Taranto Crea Consenso a Roma

Indicazioni

Taranto Crea Consenso a Roma ANIMA MIGRANTE OPEROSA, senza fini di lucro, fondata da Paolo Tedeschi e Giuseppe Campanelli per dare spazio e voce all'arte in ogni sua forma.

... diamo spazio e voce all'arte in ogni sua forma ...

LABORATORIO INTENSIVO DI RECITAZIONE - TARANTO 9-10 novembre,aperto a TUTTI!!! Ritornano i miei laboratori,in tanti me l...
22/10/2024

LABORATORIO INTENSIVO DI RECITAZIONE - TARANTO 9-10 novembre,aperto a TUTTI!!! Ritornano i miei laboratori,in tanti me lo chiedevate,vi aspetto!Orari:sabato dalle 15 alle 20,domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. Presso Sant’Egidio. Per informazioni e iscrizioni [email protected] oppure 3355394694

Lo spettacolo teatrale La Gru aprirà la seconda edizione del Festival La Città di Tutti che si svolge a Roma, Teatro Tra...
22/10/2024

Lo spettacolo teatrale La Gru aprirà la seconda edizione del Festival La Città di Tutti che si svolge a Roma, Teatro Trastevere, dal 5 al 7 novembre.
Lo spettacolo teatrale sui gruisti di Taranto è stato selezionato per partecipare al Premio Teatro e Diritti Umani. La Città di tutti è un progetto sostenuto dall'Assemblea Capitolina che dà risalto e spazio al teatro civile. Il racconto si fa memoria e testimonianza nella consapevolezza che ci sono luoghi in cui diritti acquisiti e inalienabili vengono negati. Noi ci saremo, con i gruisti di Taranto e il cuore emozionato .

La Gru
di Luisa Campatelli
con Tiziana Risolo
regia di Alfredo Traversa

5 novembre
ore 21
Teatro Trastevere
Roma

https://www.facebook.com/share/p/YPE96t3FG6G5tuVY/
20/04/2024

https://www.facebook.com/share/p/YPE96t3FG6G5tuVY/

La confisca può essere disposta solo nel caso sia dimostrato l’asservimento tra cosa e reato.

La Corte di legittimità, ha chiarito che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 dep.2015) Rv. 263111; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 (dep.2015) Rv. 263111).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Presidente DOVERE Salvatore
Relatore CALAFIORE Daniela

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 11574 dep. il 20 marzo 2024

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 3, n. 3457 del 18 novembre 2019, dep. 2020, ha disposto la confisca del locale adibito ad autolavaggio e delle attrezzature ivi presenti, di proprietà di Al.Gi., già ritenuto responsabile e condannato alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia, in relazione al reato previsto dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per aver svolto, all'interno di un capannone sito nel Comune di A, attività di autolavaggio non autorizzata allo smaltimento delle derivanti acque reflue, da lui sversate direttamente nel prossimo alveo del fiume S, attraverso una caditoia posta all'ingresso del locale ove l'attività era svolta.

2. La Corte di cassazione, nell'accogliere parzialmente, solo con riferimento alla disposta confisca, il ricorso proposto dall'imputato, ha annullato in parte qua la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, affinché lo stesso fornisse adeguata motivazione alla adozione della misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

3. Il Tribunale, dopo aver evidenziato il carattere facoltativo della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., adottata nel caso di specie, differenziandola dalla ipotesi obbligatoria introdotta dalla legge n. 68 del 2015, attraverso l'introduzione dell'art. 452-undecies, ha affermato che dall'accertamento della responsabilità penale dell' Al.Gi., in ordine al reato di scarico illecito di acque reflue industriali derivanti dallo svolgimento dell'attività non autorizzata di autolavaggio, si traeva il convincimento della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione della confisca, posto che il capannone oggetto della misura era stato di fatto adibito in via stabile ed esclusiva all'espletamento dell'attività illecita. Il permanere della libera disponibilità del bene e delle attrezzature ivi presenti in capo all'imputato avrebbe agevolato la perpetrazione della condotta delittuosa da parte del medesimo e, comunque, la commissione di altri analoghi fatti di reato, con conseguente aggravio del pregiudizio del bene protetto. Non poteva neppure considerarsi logicamente ostativa l'avvenuta concessione del beneficio condizionale della pena, posta la ragione di politica criminale sottesa alla confisca, né il tempo trascorso dal fatto di reato, in ragione del carattere cautelare e non punitivo della misura.

4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Al.Gi., sulla base di un motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 240 cod.pen ed il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio non ha ottemperato alla indicazione della sentenza di annullamento, mancando ancora la esplicita indicazione delle concrete ragioni che rendono necessaria l'adozione della confisca. Il Tribunale, in particolare, si sarebbe limitato ad una generica indicazione dell'esistenza di un astratto e vago pericolo di reiterazione del reato, collegata alla stessa natura del bene ed alle modalità e circostanze di commissione del reato.

5. Rileva il ricorrente che invece l'adozione della misura della confisca richiede una specifica motivazione sulla sussistenza del nesso eziologico diretto ed essenziale tra le cose da confiscare ed il fatto di reato, al fine di valutare il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse. Nella concreta fattispecie, tale nesso non era stato individuato dal giudice e la motivazione apprestata era solo apparente, perché priva di concrete allegazioni. La pericolosità sociale dell'agente, inoltre, era stata addirittura esclusa visto che gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena. A ciò deve aggiungersi che l'attività di pulitura delle autovetture veniva esercitata solo occasionalmente e non in maniera continuativa e strutturata dall'imputato.

6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'annullamento senza rinvio del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha motivato l'adozione della misura della confisca, dapprima ricordando la giurisprudenza di legittimità che ha individuato quali possibili beni oggetto di confisca facoltativa quelli eziologicamente collegati, in maniera diretta ed essenziale con il reato commesso (Sez. 3, 19/03/2021, n. 18165). In particolare, in tali casi, il Giudice è chiamato a motivare le ragioni dell'esercizio del suo potere discrezionale, dando adeguatamente conto delle esigenze di prevenzione speciale fondate sulla necessità di prevenire la commissione di altri reati sottraendo il bene alla materiale disponibilità del colpevole.

In via di apparente consequenzialità, il Tribunale ha poi affermato che presso il locale in questione, l' Al.Gi. ""(...) esercitava abitualmente l'attività di autolavaggio in quanto sprovvisto delle prescritte autorizzazioni di legge (da cui l'illiceità dello scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività svolta, cfr. Cassazione Penale Sez. Ili, Sentenza n. 51889 del 21/07/2016 (...), sicché questo Tribunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della res oggetto di sequestro e delle modalità e circostanze di commissione del reato da parte dell'imputato (che di fatto aveva adibito in via stabile ed esclusiva la prima all'esercizio di tale illecita attività) non può che confermare il provvedimento ablatorio (...)".

2. È evidente che la motivazione, se può apparire sufficiente quanto alle attrezzature utilizzate per l'attività di lavaggio non autorizzata, è del tutto carente quanto al capannone al cui interno tale attività è stata realizzata. La sentenza non affronta per nulla il tema del collegamento eziologico, diretto ed essenziale tra il capannone ed il reato.

3. A proposito dei contenuti dell'onere di motivazione nell'ipotesi di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., ossia nella ipotesi di confisca facoltativa, trattandosi della confisca degli instrumenta delieti, la Corte di legittimità ha fissato il principio secondo cui non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone, affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 15/06/2017, Rv. 270324 - 01).

4. Le "cose che servirono a commettere il reato" sono infatti suscettibili di confisca in quanto va evitato che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati, ma tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 16/05/2014, Rv. 259631 - 01).

5. La Corte di legittimità, ha chiarito che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 dep.2015) Rv. 263111; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 (dep.2015) Rv. 263111). In sostanza, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che dispone I' applicazione della misura, in relazione al bene utilizzato per commettere un reato, con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023 Rv. 285062).

6. Il Tribunale non ha fornito concreta motivazione in ordine al nesso di strumentalità e di asservimento del manufatto rispetto all'attività di autolavaggio non autorizzato. Si è limitato a generiche affermazioni sulle "specifiche caratteristiche della res oggetto di sequestro e delle modalità e circostanze di commissione del reato da parte dell'imputato (che di fatto aveva adibito in via stabile ed esclusiva la prima all'esercizio di tale illecita attività), senza neanche porsi la questione del possibile uso lecito del capannone, in sé considerato, che fu il luogo al cui interno si svolse l'attività illecita.

9. Tali aspetti devono invece essere vagliati e riscontrati sotto il profilo logico - giuridico, in relazione all'osservanza del principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: destinazione che pur se non necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura della cosa, deve potersi desumere almeno dalla condotta del soggetto, che, secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all'uso della cosa stessa in funzione della consumazione di reati.

In definitiva il ricorso va accolto, quanto alla confisca del capannone, e la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.

Cosi deciso in Roma, l'8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2024.

Ricorso avverso il rigetto della revoca di ordinanza cautelare. Poteri e limiti della Corte di Cassazione
14/04/2024

Ricorso avverso il rigetto della revoca di ordinanza cautelare. Poteri e limiti della Corte di Cassazione

In sede di appello contro il rigetto dell’istanza di revoca la Corte non riesamina i presupposti di applicabilità della misura ma solo la legittimità dell’ordinanza impugnata.

In sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonomia della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Presidente MOGINI Stefano
Relatore CAPPUCCIO Daniele

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 11054 dep. il 15 marzo 2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da De.Ma. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di Pe.St. e Pe.Gi. ed ai connessi reati in materia di armi.

2. Il Collegio calabrese, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice procedente e ritenere, per contro, l'infondatezza delle obiezioni svolte dall'imputato, ha osservato, tra l'altro, che, una volta formatosi il giudicato sull'ordinanza applicativa della misura cautelare, la sua revoca o sostituzione presuppongono la sopravvenienza di nuovi elementi tali da giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati, ed aggiunto che, nel caso di specie, le circostanze segnalate da De.Ma. non incidono sulle conclusioni già raggiunte in punto di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

Al riguardo, ha sottolineato che, fermo il giudizio di gravità indiziaria, alcune delle circostanze dedotte dall'appellante risultano prive di concreta incidenza sul quadro cautelare (ciò vale, in specie, con riferimento all'effetto inibitore derivante dalla sottoposizione a quasi un anno di restrizione carceraria ed alla risalenza ad epoca remota dei precedenti penali) e che l'unico, reale elemento di novità, costituito dall'offerta risarcitoria rivolta alle persone offese, pur sintomatico del "principio di un percorso di revisione critica del proprio agire criminale", appare, tuttavia, da solo insufficiente a sovvertire la già formulata prognosi di recidiva.

Ha, infine, stimato che la custodia cautelare in carcere sia tuttora conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, posto che misure meno afflittive - quale quella degli arresti domiciliari, anche se assistiti da strumenti elettronici di controllo - lascerebbero a De.Ma. eccessiva libertà di azione e movimento, così rivelandosi inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione del reato.

3. De.Ma. propone, con l'assistenza degli avv.ti Ro. Cr. e Ma. Nu., ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo - del quale si darà atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione - con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale illogicamente sottostimato la rivisitazione critica dell'agito delittuoso, che lo ha indotto ad offrire alle vittime una somma di denaro a titolo risarcitorio e che, rettamente intesa, testimonia dell'affievolimento delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva.

Aggiunge che la riconosciuta vetustà dei propri trascorsi criminali e la concreta possibilità di essere collocato, in regime di arresti domiciliari, in località sita in regione diversa da quella di residenza (con conseguente impossibilità di nuovi contatti con le persone offese) concorrono nel rendere non più necessario - anche in ragione della ininterrotta sottoposizione ad un congruo periodo di detenzione intramuraria e della garanzia assicurata dall'imposizione di divieti di comunicazione e dall'adozione di strumenti elettronici di controllo - il mantenimento della più rigorosa tra le misure coercitive.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 3 novembre 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonomia della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).

L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello.

3. Nel caso in esame, il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza del pericolo di recidiva.

Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili, sia preesistenti che successive alla formazione del giudicato cautelare.

Il provvedimento impugnato muove, invero, dalla considerazione dell'eccezionale gravità dell'episodio oggetto di addebito, che ha visto De.Ma. manifestare un'indole spiccatamente aggressiva e violenta, che lo ha indotto all'utilizzo, in combutta con i correi, in orario diurno ed all'interno di un esercizio pubblico, di una pi***la in danno delle persone offese, la cui incolumità ha mostrato di tenere in nessun conto.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale condotta - letta in unione ai precedenti, ancorché non recenti, comportamenti antisociali di De.Ma. - restituisca l'immagine di un soggetto proclive alla commissione di fatti violenti ed insensibile ai moniti dell'autorità ed ha, pertanto, stimato che la sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari, quantunque in località distante da quella che è stata teatro della vicenda in contestazione ed assistita da strumenti elettronici di controllo, esporrebbe la collettività al rischio che egli, approfittando della relativa libertà di movimento garantitagli dalla collocazione in regime domiciliare, si renda protagonista di ulteriori, gravi reati.

Tanto, ha chiarito, a dispetto della duratura sottoposizione alla custodia in carcere ed all'avvio, non ancora sufficientemente consolidato, di un percorso di revisione critica del proprio agire comprovato dalla formulata offerta risarcitoria.

Ineccepibili si palesano, su queste basi, le osservazioni che il Tribunale del riesame ha dedicato all'entità delle esigenze specialpreventive, da stimarsi immutata in ragione delle efferate modalità del fatto, della sua notevole offensività, della personalità dell'autore, così come alla necessità di mantenere il più rigoroso regime intramurario, dovendosi temere che De.Ma., se sottoposto a misura meno afflittiva, approfitti della relative libertà di movimento, non inibita dall'apposizione di strumenti elettronici di controllo, per ideare ed attuare analoghe imprese criminose.

4. Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali e rispettoso del dato processuale, il ricorrente oppone obiezioni di marcata fragilità, che si appuntano su profili che il Tribunale del riesame ha debitamente preso in considerazione, ritenendoli, come detto, privi di attitudine a comprovare l'affievolimento del pericolo di recidiva.

Rivendica, in particolare, la significatività dell'offerta di ristoro dei danni arrecati alle vittime, la vetustà dei reati da lui in passato commessi, l'idoneità del domicilio indicato e delle modalità di esecuzione della misura a tutelare le residue esigenze cautelari, circostanze che, come detto, i giudici catanzaresi, muovendosi nella cornice della discrezionalità loro riconosciuta e senza incorrere in vizi logici di sorta, hanno stimato minusvalenti, nell'ottica dell'adeguatezza e della proporzionalità della risposta cautelare, rispetto alle modalità di commissione del fatto, alla sua concreta offensività, nonché al complessivo atteggiamento tenuto, nell'occasione, dall'autore ed al suo vissuto criminale.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 22 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2024.

Three days in   UK
02/12/2023

Three days in UK

Questa sera alla Libreria Ubik a Taranto
08/09/2023

Questa sera alla Libreria Ubik a Taranto

Grazie a Marianna Garoppo
26/08/2023

Grazie a Marianna Garoppo

21/08/2023

Sottrae lo smartphone alla moglie: legittima la condanna per rapina

Configura il reato di rapina l’azione con cui il marito sottrae lo smartphone alla moglie. A maggior ragione quando, come nella vicenda in esame, l’episodio si colloca in un contesto già difficile per la donna, preda dell’ossessione e delle violenze del coniuge. Inutile la scusa addotta dall’uomo, il quale ha spiegato di avere agito solo per prendere contezza del nome dell’avvocato della moglie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Presidente MESSINI D.A. Piero
Relatore CIANFROCCA Pierluigi

ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 29360 dep. il 6 luglio 2023

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 72.2022, il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile dei delitti di rapina, atti persecutori e lesioni personali e, esclusa la contestata recidiva, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle altre aggravanti e con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.700 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva infine liquidato le spese;

2. la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità al novero degli atti persecutori delle condotte contestate sino al 26,7.2021 e, conseguentemente, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa confermando nel resto la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alle spese sostenute dalla costituita parte civile nel giudizio di appello;

3. ricorre per cassazione il difensore del (OMISSIS) lamentando:

3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui agli articoli 612-bis c.p. e 628 c.p.:

rileva che il delitto di atti persecutori è stato ritenuto dai giudici di merito sulla scorta delle stringate dichiarazioni della persona offesa corroborate da una registrazione "scaricata" sul cellulare di costei e dai messaggi su supporto informatico che non possono sostenere una condanna in quanto facilmente alterabili tanto che la loro utilizzabilità nel processo è stata ritenuta subordinata alla acquisizione del supporto che li contenga; evidenzia, che tali condotte avrebbero dovuto essere piu' propriamente ricondotte nell'alveo della fattispecie di cui all'articolo 660 c.p.;

rileva, altresì, la insussistenza del reato di cui all'articolo 628 c.p.: richiamato l'episodio, consistente nella brevissima e temporanea sottrazione dello smartphone della persona offesa al solo fine di conoscere il nome del legale della coniuge, rileva che si tratterebbe di una forma di furto d'uso o di violenza privata poiché la finalità perseguita non aveva avuto alcun riflesso patrimoniale, presupposto essenziale per ritenere il delitto di rapina;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'articolo 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il primo motivo del ricorso si risolve in una censura di merito a fronte di una motivazione che, con valutazione congrua degli elementi di prova, ha concluso per la responsabilità del ricorrente; quanto al secondo motivo, segnala che la Corte di appello ha applicato l'orientamento prevalente in giurisprudenza ancorché non unanime.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 II primo motivo, infatti, è aspecifico.

La Corte di appello, infatti, non si è affatto limitata a recepire passivamente le risultanze documentali consistenti nelle registrazioni delle conversazioni tra l'imputato e la persona offesa, avendo - invece - approfondito il tema della loro "genuinità" con riguardo sia alla loro riferibilità ai protagonisti della vicenda che, anche, alla congruità dei contenuti di cui ha motivatamente escluso la contraffazione (cfr., pagg. 1-2 della sentenza impugnata).

È tuttavia opportuno ribadire, in diritto, che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli articoli 266 e ss. c.p.p., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 -, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977 - 01) e che i dati contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali (cfr., Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012, Lafluenti, Rv. 253573 - 01) la cui la copia ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione. (Sez. 6 -, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 - 03).

Quel che rileva, tuttavia, è che il ricorso si è limitato ad una petizione di astratta inidoneità dei dati documentali forniti dalla difesa della costituita parte civile disinteressandosi, invece, delle argomentazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto di poter far affidamento su di essi vagliandone la intrinseca ed estrinseca genuinità.

Le considerazioni spese dal difensore in sede di udienza, con riguardo alla idoneità delle condotte che il ricorrente avrebbe posto in atto in un periodo di tempo ristrettissimo, ad integrare il delitto di atti persecutori, esulando del tutto dall'unica questione trattata nel primo motivo del ricorso, non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

5.2 n secondo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte ha da sempre ribadito che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr., per tutte, Sez. 2 -, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253848 01; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953 - 01).

Questa tesi ha ricevuto un importante avallo dalle SS.UU. che, in data 25.5.2023, dirimendo la medesima questione sollevata per quanto concerne il delitto di furto ("se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto"), hanno affermato che "il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale" (cfr., la informazione provvisoria diramata dall'Ufficio).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D. LGS. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Sentenza a motivazione semplificata.

Indirizzo

Rome

Sito Web

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Taranto Crea Consenso a Roma pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi