19/05/2026
Cassazione civile, 1^ Sezione, ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026.
Assegno divorzile: senza prova dei sacrifici professionali non spetta
Con l’ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Cassazione interviene ancora sull’assegno divorzile, evidenziando l’onere della prova dei sacrifici professionali posti a fondamento della funzione perequativo-compensativa.
In particolare, il diritto non può essere riconosciuto senza una prova del nesso tra le scelte condivise durante il matrimonio e l’attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi. Se una decisione successiva rileva che tali presupposti mancavano fin dall’inizio, le somme ricevute devono essere restituite, secondo la regola generale dell’indebito oggettivo.
La pronuncia rafforza il rigore probatorio richiesto al coniuge che invochi l’assegno al di fuori della mera funzione assistenziale.
Nel giudizio di merito il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile, evidenziando la disparità di reddito tra i coniugi al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello che revocava l’assegno rilevando che la richiedente fosse economicamente autosufficiente non essendovi una situazione di bisogno e che non fosse stata fornita prova di sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio tali da giustificare la funzione perequativo-compensativa dell’assegno.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale, evidenziando che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile non può fondarsi su mere allegazioni, ma necessita di una rigorosa prova dei sacrifici professionali subiti dal coniuge richiedente.
In particolare la disparità reddituale, di per sé, non è sufficiente;
la dedizione alla famiglia o ai figli non integra automaticamente un presupposto compensativo;
occorre dimostrare che il coniuge abbia rinunciato