29/04/2024
VAI IN PENSIONE… SE TI MANCA UN ANNO, CHE SIANO 65 ANNI O 67 ANNI DI ETA'
VADEMECUM
SPUNTI DI RIFLESSIONE E COSA FARE…
Si pubblica un documento elaborato dal nostro dirigente sindacale Learco Nencetti, CHE PUÒ ESSERE UTILE A COLORO CHE SONO PROSSIMI AD ANDARE IN PENSIONE; ciò anche al fine di controllare la propria posizione INPS.
SE TI MANCA UN ANNO ALLA PENSIONE
CHE SIANO 65 ANNI O 67 ANNI DI ETA'
STAI ATTENTO a quanto scrive la Circolare DG Organizzazione n. 232 del 13 dicembre 2023
(Adempimenti in materia di adozione dei decreti di cessazione dal ruolo del Ministero per limiti di età...),
ANCHE PERCHÉ TOCCA A TE
CONTROLLARE
TUTTI I DATI NECESSARI AL CORRETTO COMPUTO DELLA PROPRIA PENSIONE
dato che viene calcolata con il criterio del calcolo contributivo, retributivo e misto, e l'importo della pensione che andrai a percepire varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata; sempre che i tuoi contributi siano stati correttamente accreditati all'Inps:
siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti.
Pertanto, è bene che i tuoi anni di lavoro tanto nello Stato
quanto nel pre-ruolo, negli Enti locali o nel Privato,
siano stati riconosciuti e inseriti correttamente come contributi
nel TUO Estratto contributivo previdenziale Inps.
Al momento è risaputo che con 35 anni di anzianità contributiva l'importo della pensione è pari al 70% circa della retribuzione, invece, con 40 anni contributivi è pari all' 80%.
Quindi, anche un anno, un mese, un giorno che manca fa' la sua differenza per il corretto computo dell'anzianità contributiva.
QUESTO CONTROLLO DEVI FARLO TU
PRIMA DELLA REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI
CESSAZIONE DAL RUOLO. E' NEL TUO INTERESSE.
Ricapitoliamo: la Circolare n. 232 del 2023
(a) prevede che «l'Amministrazione è obbligata a considerare, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, ogni periodo risultante in favore del dipendente, ivi compresa la contribuzione privata a qualsiasi titolo versata»;
(b) specifica anche che «gli uffici del personale invieranno ai propri dipendenti entro il limite massimo di sei mesi prima del compimento del [anno utile al pensionamento], la richiesta di trasmissione della documentazione contributiva, indicando i tempi e le modalità entro cui il dipendente dovrà fornire l'intero Estratto contributivo previdenziale Inps, comprensivo della gestione privatistica e/o separata, completo in ogni sua parte, e di ogni altro estratto relativo a diversa gestione previdenziale»;
(c) ed esplica che «Ogni dipendente, quindi, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione utile alla ricostruzione della propria posizione contributiva e previdenziale, dando evidenza di ogni situazione giuridica incidente sul diritto al pensionamento».
In altre parole: vengono trasformate le disposizioni contenute nelle molteplici precedenti Circolari (in particolare la n. 190 del 24.05.2019 e dei successivi chiarimenti di cui alla Circolare n 365 del 08.11.2019, ma anche le Circolari n. 246 del 09.09.2021 e n. 279 del 14.10.2021) e viene rimarcato che spetta al singolo dipendente controllare se nell'Estratto Inps sono elencati i contributi registrati in suo favore, tanto da lavoro, figurativi, volontari e da riscatto nonché i riconoscimenti di servizi e/o periodi pre-ruolo, in base alla gestione pensionistica d'appartenenza. Pertanto, SOLO CIO' CHE RISULTA IN QUESTO ESTRATTO INPS E' CORRETTO e riconosciuto ai fini pensionistici dall'Inps.
Però, come noi sappiamo, nel nostro Ministero è da diversi anni che sono stati costituiti in ogni singola Direzione regionale (oggi Segretariati regionali) i cosiddetti C.O.P. (Centri Operativi Pensioni) che in alcune regioni funzionano bene e in altre meno bene.
Nondimeno, tutti i C.O.P. dovrebbero funzionare bene nell'interesse del dipendente che amministrano, ed attenersi a quanto relazionato nelle Circolari del Superiore ministero, svolgendo comunque, compiti di assistenza e supporto gestionale nelle diverse fasi del processo amministravo di trattamento di quiescenza dei dipendenti:
• assistenza e consulenza ai fini del controllo dell’anzianità contributiva maturata per il diritto alla pensione e ai fini della presentazione di istanze all’INPS (anche tramite un Patronato) per il pensionamento e per la valutazione di servizi e periodi; previdenza complementare;
• gestione degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di riscatto, ricongiunzione e valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini di quiescenza e di previdenza;
• assistenza nella compilazione della modulistica per il Superiore Ministero, l' INPS e conseguente inoltro;
• verifica e sistemazione delle posizioni assicurative del personale nella banca dati INPS ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e delle valutazioni di servizi e periodi (riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni);
• adempimenti relativi alla liquidazione e riliquidazione delle pensioni e del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR).
Ancora oggi, è il C.O. P. che deve curare direttamente tutto l'iter delle pratiche, iniziando dalla domanda da parte dell'interessato, in collaborazione con i referenti degli istituti periferici, oltre ad avere tra i compiti principali il fornire i dati giuridici ed economici necessari per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, nonché anche quello di creare, oltre ad un archivio cartaceo (oggi masterizzato), una banca dati di tutto il personale dipendente della Regione. Inoltre, dal 2019 devono gestire anche le pratiche previdenziali Inps tramite applicativo “Nuova Passweb”.
DI FATTO PERO', alcuni Centri operativi DELEGANO A TE STESSO tutta una serie di operazioni che invece dovrebbero fare loro proprio in supporto, o meglio, insieme a Te.
Dopo la Circolare n. 232 del 2023, invece, si è riscontrato che in alcuni Segretariati regionali è stata richiesta ai dipendenti interessati una “dichiarazione servizi ed Estratto contributivo previdenziale INPS” senza alcuna ulteriore specifica di come il dipendente interessato dovrebbe comportarsi (quali sono le azioni da fare, anche insieme al C.O.P.) qualora risultassero eventuali discrepanze dalla visione dell'Estratto contributivo previdenziale INPS e da quanto può risultare dalla situazione dello stato di servizio (carriera professionale).
Parimenti, tanto il C.O.P., quanto l'Ufficio di appartenenza del dipendente, non comunicano (consegnano) al dipendente alcuna documentazione probante quale sia la situazione reale dello stato di servizio risultante al Ministero, sul proprio stato matricolare, sul portale SIAPWEB e, dove possibile, sulla “Nuova Passweb”.
MA VIENE ASSERITO CHE “SOLO CIO' CHE RISULTA NELL'ESTRATTO CONTIBUTIVO PREVIDENZIALE INPS E' CORRETTO”.
E questo è grave!!!
Perché, se i “periodi” non tornano (qualsiasi situazione di contributi figurativi, obbligatori, volontari o da riscatto derivanti da lavoro pre-ruolo tanto nello Stato quanto negli Enti locali o nel Privato) SEI TU che dovrai fare domanda - per tempo utile - all'INPS affinché corregga od implementi ciò che manca e dovrai allegare anche la relativa “documentazione a supporto”.
A questo punto è utile ricordare che «Appare evidente, pertanto, la centralità dello stato matricolare nella carriera del pubblico dipendente (Art. 55 dPR n. 3-1957) in quanto tale documento rappresenta il “contenitore” di ogni atto modificativo dello status giuridico del pubblico impiegato e, ad oggi, è l'unico documento giuridicamente rilevante da inoltrare all'INPS al momento della predisposizione dell'istruttoria di quiescenza e previdenza».
Quindi, tutti gli atti modificativi dello status giuridico del dipendente devono essere inoltrati correttamente all'Ufficio matricola del Superiore ministero e che tali atti pervengano appositamente corredati dal visto apposto dalla Ragioneria Territoriale, qualora necessario, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento del foglio (stato) matricolare.
Chiarito tutto quanto precede, a titolo meramente indicativo, si riepiloga un pro-memoria (vademecum) utile per il controllo di tutta la documentazione attestante la propria posizione lavorativa, da verificare con molto anticipo rispetto ai canonici sei mesi indicati dalla DG Organizzazione.
VADEMECUM
CHE SIANO 65 ANNI O 67 ANNI DI ETA'
devono essere raggiunti i seguenti requisiti:
65 anni di età anagrafica e
43 anni e 1 mese di anzianità contributiva per gli uomini;
42 anni e 1 mese di anzianità contributiva per le donne.
In ogni caso, devono essere collocati a riposo per limiti di età coloro che raggiungeranno i predetti requisiti anche dopo il compimento del 65° anno di età.
67 anni di età anagrafica,
a prescindere dall’anzianità contributiva (inferiore ai 43 o 42 anni).
Al momento è risaputo che con 35 anni di anzianità contributiva l'importo della pensione è pari al 70% circa della retribuzione, invece, con 40 anni contributivi è pari all' 80%.
Quindi, anche un anno, un mese, un giorno che manca fa' la sua differenza per il corretto computo dell'anzianità contributiva.
Preliminarmente, va verificato se tutti i periodi di contribuzione da riscatto (quindi a domanda) siano stati considerati (ad esempio, il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica [data della prova del concorso] e la decorrenza economica [data presa servizio], peraltro prevista dai vigenti articoli n. 8 e 142 del dPR n. 1092/1973, come un periodo di assenza o non retribuito [pare anche per sanzione disciplinare]).
Verificare Periodo ORDINARIO (decorrenza giuridica) dal - al aa mm gg
Verificare Periodo ORDINARIO (decorrenza economica) dal - al aa mm gg
Valutare quale sia la tipologia di attività di supporto da richiedere:
- Redazione pratica pensionistica completa
- Sistemazione previdenziale ante DMA
- Ricostruzione di carriera
- Benefici da maggiorazione contributiva figurativa
- Inserimento-correzione Computo / Riscatto / Ricongiunzione /Maggiorazioni
- Redazione pratica TFS telematico / TFR cartaceo
- Consultare od acquisire copia del proprio Estratto contributivo Inps
Verificare:
Periodo FIGURATIVO
a) Servizio Militare dal - al aa mm gg
b) Gravidanza dal - al aa mm gg
c) Servizio Civile non di ruolo dal - al aa mm gg
d) ...
Periodo RISCATTO PER TITOLO
a) Laurea dal - al aa mm gg
b) Corsi di perfezionamento dal - al aa mm gg
c) ...
Periodo RISCATTO PER SERVIZIO
a) Computi Artt. 8 e 142 dPR n. 1092/1973 dal - al aa mm gg
b) Computi EE.LL. Art. 12 dPR n. 1092-1973 dal - al aa mm gg
c) Computi ….
Periodo RICONGIUNZIONE Al SENSI L. 29
a) Legge n. 29-1973 dal - al aa mm gg
b) Legge n. 45-1990 dal - al aa mm gg
c) ….
Periodo MAGGIORAZIONE
a) ...
Periodo SITUAZIONE GIURIDICA
INCIDENTE SUL DIRITTO AL PENSIONAMENTO (anzianità figurativa) relativa:
Il beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di pensione.
a) status di Invalido Civile dal - al aa mm gg
b) …
In merito al proprio Estratto contributivo Inps
in alternativa è possibile consultarlo e stamparlo prendendo appuntamento presso Enti di patronato e-o intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure online, seguendo i passaggi di seguito descritti:
Collegarsi al link https://www.inps.it/
Fare click su “Accedi”, posto in alto a destra, ed eseguire l’accesso con identità digitale
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Aprire il menù a tendina “Fascicolo Previdenziale” e selezionare “Consultazione estratto conto unificato”
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È possibile richiedere copia dell'Estratto contributivo previdenziale INPS tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)