli scopi di cui sopra e di cui abbisognino gli enti pubblici e privati;

g) di aderire ad altre associazioni, enti ed organizzazioni aventi finalità similari;

h) di esercitare attività organizzativa e promozionale di manifestazioni, convegni, incontri, conferenze stampa, in favore dei propri soci, gestendo in proprio o cogestendo strutture pubbliche e/o private che siano utili al raggiungimento di tale scopo;

i) di curare, organizzare e pubblicare libri, giornali e riviste, anche tramite l’allestimento di appositi siti web;

j) di svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, finanziare ed economiche che siano necessario e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tale attività; di richiedere eventualmente la personalità giuridica secondo le

modalità previste dalla legge; di acquisire quote sociali od interessenze in società commerciali il cui oggetto sociale prevede attività;

k) l’Associazione potrà godere di tutte le agevolazioni, contributi, finanziamenti, incentivi ed aiuti comunque in ogni forma previsti e disciplinati dalla normativa comunale, provinciale, regionale, nazionale e comunitaria. La durata dell’Associazione è illimitata. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto della stessa. Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi, consentendo all’interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall’avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà l’Assemblea. Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociale e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’associazione, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 10. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. Art. 11. Possono altresì aderire all’associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall’associazione.

Indirizzo

Salerno
84131

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