Assohotel Confesercenti

Indicazioni Sito Web Contatta l'organizzazione

Assohotel Confesercenti Assohotel, Associazione Italiana Imprenditori d’Albergo è l’Associazione di categoria degli albergatori di Confesercenti. Presidente: Nicola Scolamacchia

FONDO “GREEN TOUR” – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODIFICA DEI PARAMETRI DELLA GRADUAT...
21/09/2026

FONDO “GREEN TOUR” – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODIFICA DEI PARAMETRI DELLA GRADUATORIA
Il Ministero del Turismo, con Decreto Direttoriale rep. n. 135 del 17 settembre 2026 ha modificato l’Avviso per l’incentivo Green Tour, di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 96263 del 18 giugno 2026.
Il Decreto Direttoriale n. 135 ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle domande dalle ore 17.00 del 30 settembre 2026 fino alle ore 17.00 dell’8 ottobre 2026
Il Ministero ha inoltre comunicato che sono stati rimodulati i parametri di definizione della graduatoria di cui all’Allegato n. 1 dell’Avviso prevedendo:
• la modifica dei parametri n. 2) e n. 3) che rende i punteggi massimi più accessibili;
• la possibilità, in aggiunta a quanto già previsto, di utilizzare i dati del bilancio consolidato di gruppo per la definizione dei parametri n. 4), n. 5), n. 6) e n. 7).
A partire dalle ore 16:00 del giorno 21 settembre e sino alle ore 17.00 dell’8 ottobre 2026, le società, che hanno già presentato domanda di accesso alle agevolazioni alla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale rep. n. 135 del 17 settembre 2026, avranno facoltà di annullarla e ripresentarla tramite la procedura informatica, accessibile nella sezione dedicata del sito web del Soggetto Gestore
(LINK https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-greentour).
Per ogni ulteriore informazione, sono consultabili le FAQ aggiornate sul sito del Soggetto Gestore.
https://assohotel.confesercenti.it/fondo-green-tour-ulteriore-proroga-dei-termini-di-presentazione-delle-domande-e-modifica-dei-parametri-della-graduatoria/

Il Ministero del Turismo, con Decreto Direttoriale rep. n. 135 del 17 settembre 2026 ha modificato l’Avviso per l’incentivo Green Tour, di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 96263 del 18 giugno 2026. Il Decreto Direttoriale n. 135 ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle do...

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108 – NUOVO ARTICOLO 4-BIS RECANTE “MISURE PER LA SICUREZZA NE...
10/09/2026

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108 – NUOVO ARTICOLO 4-BIS RECANTE “MISURE PER LA SICUREZZA NELLE PISCINE”.
Si comunica che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 07-08-2026, la legge 4 agosto 2026, n. 142 che ha convertito in legge – con modificazioni – il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 4-bis, rubricato “Misure per la sicurezza nelle piscine”, destinato ad incidere in modo significativo sull'esercizio delle piscine pubbliche e delle piscine private destinate ad un'utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo presenti nelle strutture turistico-ricettive.
La disposizione stabilisce che il sistema di ricircolo per la depurazione delle acque e, in particolare, le prese di aspirazione, le griglie di fondo, i bocchettoni e ogni altro dispositivo utilizzato a tale scopo debbano garantire condizioni di sicurezza tali da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di qualsiasi parte del corpo dei bagnanti.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che, in caso di violazione dell'obbligo sopra richiamato, sia disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla norma. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le responsabilità già previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine.
Infine, per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di ricircolo per la depurazione delle acque delle piscine pubbliche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026.
La disposizione, che è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2026, trova applicazione ad una platea molto ampia di strutture, comprendendo le piscine pubbliche in senso stretto ma anche quelle presenti in alberghi, campeggi, ristoranti, villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, case vacanze, stabilimenti balneari, centri sportivi e altre strutture ad uso collettivo.
L'introduzione dell'articolo 4-bis trova origine nella volontà del Legislatore di prevenire gli incidenti causati dall'intrappolamento dei bagnanti nei sistemi di aspirazione e ricircolo delle acque: l'obiettivo appare dunque pienamente condivisibile e coerente con l'esigenza primaria di tutela dell'incolumità degli utenti e di prevenzione dei rischi di annegamento.
Pur condividendo la finalità di rafforzare gli standard di sicurezza degli impianti natatori, la formulazione della nuova disposizione pone alcune rilevanti questioni applicative.
L'articolo 4-bis, infatti, definisce il risultato da raggiungere, ossia l'eliminazione del rischio derivante dall'effetto ventosa delle prese di aspirazione, ma non individua espressamente gli standard tecnici e normativi, i dispositivi o le modalità operative necessari per considerare adempiuto tale obbligo.
Inoltre, la norma trova applicazione anche agli impianti già esistenti, senza la previsione di un periodo transitorio che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento degli impianti esistenti. Al riguardo si rileva altresì che, a fronte delle spese necessarie per l’adeguamento degli impianti, per le piscine pubbliche è stato istituito un fondo pubblico, mentre nessun sostegno è stato previsto per i gestori delle strutture private.
Si sottolinea dunque l'opportunità che le amministrazioni competenti forniscano agli operatori indicazioni tecniche uniformi e strumenti applicativi che consentano di coniugare la tutela della sicurezza con la continuità dell'attività economica e dei servizi offerti agli utenti.
Nelle more, si raccomanda alle Sedi in indirizzo di sensibilizzare i gestori delle strutture interessate a procedere tempestivamente ad una verifica dei sistemi di circolazione e aspirazione delle acque presenti nei propri impianti, avvalendosi di professionisti qualificati, al fine di accertare l'eventuale presenza di situazioni suscettibili di determinare fenomeni di intrappolamento o di aspirazione ad effetto ventosa. La predisposizione di adeguata documentazione tecnica e l'aggiornamento della valutazione dei rischi possono costituire strumenti utili per dimostrare l'attenzione prestata agli obblighi di sicurezza introdotti dalla normativa.

Si comunica che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 07-08-2026, la legge 4 agosto 2026, n. 142 che ha convertito in legge – con modificazioni – il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l.....

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. Art. 12 del D. Lgs. 7 ...
10/09/2026

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. Art. 12 del D. Lgs. 7 agosto 2026, n. 147
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Particolare rilievo assume, per il settore turistico-ricettivo, l’articolo 12 del provvedimento, che modifica la disciplina sanzionatoria relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La riforma introduce un sistema più equilibrato e coerente con i principi di proporzionalità che caratterizzano l’ordinamento tributario, superando una disciplina che negli anni ha sollevato diffusi dubbi di legittimità.
Il regime previgente prevedeva, infatti, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Tale disciplina trovava applicazione anche nei casi in cui l’imposta fosse stata integralmente riscossa dagli operatori e regolarmente riversata al Comune competente, con la conseguenza che il mero ritardo o l’omissione dell’adempimento dichiarativo potevano determinare l’irrogazione di sanzioni particolarmente gravose.
Ne derivava una sostanziale equiparazione tra situazioni profondamente diverse sotto il profilo sostanziale, quali, da un lato, il mancato versamento dell’imposta e, dall’altro, il semplice inadempimento formale dell’obbligo dichiarativo in presenza di un corretto assolvimento degli obblighi di riscossione e riversamento.
Tale impostazione appariva difficilmente conciliabile con il principio di proporzionalità della sanzione, soprattutto se confrontata con la disciplina prevista per gli altri tributi locali.
Alla luce di tali criticità, il legislatore è intervenuto con la riforma di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2026, introducendo un nuovo regime sanzionatorio.
In particolare, per l’omessa presentazione della dichiarazione viene ora prevista una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre per l’infedele dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, anch’essa con un minimo di 50 euro.
L’elemento di maggiore rilievo della novella consiste nel collegamento della sanzione al tributo effettivamente non versato, superando così un meccanismo che colpiva con la medesima severità situazioni sostanzialmente differenti. La nuova disciplina appare pertanto maggiormente allineata ai principi generali dell’ordinamento tributario e più coerente con il trattamento sanzionatorio previsto per gli altri tributi locali.
È tuttavia opportuno evidenziare che il Legislatore ha espressamente escluso qualsiasi effetto retroattivo della riforma. Il comma 9 dell’articolo 12 stabilisce infatti che le modifiche introdotte dai commi 7 e 8, riguardanti l’imposta di soggiorno, si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Ne consegue che per tutte le violazioni commesse anteriormente a tale data continuerà a trovare applicazione il previgente regime sanzionatorio. Si tratta di una scelta che limita significativamente l’impatto immediato della riforma e che mantiene in vita, per le fattispecie pregresse, un sistema unanimemente considerato iniquo e particolarmente gravoso.
L’intervento normativo rappresenta comunque un importante passo avanti verso la costruzione di un sistema sanzionatorio più razionale e proporzionato, dando un significativo segnale di attenzione verso le esigenze di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, entrato in vigore il 12 agosto 2026. Particolare rilievo assu...

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TURISMO " GREEN TOUR" - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDESi comunica c...
08/09/2026

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TURISMO " GREEN TOUR" - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Si comunica che il Ministero del Turismo, con D.D. rep. n. 112 del 03/09/2026, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande di accesso AL FONDO GREEN TOUR fino alle ore 17.00 del 30 settembre 2026.
Ricordiamo che la misura è finalizzata al sostegno di programmi di investimento diretti allo sviluppo e al rafforzamento dell’offerta turistica sul territorio nazionale, promuovendo interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione del settore, il rafforzamento delle filiere, il miglioramento delle performance ambientali e l’adozione di modelli di turismo sostenibile.
Per ogni ulteriore approfondimento, potete consultare le precedenti circolari di questo Ufficio prot. n. 5061 del 27 aprile 2026, con la quale sono state illustrate le principali disposizioni del decreto del Ministro del turismo 16 marzo 2026, e prot. n. 5069 del 23 giugno 2026, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni di carattere operativo alla luce dell’adozione del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, recante la disciplina attuativa della misura.

Si comunica che il Ministero del Turismo, con D.D. rep. n. 112 del 03/09/2026, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all’oggetto dalle ore 17.00 del 15 settembre 2026 fino alle ore 17.00 del 30 settembre 2026. Ricordiamo che la misura...

BOLLETTE: CONFESERCENTI, TRA GIUGNO E AGOSTO STANGATA DA 870 MILIONI SULLE IMPRESE DI COMMERCIO E TURISMO, PER ALBERGHI ...
03/09/2026

BOLLETTE: CONFESERCENTI, TRA GIUGNO E AGOSTO STANGATA DA 870 MILIONI SULLE IMPRESE DI COMMERCIO E TURISMO, PER ALBERGHI E RISTORANTI COSTI FINO AL 50% IN PIU'
Una stangata energetica da circa 870 milioni di euro sulle imprese del commercio, della somministrazione e dell’accoglienza. A stimarla è Confesercenti, in collaborazione con il Gruppo Innova, sulla base dell’aumento della spesa per le forniture tra giugno e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025: circa 700 milioni di maggiori costi per l’elettricità e altri 170 milioni per il gas, con aumenti delle bollette elettriche superiori al 40% e punte vicine al 50% per ristoranti e alberghi. Ma ci sono anche imprese che hanno registrato aumenti vicini al 90%.
A spingere verso l’alto la bolletta energetica sono stati sia l’aumento dei consumi, legato alle temperature eccezionalmente elevate e al maggiore utilizzo degli impianti di climatizzazione e refrigerazione, sia la crescita del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso: tra giugno e agosto il PUN è aumentato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2025. A incidere in modo particolare sulle attività della somministrazione e dell’accoglienza sono stati inoltre i picchi dei prezzi nelle ore serali, proprio quelle in cui alberghi, ristoranti, bar e pubblici esercizi concentrano una parte rilevante della propria attività e dei propri consumi.
L’impatto sui bilanci è significativo, soprattutto per le attività legate al turismo. Per un albergo medio da 45 camere, la bolletta elettrica dei tre mesi estivi passa da circa 8.250 a 12.250 euro: 4mila euro in più, pari al +48,5%. Per un ristorante la spesa sale da 2.100 a 3.100 euro, con un aggravio di mille euro (+47,6%); per un bar da 1.250 a 1.800 euro, 550 euro in più (+44%). Rincari consistenti anche per il commercio: +41,3% per un esercizio alimentare e +40,9% per un negozio non alimentare.
E dopo l’emergenza elettricità dell’estate, l’attenzione si sposta già sulle prossime settimane. A preoccupare è soprattutto il gas, il cui prezzo nei tre mesi estivi è cresciuto di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche considerando il solo effetto tariffario, a consumi sostanzialmente invariati, il maggiore esborso per le imprese è stimato in circa 170 milioni di euro. In vista della stagione fredda, il livello delle scorte e le tensioni sui mercati energetici alimentano il timore di ulteriori aumenti.
“In questo scenario, un intervento sulle componenti ASOS della bolletta non è più rinviabile”, commenta il Presidente di Confesercenti Nico Gronchi. “Per molte attività del commercio e del turismo l’energia non è una spesa comprimibile, ma una condizione essenziale per lavorare e garantire continuità e qualità del servizio. L’allarme sulle bollette si somma a quello che abbiamo già lanciato nei giorni scorsi sul caro-carburanti, mentre cresce la preoccupazione per il gas: la pressione energetica si sta allargando su tre fronti contemporaneamente. L’aumento di questi costi sta comprimendo margini già ridotti e rischia inevitabilmente di trasferirsi sui prezzi finali. Stiamo entrando in una nuova era dell’energia, in cui il suo costo avrà un peso sempre maggiore sulla competitività delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie. Anche la fiscalità dovrà tenerne conto: non possiamo continuare a caricare sull’energia un peso fiscale che rischia di amplificare gli aumenti e trasferirli sull’intera economia. Altrimenti, dopo aver infiammato bollette e carburanti, il caro degli energetici finirà per alimentare anche l’inflazione”.
https://assohotel.confesercenti.it/bollette-confesercenti-giugno-agosto-stangata/

IL GARANTE PRIVACY CHIARISCE LE REGOLE PER LE STRUTTURE ALBERGHIEREIl Garante per la protezione dei dati personali, con ...
05/08/2026

IL GARANTE PRIVACY CHIARISCE LE REGOLE PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE
Il Garante per la protezione dei dati personali, con una nota indirizzata alle associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di trattamento dei dati personali degli ospiti di strutture ricettive.
L’iniziativa trae origine dal significativo aumento di segnalazioni, reclami e casi di violazione dei dati personali (data breach) registrati negli ultimi anni, spesso collegati alla raccolta e alla conservazione di copie dei documenti di identità degli ospiti da parte delle strutture ricettive. In particolare, il Garante evidenzia la crescente diffusione della prassi di fotografare i documenti mediante smartphone o di richiederne l’invio attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, modalità considerate particolarmente rischiose sotto il profilo della protezione dei dati personali.
La nota ricorda che l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) impone ai gestori delle strutture ricettive l’obbligo di identificare gli ospiti e di comunicare i relativi dati all’Autorità di pubblica sicurezza attraverso il sistema “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno. Tale adempimento costituisce la base giuridica del trattamento dei dati personali effettuato dalle strutture ricettive (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
Tuttavia, il Garante chiarisce che tale obbligo di legge riguarda esclusivamente la comunicazione dei dati identificativi alle autorità competenti e non legittima la conservazione delle copie dei documenti di identità degli ospiti da parte delle strutture ricettive. La normativa vigente, infatti, prevede che i dati trasmessi siano conservati direttamente sui sistemi del Ministero dell’Interno, mentre i gestori sono tenuti a cancellare i dati digitali utilizzati per la trasmissione e a distruggere eventuali copie cartacee non appena il sistema abbia generato la ricevuta di avvenuta comunicazione. L’unico documento da conservare è la ricevuta della trasmissione, che deve essere mantenuta per cinque anni a fini probatori.
Secondo l’Autorità, pertanto, la raccolta e l’archiviazione sistematica di fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti degli ospiti, una volta completata la comunicazione tramite “Alloggiati Web”, risultano incompatibili con i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il Garante richiama inoltre l’attenzione degli operatori sui rischi derivanti dalla conservazione di tali documenti, che possono favorire fenomeni di furto di identità, accessi abusivi ai dati personali e altre forme di utilizzo illecito delle informazioni contenute nei documenti di riconoscimento. In caso di violazione dei dati personali, le strutture ricettive sono tenute a notificare il data breach all’Autorità senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, nonché a comunicare l’accaduto agli interessati coinvolti (artt. 33 e 34 del GDPR).
Infine, il Garante invita le strutture ricettive ad adottare una serie di accorgimenti organizzativi e gestionali, tra cui:
❖ adeguata responsabilizzazione del personale addetto alla raccolta ed al trattamento dei dati personali degli ospiti, a cui, in particolare, occorre fornire puntuali istruzioni sul divieto di effettuare o trattenere copie (analogiche o digitali) dei documenti di identità, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni di legge;
❖ chiara rappresentazione agli ospiti delle informazioni sulla logica e le modalità di raccolta ed utilizzo del dato relativo ai documenti personali. Qualora le operazioni di check-in siano svolte mediante l’utilizzo di dispositivi capaci di acquisire e conservare copia digitale del documento di identità, in particolare, occorrerà chiarire che la struttura non procederà ad archiviare le immagini degli stessi;
❖ opportuna regolazione, ai sensi dall’art. 28 del RGPD, dei rapporti con i fornitori dei servizi di gestione delle prenotazioni alberghiere e dei servizi eventualmente utilizzati per l’acquisizione dei dati relativi ai documenti d’identità, prestando particolare attenzione alle modalità di trattamento di questi ultimi e definendo efficaci modalità di comunicazione in caso di violazione dei dati personali;
❖ raccolta dei dati dei documenti d’identità senza effettuare foto con dispositivi mobili o fare ricorso a servizi di messagistica istantanea (ad. es. “whatsapp”), o comunque evitando il ricorso a modalità che non presentano le caratteristiche idonee al rispetto della normativa richiamata.
Alla luce della rilevanza della questione, si invitano le sedi territoriali in indirizzo a dare la massima diffusione della presente comunicazione presso gli associati, sensibilizzandoli sul corretto trattamento dei documenti di identità degli ospiti e sulla necessità di verificare le procedure adottate per il check-in e per la gestione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con una nota indirizzata alle associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di trattamento dei dati personali degli ospiti di strutture ricettive. L’iniziativa trae origine da...

✅   e finanza agevolata - Nuovo bando Green Tour 2026📌 Mercoledì 8 luglio ore 15.00 - Partecipazione gratuita👉   dedicat...
07/07/2026

✅ e finanza agevolata - Nuovo bando Green Tour 2026
📌 Mercoledì 8 luglio ore 15.00 - Partecipazione gratuita
👉 dedicato alle opportunità di finanziamento per le del settore turistico
➡️ Per iscrizioni scrivi a [email protected]

Indirizzo

Via Nazionale 60
Rome
00184

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:30
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:30
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:30

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Assohotel Confesercenti pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'organizzazione

Invia un messaggio a Assohotel Confesercenti:

Scelte rapide

Condividi