09/10/2026
RNF ✍️ COMUNICATO STAMPA
Lussemburgo, 7 Ottobre 2026
Rete Nazionale Forense ha fatto visita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, immergendosi nella quotidianità di un’istituzione chiamata a garantire l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto europeo.
Quest’esperienza ha consentito di conoscere non soltanto la dimensione più visibile dell’attività giurisdizionale, l’udienza pubblica, ma anche il complesso lavoro che accompagna il prima e il dopo di ogni momento processuale rilevante: dall’attività dei giudici e degli avvocati generali a quella dei referendari, dalla ricerca giuridica alla classificazione della giurisprudenza, dalla gestione dei fascicoli alle traduzioni fino al confronto quotidiano tra professionalità provenienti da ordinamenti diversi e all’interlocuzione con le corti e le avvocature nazionali.
Particolare attenzione è stata dedicata al multilinguismo, elemento essenziale dell’attività della Corte, che non si esaurisce nella mera traduzione, ma nel rendere la giurisprudenza europea accessibile ai giuristi dei singoli stati membri, attraverso forme espressive che sono il prodotto di tradizioni e formazioni giuridiche culturalmente differenti, senza mai perdere di vista il ruolo del francese quale lingua di lavoro e di deliberazione della Corte. Dietro ogni testo ufficiale e ogni interlocuzione con la Corte esiste una struttura organizzativa estremamente articolata, nella quale lavorano oltre 2.300 persone, che cooperano tra loro sulla base di un sistema coordinato di competenze e professionalità , indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo giudiziario europeo.
La giornata è stata ricca di occasioni di confronto ed approfondimenti giuridici.
Il primo momento di approfondimento è stato dedicato alla presentazione tecnica della questione pregiudiziale C-534/25, Cloudflare, curata dal dott. Costanzo, Esperto Nazionale Distaccato presso l’Unità Stampa e Informazione della Direzione della Comunicazione della CGUE.
Di seguito gli elementi più salienti emersi dall’approfondimento.
C-534/25, Cloudflare
Cloudflare Inc contro Universal Music GmbH:
Rinvio pregiudiziale presentato dal Bundesgerichtshof, autoritĂ giurisdizionale tedesca di ultima istanza, il 6 agosto 2025.
Lingua processuale: tedesco.
Materia: diritto d’autore, diritti connessi e architettura tecnologica della distribuzione dei contenuti digitali.
Procedimento principale: La controversia nasce dalla disponibilitĂ online di un album musicale e coinvolge, nel giudizio di rinvio, Universal Music GmbH e Cloudflare Inc.
Secondo la ricostruzione operata dal Bundesgerichtshof (BGH), nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il 5 giugno 2019 l’album musicale, pubblicato il 31 maggio 2019, era stato offerto sul servizio Internet D. come “Album der Woche” e risultava accessibile mediante un collegamento ipertestuale a una piattaforma di file sharing.
A seguito di una prima diffida del 6 giugno 2019, rimasta senza riscontro da parte di Cloudflare, il contenuto risultava ancora accessibile il 13 giugno 2019; per il 13 e il 14 giugno erano inoltre documentate ulteriori possibilità di accesso all’album attraverso il medesimo servizio, anche mediante un’altra piattaforma di file sharing. Con una seconda diffida del 19 giugno 2019, la titolare dei diritti contestava nuovamente la disponibilità del contenuto. Cloudflare rispondeva rinviando la titolare ai gestori dei siti Internet e ai relativi hosting provider.
La controversia dava luogo a un procedimento cautelare, nel quale il Landgericht Köln emetteva un provvedimento inibitorio nei confronti di Cloudflare, successivamente confermato dall’Oberlandesgericht Köln.
Nel successivo giudizio di merito, la titolare dei diritti chiedeva a Cloudflare, sulla base del diritto connesso del produttore di fonogrammi, di cessare la messa a disposizione del pubblico dell’album in Germania attraverso il servizio D., nonché, in via subordinata, di impedire l’accesso al contenuto e di corrispondere le spese legali stragiudiziali. Il Landgericht Köln, con sentenza del 29 settembre 2022, accoglieva la domanda. L’Oberlandesgericht Köln, con sentenza del 3 novembre 2023, respingeva l’appello di Cloudflare e confermava la responsabilità della società , riformulando il dispositivo della sentenza di primo grado. In particolare, secondo il giudice d’appello Cloudflare aveva compiuto essa stessa un atto illecito di messa a disposizione del pubblico dell’album mediante il proprio Content Delivery Network, attribuendo rilievo al ruolo svolto dal CDN nella mediazione delle violazioni e alla mancata adozione, da parte di Cloudflare, di misure ritenute sufficienti nonostante le segnalazioni ricevute.
La decisione dell’OLG Köln veniva impugnata dinanzi al Bundesgerichtshof. Quest’ultimo, tuttavia, rilevava che non era stato accertato che né Cloudflare né il servizio D. conservassero l’album nella propria sfera di controllo: secondo gli accertamenti del giudice d’appello, il servizio D. si limitava a mettere a disposizione collegamenti verso i luoghi di memorizzazione dell’album sulle piattaforme di file sharing. Proprio tale circostanza rendeva decisiva la questione se, ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE, un atto di “pubblica messa a disposizione” di un fonogramma potesse essere realizzato anche da un soggetto che non detiene materialmente il fonogramma nella propria sfera di controllo, eventualmente attraverso la predisposizione di un hyperlink.
Il BGH ha pertanto sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali, concernenti, da un lato, la possibilità che la messa a disposizione del pubblico di un fonogramma sia realizzata mediante un hyperlink e, dall’altro, i criteri in base ai quali il gestore di un Content Delivery Network possa essere considerato autore di una propria violazione del diritto di messa a disposizione del pubblico, anziché un mero intermediario soggetto al regime di esenzione della responsabilità .
Questioni pregiudiziali: in questo contesto il BGH ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.
Il giudice tedesco chiede se un atto di messa a disposizione del pubblico di un fonogramma ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (InfoSoc Directive), possa essere compiuto soltanto dal soggetto nella cui sfera di controllo si trova la registrazione protetta oppure se possa configurarsi anche mediante l’inserimento di un collegamento ipertestuale, e, in quest’ultimo caso, a quali condizioni.
Il punto fondamentale della questione, in altri termini, attiene al rapporto tra la disponibilità materiale del contenute protetto e l’attività di chi ne rende possibile l’accesso attraverso un collegamento ipertestuale.
La seconda questione riguarda invece più direttamente l’architettura tecnologica della distribuzione digitale dei contenuti e il ruolo che, in tale dinamica, può assumere il gestore di una Content Delivery Network (CDN).
Il CDN può beneficiare del regime di esenzione dalla responsabilità previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE e dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act.
Con riferimento al caso concreto, il giudice tedesco descrive la CDN di Cloudflare come una rete composta da 200 punti di presenza di server distribuiti in 90 Paesi, attraverso i quali, quando Cloudflare opera come Nameserver, instradando il traffico tra l’utente e il gestore del sito e consentendo la riproduzione dei contenuti sui propri server.
Il BGH chiede, in particolare, se i criteri elaborati dalla Corte di giustizia con riferimento alla comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, effettuata dai gestori di piattaforme di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, possano essere utilizzati anche per stabilire se il gestore di una CDN, abbia compiuto un proprio atto di messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. E, qualora tali criteri non siano applicabili, il giudice tedesco chiede alla Corte di individuare quali criteri debbano essere utilizzati per accertare l’esistenza di un autonomo atto di messa a disposizione del pubblico da parte del gestore di una CDN.
L’udienza di discussione si è svolta all’ottavo piano del Palais nell’aula Karin Törnell (storicamente nota come ancienne salle II), davanti alla Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, presieduta dalla Presidente della Sezione, giudice estone Küllike Jürimäe.
Si resta in attesa delle conclusioni dell’Avvocato generale e, successivamente, della decisione della Corte.
Al di là dell’esito, la questione sollevata è destinata ad avere un impatto pratico rilevante per la diffusività e rilevanza operativa della materia trattata.
Per approfondimenti si vedano:
il testo del ricorso in lingua tedesca presentato dal BGH, accessibile dal sito della corte al seguente link:
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-02/i_zr_155-23.pdf?utm_source=chatgpt.com
il testo delle questioni pregiudiziali in lingua italiana, accessibile dal sito della corte al seguente link:
https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=753099&dir=&docid=306230&doclang=IT&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=&utm_source=chatgpt.com
Gli aggiornamenti della vicenda giudiziaria saranno disponibili sul sito della Corte di Giustizia.
Finita l’udienza, c’è stato un interessante dialogo diretto ed aperto con il Prof. Andrea Biondi, Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla particolare delicatezza dell’attività di questo ruolo nel procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia e che, attraverso un’analisi autonoma, imparziale e indipendente delle questioni sottoposte alla Corte, offre al collegio un ulteriore contributo di riflessione sulla possibile soluzione giuridica della controversia. Particolarmente significativo è stato anche il riferimento ai meccanismi interni che presiedono alla scelta e all’assegnazione delle cause agli Avvocati generali, secondo criteri volti a garantire equilibrio, indipendenza e terzietà nell’esame delle questioni.
Durante la pausa pranzo, in un contesto più informale, la conversazione ha consentito di ampliare la prospettiva, passando dal funzionamento dell’istituzione giudiziaria europea alle trasformazioni che stanno interessando, più in generale, la professione legale, con particolare riferimento all’uso ed implementazione dell’intelligenza artificiale nelle attività giuridiche ordinarie e di studio.
Altro momento particolarmente proficuo per il confronto è stato dedicato al funzionamento del Tribunale dell’Unione europea, con la testimonianza diretta del Dott. Domenicucci, Dott. Domenicucci, Referendario presso il Gabinetto del giudice Bestagno del Tribunale dell’Unione europea.
L’incontro con la dott.ssa Colonna, amministratrice della Direzione della Ricerca e documentazione, invece, ha permesso di conoscere più da vicino il lavoro meno immediatamente visibile della Corte, ma messo a disposizione di tutti attraverso gli strumenti di ricerca e documentazione che rendono accessibile e fruibile il patrimonio giuridico e giurisprudenziale dell’istituzione.
La giornata si è infine conclusa con la visita agli edifici della Corte, che architettonicamente e nella scelta dei materiali di costruzione, sono espressione e simbolo della sua storia.
All’esito di una giornata ricca di stimoli, RNF, grata per l’accoglienza ricevuta, porta con sé la rinnovata consapevolezza del valore che assume oggi più di ieri il confronto tra le diverse esperienze professionali e giuridiche europee raccordate dalla giurisprudenza europea e che, ciascuno avvocato a livello nazionale, contribuisce a movimentare.
Comunicato redatto da Avv. Roberta Errico