27/05/2026
CISAL C.F.S.
Dipartimento Nazionale O.T.I. e O.T.D.
Sabaudia, 26 maggio 2026
Prot. 001016/SNa/26
Al Comando Generale dei Carabinieri
Comandante Generale - Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo
ROMA
Al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Comandante - Generale di Corpo d'Armata Fabrizio Parrulli
ROMA
Oggetto: Utilizzo dei mezzi militari con targa CC da parte degli operai forestali assunti ai sensi
della Legge 124/85.
La CISAL CFS ritiene doveroso intervenire su questione particolarmente rilevante che
riguarda il comparto degli operai forestali e che merita la massima attenzione sotto il profilo della
legalità, della trasparenza e della tutela dei lavoratori.
Segnaliamo con forte preoccupazione che operai forestali assunti ai sensi della Legge
124/85 vengano impiegati alla guida di mezzi militari con targa CC senza essere in possesso della
prevista patente militare.
Ricordiamo che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale e le specialità del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno affrontato la problematica relativa al caso di guida
con patente propria in sostituzione di quella speciale e “la patente militare (e assimilate), è quella
di cui all'art. 138 del C.d.S., prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e
dei Corpi equiparati”.
Nello specifico: “La patente di servizio è un titolo di abilitazione professionale il cui
rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di
polizia stradale, sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (c.d. patente
civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di
qualificazione e superato il relativo esame.
La patente di servizio in sostanza si aggiunge alla patente civile, necessaria per condurre
un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali
dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della patente
civile, non impedisce la guida di tali veicoli”.
Prosegue chiarendo: “La patente militare (o assimilata) è, invece, sempre necessaria per
condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi
dell'art. 138 C.d.S., il quale non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi
dell'art. 116 C.d.S..”.
Per opportunità si omette la parte di responsabilità personale in caso di sinistro, con le
eventuali inevitabili sanzioni penali e disciplinari, per affrontare un'altra complicazione
chiaramente di natura amministrativa, legata all’aspetto assicurativo.
La polizza di responsabilità civile dell’Arma in caso di incidente con l’auto di servizio.
Non tutti sanno che questa polizza, stipulata dal FAPP - Fondo Assistenza Previdenza e
Premi dell’Arma, “deve essere attivata dall’interessato, nel senso che non viene
automaticamente attivata dall’Amministrazione, ma dal militare entro due anni dalla citazione
in giudizio.
La comunicazione del sinistro, inteso come evento dannoso, deve essere inoltrata entro
due anni dal giorno in cui il militare è stato citato in giudizio per il danno derivante dall’evento
assicurato.
Copre per danni involontariamente causati a terzi a seguito di comportamenti non dolosi
che si sono verificati in eventi connessi con l’espletamento del servizio istituzionale in Italia e
all’estero, e si estende sino alla responsabilità derivante da colpa grave. Ha un massimale di
1.000.000 di euro per evento. Opera anche per le azioni di rivalsa dell’Arma o della Pubblica
Amministrazione: è il caso, ad esempio, di un incidente stradale che vede coinvolta
un’autovettura dell’Arma ed una civile: dei danni dell’autovettura civile, se ne farà carico
l’assicurazione dell’autovettura dell’Arma, ma di quelli dell’autovettura dell’Arma potrà
farsene carico questa polizza se attivata per tempo da parte del militare conducente, ritenuto
responsabile e quindi condannato a risarcire i danni all’Arma”.
Questa polizza non è prevista per il personale civile.
Riteniamo pertanto necessario fare immediata chiarezza sull’effettiva regolarità
dell’impiego di tali lavoratori alla guida di questi mezzi, nonché sulle eventuali responsabilità
derivanti da tali situazioni.
Inoltre, evidenziamo che il conducente non risulterebbe coperto da polizza assicurativa
FAPP, con conseguenti ulteriori criticità sotto il profilo della tutela del lavoratore, come
l’attivazione dell’infortunio presso INAIL per il trasportato, e delle responsabilità connesse.
La sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme e la tutela dell’amministrazione
pubblica non possono essere sottovalutati né aggirati.
Per quanto sopra, vista la gravità delle criticità esposte, si chiede di interdire con
immediatezza la guida dei mezzi militari a tutto il personale civile O.T.I. e O.T.D..
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Cisal C.F.S.
Sindacato Autonomo del settore Agricoltura e Foreste
Tutela dei diritti dei lavoratori appartenenti a