15/10/2026
QUANDO LE SCUOLE ALLIEVI SONO LUOGHI DI “ABUSI”.
ALLIEVA CARABINIERI VIENE ESPULSA DAL CORSO PER 3 INSUFFICIENZE, PECCATO CHE 2 NON ESISTEVANO.
IL TAR GLI DA RAGIONE E LA RIAMMETTE.
Reggio Calabria – Tre insufficienze contestate, una sola effettivamente esistente. È questo il cuore dell’ordinanza cautelare con cui il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso di un’allieva carabiniere espulsa dal 144° Corso Formativo (2° ciclo) e prosciolta dalla ferma quadriennale. Il provvedimento, ne dispone la riammissione nella ferma e nell’Arma fino alla decisione di merito.
Il provvedimento di espulsione e il ricorso
L’atto impugnato è la determinazione del 20 maggio 2026, notificata il giorno successivo, con cui il Comando Legione Allievi Carabinieri ha disposto l’espulsione dell’allieva con decorrenza dal 21 maggio 2026, su proposta del Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria formulata il 28 aprile. La ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero della Difesa si è costituito a metà settembre tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando documenti e una memoria all’inizio di ottobre.
Il travisamento dei fatti accertato dai giudici
Il collegio ha riconosciuto il fumus boni iuris soprattutto sul quarto motivo di ricorso, relativo al travisamento dei fatti. L’amministrazione aveva fondato l’espulsione su voti insufficienti in “Diritto Penale”, “Diritto Penale Militare” e “Procedura Penale e Tecniche Investigative”. Ma, come rilevato dal TAR, le prime due non sono materie autonome, bensì un’unica disciplina: una sola insufficienza era stata dunque conteggiata due volte. Quanto alla terza, l’insufficienza è risultata “palesemente insussistente”: in quella materia l’allieva aveva ottenuto 27/30.
La difesa erariale ha sostenuto che si trattasse di un “mero errore materiale, irrilevante”. Tesi respinta dai giudici: il provvedimento non risulta “ictu oculi” fondato su una sola materia e, soprattutto, dalla normativa richiamata non si evince che una singola insufficienza comporti automaticamente il proscioglimento. Fondati prima facie, quindi, anche i primi due motivi di ricorso. Il TAR ha inoltre censurato il richiamo a una “rottura del rapporto di fiducia” non argomentata, che comunque non potrebbe discendere da un’unica insufficienza in un percorso articolato su più materie, moduli ed esami.
La domanda che resta aperta sulla catena gerarchica
Il caso solleva un interrogativo di interesse pubblico che va oltre la singola vicenda. Un provvedimento che interrompe una carriera al termine del percorso formativo dovrebbe poggiare su dati verificati, non su una scheda di valutazione che sdoppia una materia e attribuisce un’insufficienza dove c’era un voto alto. Il passaggio dalla proposta della Scuola alla determinazione della Legione non ha intercettato l’errore. È legittimo chiedersi, allora, se gli strumenti di controllo interni siano adeguati e se sia proporzionato che la valutazione formulata nelle scuole di formazione – dove il giudizio sugli allievi è affidato a istruttori e quadri spesso all’inizio del proprio percorso professionale – possa tradursi in un proscioglimento immediato senza un filtro più stringente, per una sola insufficienza reale.
Un segnale che il Comando Generale non può ignorare
Non si tratta di una svista burocratica qualunque. Qui un’istituzione formativa ha certificato come insufficiente un esame superato con 27/30 e ha trasformato una materia in due, e nessuno, lungo la catena di comando, se n’è accorto prima che la vicenda arrivasse davanti a un giudice. Se un errore così evidente ha potuto attraversare indenne Scuola e Legione, è lecito domandarsi quanti altri fascicoli siano stati chiusi con la stessa leggerezza senza che l’interessato avesse la forza, o i mezzi, per impugnarli. Si spera che il Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, saprà – e dovrà – intervenire su questo aspetto delle scuole di formazione: perché la credibilità di chi forma i futuri carabinieri si misura anche nel rigore con cui valuta, e nella capacità di riconoscere un errore prima che sia un tribunale a farlo.
Il prezzo pagato dalle famiglie
Resta infine il nodo economico. Il TAR ha disposto la compensazione delle spese di fase: pur a fronte di un provvedimento che i giudici hanno ritenuto viziato già a un sommario esame, l’allieva ha dovuto anticipare i costi per difendersi, incluso l’onere di rinnovare la notifica del ricorso come richiesto dal tribunale con una precedente ordinanza di inizio settembre. Il periculum in mora è stato riconosciuto proprio per l’interruzione immediata del percorso intrapreso. Per molte famiglie, spesso legate da generazioni all’Arma, far valere un diritto davanti al giudice amministrativo significa un sacrificio economico non indifferente, anche quando l’errore è dell’amministrazione. La parola definitiva spetta ora al giudizio di merito che siamo certi sara’ positivo.
Questo non cancella il calvario di questa Allieva Carabiniere e della sua famiglia e di tanti che invece non c’è l’hanno fatta.