31/10/2026
AUTOVELOX NON OMOLOGATO, NUOVO ANNULLAMENTO A PADOVA: IL GIUDICE BORDIN CONFERMA CHE LA SEMPLICE APPROVAZIONE NON BASTA
Con sentenza del 13 ottobre 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 4784/2026, il Giudice di Pace di Padova, dott. Antonio Bordin, ha accolto il ricorso contro un'ordinanza del Prefetto di Padova, annullando il provvedimento con il quale era stata confermata una sanzione per eccesso di velocità accertata dalla Polizia Locale.
La decisione affronta ancora una volta la questione dell'omologazione degli strumenti utilizzati per rilevare automaticamente la velocità, chiarendo che la semplice approvazione ministeriale non può sostituire l'omologazione richiesta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada.
Il giudice ha ricostruito l'orientamento della Corte di Cassazione, richiamando numerose pronunce, tra cui le ordinanze n. 10505/2024, n. 26521/2025 e n. 8797 dell'8 aprile 2026, confermando che approvazione e omologazione costituiscono procedimenti distinti, con differenti presupposti ed effetti giuridici.
Particolarmente significativo il passaggio nel quale il giudice afferma che, in assenza di omologazione, il verbale risulta privo non soltanto di una valida prova della violazione, ma anche di una condizione essenziale di legittimità dell'accertamento, risultando pertanto insanabilmente viziato.
La sentenza richiama inoltre l'ordinanza della Cassazione n. 7374 del 27 marzo 2026, escludendo che tale decisione abbia superato l'orientamento consolidato sull'obbligo di omologazione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell'ordinanza prefettizia e compensazione delle spese di giudizio.
ALTVELOX continua a richiamare le amministrazioni al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, perché la sicurezza stradale e la legittimità degli accertamenti devono procedere insieme. L'applicazione delle sanzioni richiede strumenti conformi alla legge e procedimenti amministrativi rispettosi delle garanzie riconosciute ai cittadini.