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Santi Santi con la Mantilla Blanca, San Quirinale e San Vaticano, Saint Élysée(Sant'Elisi)Ma avete finito di fare propag...
19/10/2026

Santi Santi con la Mantilla Blanca, San Quirinale e San Vaticano, Saint Élysée
(Sant'Elisi)

Ma avete finito di fare propaganda, tutta da quella parte, dai Grandi Graduati, con i mostri Armati e il Certificato di Sana, anzi Sanissima, Costituzione "Comune".

Ma fate il piacere di Tacere dopo oltre 10 anni, non avete ancora finito di Parlare a Vanvera, sempre voi Santi Tanti ?

A Casa ci Dovete Andare Voi, Santi Santi, sempre in diretta TV Spazzatura, in Sicilia italiana, Francofona ed Europea.

Holy S**t and Fake Democracy, Go Home, dont looks back....





"Il presidente della Repubblica Sergio

ha definito inaccettabili

le violenze nei cortei

e ha espresso

piena

solidarietà alle Forze

dell’Ordine (e del Caos dis- Ordine)

ricordando i quasi 200 feriti

dei giorni scorsi.

Ha inoltre invocato

un’analisi approfondita

e un’attenta vigilanza

contro episodi

inattesi,

che pongono

interrogativi." WTF ?

Open Sources.
Fonti Aperte.

-1

https://x.com/ultimora_pol/status/2112229173683007772

17/10/2026

For millions of people worldwide, surviving on less than $2.15 a day isn’t just difficult to imagine — it’s a daily reality.

Beyond the struggle to meet basic needs, families living in poverty often face stigma and unfair treatment.

“Let us mobilize the political will and investments needed to ensure everyone has a safe home, and the opportunity to build a life of dignity, free from poverty,” said UN Secretary-General António Guterres on Saturday’s International Day for the Eradication of Poverty.

17/10/2026

Did you know that 1 in 5 Europeans, including 1 in 4 children, are at risk of poverty or social exclusion?

Today, on the International Day for the Eradication of Poverty, we're highlighting what the EU is doing to tackle poverty.

📊 See how your country compares in the infographic below and learn more in the comments.

Tortura e L. 830/1970, Diritto alla Difesa Tecnica.Tortura.Trattamento sanitario coatto, il malato ha diritto all’avvoca...
13/10/2026

Tortura e L. 830/1970, Diritto alla Difesa Tecnica.

Tortura.
Trattamento sanitario coatto, il malato ha diritto all’avvocato.

Diritti La Corte costituzionale dichiara illegittima una parte della normativa sulle cure imposte. «Legge da rivedere e interventi a sostegno dei servizi per la salute mentale»

Italia Diritti Salute

Edizione 03/10/2026

di Eleonora Martini.

Il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) in ospedale è una forma di privazione della libertà personale e dunque la persona che vi è sottoposta deve essere «assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio».

È quanto stabilito dalla sentenza numero 157 /2026 depositata ieri 02 Ottobre 2026,

con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo

l’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede la presenza di un legale che supporti il paziente. In quanto il Tso esige le garanzie prescritte all’articolo 13 della Costituzione (inviolabilità della libertà personale).

LA CONSULTA ha risposto così all’eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze a partire dal caso di un uomo, affetto da disturbo schizofrenico, che nel novembre 2025 ad Empoli era stato sottoposto a Tso motivato dal fatto che «il paziente si presenta in stato di agitazione psicomotoria, con umore espanso ed accelerazione ideoverbale. Il paziente non assume terapia farmacologica, la rifiuta e mostra totale assenza di consapevolezza di malattia. Il paziente rifiuta le terapie farmacologiche e gli esami di routine». Il malato aveva chiesto di essere supportato da un suo avvocato di fiducia ma il giudice tutelare aveva ignorato la richiesta e aveva proceduto con la convalida, avvisando i difensori dell’uomo solo successivamente.

La difesa tecnica facoltativa non basta, secondo i giudici costituzionali, perché «la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili». Il trattamento sanitario coattivo, infatti, «può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono», scrive la Corte richiamando a questo proposito una sentenza della Cassazione del 2025.

E MALGRADO la procedura per imporre un Tso (che prevede la richiesta di due medici dipendenti pubblici e l’autorizzazione del sindaco) sia «inquadrabile nell’alveo dei procedimenti civili aventi natura di volontaria giurisdizione», secondo la Consulta, «non risulterebbe totalmente assimilabile a essi». In quanto mette in gioco una serie di principi costituzionali, ponendosi «sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica». Lo aveva scritto la stessa Corte nella sentenza 76/2025 che «ha garantito al paziente il diritto di essere sentito prima della convalida e di vedersi comunicare l’ordinanza sindacale, ma non ha previsto la possibilità della difesa tecnica».

IL TRIBUNALE di Firenze, inoltre, sottolinea che il Tso risulta «assimilabile, ferma la diversità dei rispettivi presupposti, alla misura amministrativa di espulsione della persona straniera mediante accompagnamento coattivo alla frontiera e alla relativa convalida, in quanto entrambi procedimenti non penali incidenti sulla libertà personale». E dunque, anche nel caso di un malato psichiatrico sottoposto a Tso «il difensore di fiducia, o quello d’ufficio», deve essere «tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione» del giudice per la convalida o la proroga.

IN OGNI CASO il legislatore, ha ribadito la Consulta, deve rimettere mano alla normativa del Tso, «valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale» e di «soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali». D’altronde, «la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie». " [...] Quote -1

Aggiornamenti
03/10/2026, 02:05 articolo aggiornato

© 2026 il nuovo manifesto società coop. editrice

Trattamento sanitario coatto, il malato ha diritto all’avvocato | il manifesto

Open Sources.

-1

https://ilmanifesto.it/trattamento-sanitario-coatto-il-malato-ha-diritto-allavvocato

( https://ilmanifesto.it/trattamento-sanitario-coatto-il-malato-ha-diritto-allavvocato )

Inside Elon Musk’s $276 Million Midterm Rescue Mission for Republicans.October 12, 2026 The NY Times.The world’s richest...
12/10/2026

Inside Elon Musk’s $276 Million Midterm Rescue Mission for Republicans.
October 12, 2026 The NY Times.

The world’s richest person has quietly become by far the biggest known midterm donor, trying to save Republicans’ Senate majority with some of the largest donations in American political history.

By Theodore Schleifer.

Theodore Schleifer has written about Silicon Valley politics for a decade.

Oct. 12, 2026, Updated 1:24 p.m. ET

Elon Musk has quietly funneled more than $276 million into Republican groups and his super PAC since the start of July, building a huge turnout operation to help the party battle headwinds in the midterm elections.

The staggering amount of money makes Mr. Musk, the richest person in the world, by far the largest known donor in the midterms. Representatives for Mr. Musk supplied the previously unreported figures on his political giving to The New York Times before a federal filing deadline on Thursday.

In an effort to save Republicans’ Senate majority, he gave a total of $158 million this summer to the Senate Leadership Fund, the main super PAC backing the party’s candidates for the chamber, according to his team. In sum, that is one of the largest political donations in American history, and more than the group’s Democratic rival raised from all of its donors that quarter.

Mr. Musk has also built a major Republican turnout operation through a super PAC he founded in 2024, America PAC. He donated over $76 million this summer to the group, which in turn spent that much on building a sprawling canvassing program to try to turn out hard-to-reach Republican voters. The group is active in seven Senate battlegrounds and nearly three dozen House races.

Mr. Musk has already given far more money, about $366 million, to federal committees during the 2025-26 election cycle than he did during the 2024 election, when he laid out roughly $290 million to help return President Trump and Republicans to power. He has given even more in undisclosed donations during both elections, according to people briefed on the giving.

The latest torrent of spending has helped give the Republican Party a financial advantage in the midterms, as well-funded outside groups like Mr. Trump’s powerful super PAC flood the airwaves with advertising in the final weeks. No Democratic billionaire is spending nearly as much as Mr. Musk, and money remains a central worry for the party in an otherwise favorable political environment.

The donations also clear up the mystery of how much staying power Mr. Musk wants to have in American politics.

“In terms of political spending, I’m going to do a lot less in the future,” he said in May 2025.

Mr. Musk, who oversees a vast business empire that has benefited from enormous federal contracts, is famously unpredictable and often jumps from one project to another. He has been far quieter about his political work since his dramatic blowup with Mr. Trump last year. After months of wielding vast influence inside the White House and overseeing Mr. Trump’s government cost-cutting project, he raged against the president’s major domestic policy bill and floated threats to start a third party.

But the two men have warmed back up, appearing together at three events in the last two weeks and praising each other.
[...]

Beyond Mr. Musk’s donations to his super PAC and the Senate Leadership Fund, his representatives said that from July through September, he had given smaller but still substantial amounts to other conservative groups:

$20 million to the Congressional Leadership Fund, the main super PAC for House Republicans

$10 million to Lone Star Liberty PAC, a group supporting Ken Paxton, the Republican nominee for Senate in Texas

$10 million to the Republican Governors Association

$2 million to the Republican Attorneys General Association

“If Democrats take control of Washington and win key gubernatorial and attorney general races this November, then America risks becoming a socialist, woke and borderless country,” said Andrew Romeo, a spokesman for America PAC. “These robust investments have allowed the G.O.P. apparatus to get its message out so Republicans can have a fighting chance to defy history.” [...]

Mr. Musk, a resident of Austin, has extensive business interests and property holdings in Texas. Mr. Paxton, the state attorney general, has investigated Mr. Musk’s opponents, like Media Matters, a liberal group." [...]
Quote -1

Open Sources.

-00

https://youtu.be/ZHPfMnFMLfA?is=Pa7x2e4axlPSG5Ab

-1

https://www.nytimes.com/2026/10/12/us/politics/elon-musk-midterms.html?smid=nytcore-android-share

Inside Elon Musk’s $276 Million Midterm Rescue Mission for Republic...

TSO/ASO L. 833/1978 OCCORRE LA DIFESA TECNICA in EATaly...Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionaleComun...
02/10/2026

TSO/ASO L. 833/1978 OCCORRE LA DIFESA TECNICA in EATaly...

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 2 ottobre 2026
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO:

PER CONVALIDA
E PROROGA OCCORRE LA DIFESA TECNICA

Con la sentenza numero 157, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, nella

parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario
obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un
difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio.

Atteso che il TSO incide sulla libertà fisica della persona, ed esige quindi le garanzie
di cui all’articolo 13 della Costituzione,

la Corte ha ritenuto necessaria la difesa
tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura.

La Corte ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la
nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità
dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare,

restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili.

Solo la difesa tecnica obbligatoria – ha osservato la Corte – assicura a ogni persona
l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa,

a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua
condizione economica e sociale.

L’integrazione normativa diretta a emendare il vizio riscontrato è così specificata in
sentenza:

- quando le è comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è
sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio,
che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 29 delle
norme di attuazione del codice di procedura penale;

- il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, è tempestivamente avvertito e può

partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida;

- al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida;

- analoghe garanzie valgono in caso di proroga del TSO.

Roma, 2 ottobre 2026

Palazzo della Consulta,

Piazza del Quirinale 41 Roma -

Tel. 06.4698224/06.4698438

Open Sources.

Fonti Aperte.

-1

Comunicato Stampa del 02 Ottobre 2026.

https://www.cortecostituzionale.it/comunicati-stampa

Annex.

-2

Sentenza 157/2026.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/157

PIÙ TUTELE PER CHI LAVORA NEGLI APPALTI E PIÙ SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORODettaglio iniziativa:PIÙ TUTELE PER...
28/09/2026

PIÙ TUTELE PER CHI LAVORA NEGLI APPALTI E PIÙ SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Dettaglio iniziativa:

PIÙ TUTELE PER CHI LAVORA NEGLI APPALTI E PIÙ SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Id iniziativa: 6500000

Descrizione iniziativa:

Molti lavoratori e lavoratrici in appalto sono vittime di sfruttamento, precarietà, infortuni, alimentando una concorrenza al ribasso tra lavoratori e imprese.

La proposta di legge vuole rafforzare le loro tutele garantendo, se svolgono lo stesso lavoro dei dipendenti del committente, identiche tutele economiche e normative (sia se sono lavoratori subordinati che autonomi). Questo a difesa anche dell’occupazione dentro le aziende committenti.

Si propone inoltre che i committenti siano responsabili in caso di applicazione di contratti collettivi non corretti o se i diritti dei lavoratori in appalto siano violati e, se l’appalto non è genuino, si propone che i lavoratori siano assunti automaticamente dal committente.

Si propone anche, nei settori a maggior rischio di incidenti, lavoro nero, infiltrazioni criminali il divieto di subappalto e che il committente verifichi che l’appalto si svolga con tempi e un numero di lavoratori congrui al tipo di attività, per ridurre così gli infortuni.

Quesito iniziativa:

Stesso lavoro, stesso salario, stesse tutele

1. Al comma 1 Bis dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003 così come introdotto dalla legge 56 del 2024 è aggiunto il seguente paragrafo:

“Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in materia di attività non appaltabili, al personale impiegato in appalto, subappalto, distacco, affidamento, fornitura, appalto di servizi di logistica, anche indipendentemente dal tipo di contratto commerciale in essere tra l’azienda committente e l’affidatario, appaltatore o subappaltatore, nel caso in cui svolga anche in maniera prevalente una o più delle attività rientranti nel ciclo produttivo o ricomprese nell’ordinaria attività o nell’oggetto sociale del committente, spetta per lo specifico livello di inquadramento e professionalità, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori dipendenti del committente, ove superiore rispetto a quanto sovra disposto. Ai trattamenti economici e normativi di cui al presente comma si applica la responsabilità in capo al committente di cui al comma 2 del presente articolo”.

Autonomi o dipendenti: stesso salario, stesso costo complessivo

2. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003, dopo il comma 1-bis, è introdotto il seguente comma 1-ter:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, per quanto attiene alle tutele economiche, anche ai lavoratori autonomi, di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017 n.81, che prestano in modo non occasionale la propria opera a favore di uno o più committenti. In particolare, ai lavoratori autonomi che svolgono, anche in via prevalente, una o più delle attività rientranti nel ciclo produttivo o ricomprese nell’ordinaria attività o nell’oggetto sociale del committente spetta un compenso minimo orario o giornaliero non inferiore al costo complessivo sostenuto dal committente per un proprio lavoratore dipendente di pari qualifica, o, in mancanza, di qualifica assimilabile. Il compenso così determinato ha carattere di equità ed è inderogabile. Sono fatti salvi eventuali trattamenti economici di miglior favore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per costo complessivo sostenuto dal committente per un proprio lavoratore dipendente di pari qualifica, o, in mancanza, di qualifica assimilabile si intende l’insieme degli oneri economici a carico del datore di lavoro con riferimento a questo lavoratore, comprensivi della retribuzione lorda contrattualmente prevista, dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, dei premi assicurativi e degli ulteriori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, riparametrati all’ora o al giorno. Ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è attribuita la facoltà di individuare, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo, ulteriori tutele normative coerenti con la specifica natura della prestazione resa”.

Maggiore responsabilità per i committenti, privati e pubblici

3. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276/03, dopo il comma 1-ter, è introdotto il seguente comma 1- quater:

“1-Quater. Il committente nel verificare l’idoneità tecnica professionale dell’affidatario di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/08 verifica altresì la congruità dei tempi di esecuzione e la quantità di manodopera necessaria nel rispetto delle specifiche normative e standard di settore”.

4. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276/03 al comma 2 sono aggiunti i paragrafi:

“In caso di più soggetti committenti che hanno beneficiato delle prestazioni di uno stesso lavoratore, gli obblighi di cui al presente comma si ripartiscono in termini proporzionali alla quantità di lavoro o al valore economico degli affidamenti attribuibili ai singoli committenti.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì con riferimento ai corrispettivi e agli obblighi contributivi dovuti per le prestazioni dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dell’opera o del servizio sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo o professionale.
Fermi restando i divieti di interposizione e di somministrazione illecita di lavoro, quanto disposto dal presente articolo si applica altresì con riferimento ai lavoratori impiegati nell’ambito dei servizi forniti dagli intermediari alle piattaforme digitali.

Quando il committente utilizzatore delle prestazioni di lavoro è una pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni del presente comma, ad esclusione della possibilità di ottenere una sentenza di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’amministrazione utilizzatrice delle prestazioni di lavoro. In tal caso il lavoratore ha invece diritto a ricevere: a) per il periodo di effettivo impiego, le differenze relative a tutti i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi applicabili all’amministrazione utilizzatrice delle prestazioni, la quale è tenuta altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali all’INPS; b) una somma pari a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro, salvo che l’amministrazione utilizzatrice provi il minore danno subito dal lavoratore. In caso di condanna della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa, contabile e dirigenziale del dirigente che ha causato la violazione”.

Appalto illecito: assunzione automatica a tempo indeterminato presso il committente

5. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003 il comma 3 bis è sostituito come segue:

“3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, in favore del lavoratore interessato è riconosciuta, sin dall’inizio della prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di più soggetti che hanno utilizzato contemporaneamente le prestazioni di uno stesso lavoratore il giudice ordina la costituzione di rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato e parziale in termini proporzionali sui soggetti che ne hanno utilizzato le prestazioni”.
Limiti a subappalti e affidamenti nei settori a maggior rischio per la salute

6. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali o per rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le attività maggiormente a rischio di infortunio sulla base di apposita classificazione INAIL o in cui sono maggiormente presenti irregolarità sulla base dei rapporti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche con riferimento a specifici ambiti territoriali. Sulla base di tale decreto, il Ministro del lavoro può vietare, anche solo per determinati settori produttivi o periodi di tempo, che l’affidatario dei lavori o servizi previsti dai contratti di cui al comma

1, possa attribuire, in tutto o in parte, l’esecuzione di tali attività a subcontraenti, sia in forma di lavoro dipendente che autonomo.

È nullo l’accordo con cui l’affidatario attribuisce a subcontraenti, nonché quelli con cui questi ultimi affidano a ulteriori subcontraenti, l’integrale esecuzione delle opere o dei servizi previsti da ciascun contratto, ovvero la prevalente esecuzione delle attività relative all’oggetto principale del contratto e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del presente comma, al lavoratore è riconosciuta la tutela di cui al comma 3 bis”.
Obbligo di informazione e consultazione sindacale

7. All’articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Le direzioni delle imprese che occupano almeno 15 lavoratori forniscono alla RSU o alle RSA, nonché alle organizzazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti il contratto collettivo applicato dall’impresa, periodicamente o su richiesta delle stesse, informazioni su:

§ la denominazione delle imprese cui sono affidate opere o servizi e dei loro eventuali subcontraenti e dei lavoratori autonomi di cui al comma 1 ter del presente articolo;

§ l’indicazione delle opere o dei servizi affidati a terzi contraenti e subcontraenti e dei lavoratori autonomi di cui al comma 1 ter del presente articolo;

§ la durata presumibile di tali opere o servizi;

§ il numero presumibile dei lavoratori che sono o verranno occupati in tali opere e servizi;

§ il contratto collettivo nazionale e aziendale applicato dall’impresa contraente e subcontraente;

§ i nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali presenti nelle imprese contraenti e subcontraenti;

§ i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nelle imprese contraenti e subcontraenti.

La comunicazione deve essere effettuata di norma almeno quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione delle attività affidate in appalto e subappalto o con le altre forme di fornitura, subfornitura, distacco, contratto commerciale.

I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali e al rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa all’affidamento di opere o servizi a terzi sia stata assunta dall’impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma costituisce condotta antisindacale a norma dell’art. 28 l.n. 300/70”.

Approfondimenti:

Per ulteriori approfondimenti sull’iniziativa proposta puoi consultare il sito informativo
https://www.cgil.it/proposte-di-legge-di-iniziativa-popolare/i-diritti-non-si-appaltano.

Firmatari:
Raggiungimento del quorum:33.391 / 50.000
66%

Inizio del periodo di raccolta firme on line: 14/05/2026 " [...] Quote -2

Open Sources.

Fonti Aperte.

-1

https://www.cgil.it/proposte-di-legge-di-iniziativa-popolare/i-diritti-non-si-appaltano/i-diritti-non-si-appaltano-proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-sintesi-e-materiali-grafici-tmvefvj4

-2

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/dettaglio/6500000

Appello a Tutta la Popolazione ANPR: IMPOSTA GRANDI PATRIMONI" Dettaglio iniziativa:IMPOSTA GRANDI PATRIMONIId iniziativ...
28/09/2026

Appello a Tutta la Popolazione ANPR: IMPOSTA GRANDI PATRIMONI
" Dettaglio iniziativa:

IMPOSTA GRANDI PATRIMONI

Id iniziativa: 6500014

Descrizione iniziativa:

Si propone un’imposta patrimoniale annuale sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro, escludendo l’abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate.

Le aliquote sono progressive dall’1% al 3,5% e colpiscono solo la quota eccedente la soglia.

L’obiettivo è ristabilire equità fiscale, ridurre le disuguaglianze e rispettare i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività.

Secondo le stime, il prelievo interesserebbe una platea ristretta (100–500 mila contribuenti, meno dell’1% degli italiani), e il gettito stimato è tra 26 e 65 miliardi annui.

Le risorse sono vincolate a sanità, istruzione, politiche abitative, ambiente, sicurezza sul lavoro, disabilità, sostegno al reddito e riduzione del carico fiscale sul lavoro.

La proposta include inoltre una riforma dell’imposta di successione, innalzando le aliquote sui grandi trasferimenti ereditari e riducendo le disuguaglianze intergenerazionali.

Quesito iniziativa:

Art. 1 – Istituzione dell’imposta patrimoniale sui grandi patrimoni

È istituita un’imposta patrimoniale annuale sulle persone fisiche, applicata esclusivamente alla quota di patrimonio complessivo eccedente euro 2.000.000, ferma restando l’esclusione dell’abitazione principale dalla base imponibile.

Le aliquote previste sono:

a) 1% sulla quota di patrimonio tra euro 2.000.000 e euro 5.000.000;

b) 1,7% sulla quota di patrimonio tra euro 5.000.000 e euro 8.000.000;

c) 2,1% sulla quota di patrimonio tra euro 8.000.000 e euro 20.000.000;

d) 3,5% sulla quota di patrimonio eccedente euro 20.000.000.

L’imposta si coordina con IMU, IVIE e IVAFE, che sono scomputate dall’ammontare dovuto.

Sono soggetti passivi:

1. i residenti fiscali in Italia per l’intero patrimonio;

2. i non residenti limitatamente ai beni situati nel territorio dello Stato.

3. i trustee, in relazione ai beni e diritti conferiti in trust da persone fisiche, con esclusione dei trust istituiti ai sensi della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.”

Ai fini della determinazione della capacità contributiva, i beni e i diritti conferiti in trust si considerano riferibili:

a) al disponente, qualora il trust sia revocabile o il disponente conservi poteri di controllo o disposizione;

b) ai beneficiari individuati o individuabili, in proporzione ai rispettivi diritti, qualora tali diritti siano attuali o determinabili;

c) al disponente, in mancanza dei presupposti di cui alle lettere a) e b)

Art. 2 – Base imponibile e determinazione del patrimonio

La base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni immobili, strumenti finanziari, depositi, titoli, partecipazioni e altri beni patrimoniali.

Si considerano:

1. beni immobili, inclusi terreni e fabbricati, al valore catastale rivalutato ai sensi della

normativa sull’imposta municipale propria (IMU);

2. attività finanziarie al valore di mercato al 31 dicembre o, in mancanza, al valore fiscale;

3. partecipazioni societarie non quotate, valutate al valore fiscale determinato ai sensi della normativa vigente.

L’abitazione principale è esclusa dalla base imponibile.

Art. 3 – Dichiarazione, versamento e controlli

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione patrimoniale integrata alla dichiarazione dei redditi, secondo modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Il versamento avviene in un'unica soluzione o in forma rateale secondo la disciplina prevista per l’IMU.

L’Agenzia delle Entrate procede ai controlli utilizzando:

-Anagrafe dei rapporti finanziari;

-registri immobiliari;

-meccanismi di scambio informativo internazionale. anche ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Sono rafforzati gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, con particolare riferimento ai patrimoni detenuti all’estero e alle operazioni di trasferimento artificioso della residenza fiscale.

Art. 4 – Destinazione vincolata del gettito

Il gettito derivante dall’imposta di cui alla presente legge è destinato al finanziamento di interventi di rilevanza sociale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Il gettito è destinato prioritariamente:

a) al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con priorità all’assunzione di personale sanitario e alla riduzione delle liste di attesa;

b) al finanziamento del sistema di istruzione pubblica, con priorità all’assunzione di docenti e alla messa in sicurezza e accessibilità degli edifici scolastici; al finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite trasferimenti agli enti locali;

c) al finanziamento delle politiche abitative, con particolare riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica, tramite trasferimenti agli enti locali;

d) finanziamento delle politiche per la transizione ecologica: efficientamento energetico, sviluppo delle rinnovabili, mobilità sostenibile; politiche industriali per la riconversione del sistema produttivo e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nella transizione; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico

e) al finanziamento degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, con priorità all’assunzione di ispettori per il rafforzamento dei controlli;

f) al finanziamento delle politiche in favore delle persone con disabilità;

g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito.

La quota residua del gettito è destinata a interventi di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, mediante misure di attenuazione del cosiddetto fiscal drag nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, sono definite le modalità di riparto e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5 – Fondo nazionale per l’equità sociale

Presso il MEF è istituito il Fondo nazionale per l’equità sociale, che gestisce le risorse e ne cura la programmazione annuale, sentiti gli organismi indicati nel decreto attuativo.

Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull’ammontare del gettito e sull’impiego delle risorse.

Art. 6 – Clausola di coordinamento finanziario

La nuova imposta si coordina con le imposte patrimoniali vigenti evitando duplicazioni sulla stessa base imponibile.

Non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica se non quelli compensati dal gettito dell’imposta.

Art. 7 – Riforma dell’imposta di successione

Finalità

a) adeguamento al livello medio europeo di imposizione;

b) maggiore equità nella distribuzione intergenerazionale della ricchezza.

Trasferimenti in linea retta

Nuove aliquote progressive:

- 8% fino a euro 500.000;

- 12% tra euro 500.000 ed euro 1.000.000;

- 15% oltre euro 1.000.000.

Restano le franchigie di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Altri trasferimenti

- 15% tra fratelli e sorelle;

- 18% tra parenti fino al quarto grado;

- 22% tra soggetti non parenti.

Sono confermate eventuali franchigie specifiche.

Sono abrogate le agevolazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni familiari previste dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990.

Art. 8 – Disposizioni attuative e finali

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotta i relativi decreti attuativi.

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.

Approfondimenti:

Per ulteriori approfondimenti sull’iniziativa proposta puoi consultare il sito informativo www.unpercentoequo.it.

Firmatari:

Raggiungimento del quorum:68.470 / 50.000

100%

Inizio del periodo di raccolta firme on line: 13/05/2026 " [...] Quote -2

Open Sources.

Fonti Aperte.

-1 Find out more follow the link

https://unpercentoequo.it/

-2 joint it

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/dettaglio/6500014

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Rome
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