Snals Confsal Rimini

Snals Confsal Rimini Il primo Sindacato Autonomo dei Docenti e dei lavoratori della Scuola
Tutti i servizi e assistenze.

29/04/2026

Dal 6 maggio al 25 maggio
Domanda elenchi regionali idonei concorsi

16 luglio /29 luglio
150 preferenze

call veloce
14/18 agosto

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01/04/2026

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"La firma della parte economica del CCNL 2025‑2027 rappresenta un risultato importante, ottenuto con tempi più rapidi rispetto ai precedenti rinnovi e capace di garantire aumenti certi: mediamente 140 euro dal 2027, con incrementi tra 110 e 185 euro per i docenti e 800 euro medi di arretrati per ...

19/02/2026

*GPS*: AVVISO PUBBLICAZIONE ordinanza ministeriale su INPA

Gentilissimi ,
Informiamo che lunedì 23 p.v. sarà pubblicata sul portale INPA l'ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la *presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo p.v.*.

24/12/2025

CCNL 2022–24. Serafini (SNALS): “Firma definitiva importante. Ora subito il nuovo triennio per riformare la parte normativa”
In data odierna è stato sottoscritto definitivamente il contratto scuola 2022-2024.

Il Segretario Generale dello SNALS‑CONFSAL, Elvira Serafini, dopo la firma definitiva del CCNL 2022–2024, ha dichiarato: “Accogliamo con soddisfazione la rapidità con cui la Corte dei Conti ha autorizzato il contratto, permettendo di chiudere un percorso atteso da tutto il personale del comparto. È un atto di responsabilità verso lavoratrici e lavoratori che da tempo attendono adeguamenti economici certi”.

Serafini sottolinea però che la conclusione del triennio 22–24 non esaurisce le questioni aperte: “Ora occorre avviare immediatamente il negoziato 2025–2027, come previsto nelle dichiarazioni congiunte firmate all’Aran. Il prossimo contratto dovrà affrontare con decisione i nodi della parte normativa, la valorizzazione professionale, la formazione, il welfare e il rafforzamento delle relazioni sindacali”.

Con la firma definitiva diventano ora esigibili gli aumenti e gli arretrati previsti per oltre 1,2 milioni di dipendenti del comparto. Grazie al nostro impegno e al reperimento di una somma importante, 240 milioni di euro, da parte del Ministero dell’Istruzione e Ricerca, si avrà l’erogazione di ulteriori 140/150 euro medi al personale della scuola.

“Chiudiamo con responsabilità e apriamo una nuova fase con determinazione – conclude Serafini –. Il nuovo triennio deve restituire piena dignità professionale a chi sostiene ogni giorno il sistema dell’istruzione e della ricerca”.

Aumento stipendio lordo dei Docenti
Dal 1° gennaio 2024 gli stipendi dei docenti della scuola italiana beneficeranno di incrementi mensili della retribuzione tabellare, validi per tredici mensilità, differenziati per grado di scuola e anzianità di servizio. Gli aumenti medi crescono progressivamente con l’esperienza, fino a superare i 180 euro nei livelli più alti.

Ecco i dettagli suddivisi per categoria:

Docenti della scuola dell’infanzia e primaria: da 110,12 euro per chi ha fino a 8 anni di anzianità a 159,38 euro per chi supera i 35 anni di servizio.
Docenti diplomati della secondaria di II grado: aumenti compresi tra 110,12 e 164,37 euro, con un incremento più marcato nella fascia 21–27 anni (147,02 euro).
Docenti della scuola media e insegnanti di educazione fisica: variazioni da 119,20 a 176,61 euro, con un andamento costante e vantaggioso nelle fasce intermedie.
Docenti laureati della secondaria di II grado: la categoria con gli aumenti più alti, da 119,20 euro per i neoassunti fino a 185,31 euro per chi supera i 35 anni di servizio.

Aumento stipendio lordo del personale ATA
Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore i nuovi incrementi mensili della retribuzione tabellare per il personale ATA e i funzionari delle scuole, validi per tredici mensilità. Gli aumenti variano in base all’anzianità di servizio e alla categoria professionale, con una crescita progressiva che riconosce l’esperienza maturata nel tempo.

Ecco i dati nel dettaglio:

Collaboratori scolastici: da 85,74 euro per chi ha fino a 8 anni di servizio a 110,80 euro per chi supera i 35 anni.
Operatori scolastici: incrementi tra 87,82 e 112,92 euro, con un aumento medio stabile nelle fasce intermedie.
Assistenti amministrativi e tecnici: da 95,58 euro per i neoassunti fino a 127,95 euro per chi ha oltre 35 anni di anzianità.
Funzionari ed elevate qualificazioni (EPQ): la categoria con gli aumenti più consistenti, da 125,19 euro fino a 194,50 euro nelle posizioni di maggiore anzianità.
Questi adeguamenti si inseriscono nel quadro del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca, volto a valorizzare il personale scolastico e a riconoscere il ruolo fondamentale svolto nelle istituzioni educative.

Aumenti Indennità fisse
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

Gli importi saranno così rideterminati:

da 0 a 14 anni: 205,10 € mensili (incremento di 10,30 € rispetto al 2024);
da 15 a 27 anni: 252,10 € mensili (incremento di 12,60 €);
oltre 28 anni: 320,30 € mensili (incremento di 16,00 €).
L’aumento già previsto a partire dal 2024 oscilla tra i 5,40 € e gli 8,40 € a seconda della fascia.

Indennità di direzione – DSGA

Per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), è prevista una significativa rivalutazione dell’indennità annua di direzione:

incremento 2024: 110,50 € annui;
incremento 2025: 267,70 € annui;
nuovo importo complessivo: 3.031,90 € annui.
Compenso Individuale Accessorio (CIA) per personale ATA

Anche il Compenso Individuale Accessorio, erogato mensilmente al personale ATA, è stato aggiornato. I nuovi valori mensili saranno:

funzionari: 109,50 € (incremento totale di 11,50 €);
assistenti: 97,80 € (incremento totale di 10,30 €);
operatori: 88,80 € (incremento totale di 9,40 €);
collaboratori: 88,80 € (incremento totale di 9,40 €).
Una tantum
Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico nell’anno scolastico 2023-2024 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato di Euro 111,70 per i docenti e di Euro 270,70 per il personale ATA.

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire l’emolumento una tantum a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2023 e non sia cessato anticipatamente.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.

Arretrati docenti
Con l’entrata in vigore del rinnovo contrattuale per il comparto scuola, firmato di recente, è stato calcolato anche l’ammontare degli arretrati spettanti al personale docente per il periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025.

Gli arretrati vanno da 1.149 euro degli insegnanti di Infanzia e Primaria con scaglione minimo 0-8 anni, fino ai 1.917 euro dello scaglione massimo dei docenti laureati di secondaria di II grado.

Arretrati ATA
Il rinnovo del contratto collettivo scuola coinvolge anche il personale ATA. Oltre agli adeguamenti degli stipendi, è previsto il pagamento degli arretrati relativi al biennio gennaio 2024 – dicembre 2025.

Gli arretrati ATA vanno dai 911 euro dei collaboratori scolastici scaglione minimo, ai 1.315 euro scaglione oltre i 35 anni di servizio per gli assistenti amministrativi e tecnici, fino ad arrivare a 2.326 euro per i DSGA.

Stipendio annuale docenti dal 1 gennaio 2026
Con la firma del nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto scuola, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, sono stati ufficializzati gli adeguamenti degli stipendi lordi per il personale docente. Le variazioni toccano tutte le fasce di anzianità e coinvolgono i diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori.

Si fa dai 22.420,48 € degli stipendi dei docenti di Infanzia e Primaria primo scaglione, ai 37.729,19 € dei docenti laureati della secondaria di II grado

Stipendio annuale ATA dal 1 gennaio 2026
Con l’aggiornamento del contratto collettivo nazionale firmato per il comparto scuola, entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 anche i nuovi stipendi per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). La tabella retributiva tiene conto dell’anzianità di servizio e della qualifica professionale.

Si va dai 17.456,64 € euro dei Collaboratori scolastici, scaglione base, fino ai 39.600,38 € dei DSGA

24/12/2025
24/12/2025

📢 *RICORSO FERIE NON GODUTE – SUPPLENTI 30/06*

Lo SNALS aderisce al ricorso per il riconoscimento delle ferie non godute per i supplenti a tempo determinato che hanno lavorato negli ultimi 10 anni.

REQUISITI:
* Aver lavorato *nella provincia di Rimini* nell’a.s. *2025/2026*.

* Aver avuto *contratti a tempo determinato fino al 30 giugno* negli ultimi 10 anni.

* Non avere richiesto formalmente ferie durante l’anno né èssere stato invitato dal DS a usufruirne.

📄 *DOCUMENTAZIONE NECESSARIA*

Chi avesse i requisiti può recarsi presso i nostri uffici dopo il periodo di chiusura natalizio, presentando:

- *Contratti a TEMPO DETERMINATO AL 30/06** per ogni anno per cui si richiede il pagamento delle ferie (dal 2015/16 in poi). Chi avesse difficoltà a reperire i contratti passati può scaricare l’app **MyLS** e accedere con SPID per recuperarne una copia.

* *Una busta paga* per ciascun anno richiesto.

La Segreteria SNALS comunica che gli uffici riapriranno *Mercoledì 7 Gennaio* . Cogliamo l'occasione per augurare a tutti gli iscritti buone feste.

24/12/2025

📢 *AGGIORNAMENTO G*E 2026–2028 – NUOVE DATE*

Il MIM ha accolto le richieste sindacali posticipando l’apertura della finestra per l’aggiornamento delle *Graduatorie ad Esaurimento (G*E)* ( ⛔️NO GPS) al fine di non creare sovrapposizioni con le vacanze natalizie.

🗓 *Presentazione domande:*
dall’8 gennaio 2026 ore 12:00
al 22 gennaio 2026 ore 23:59

💻 *Modalità:* esclusivamente online su INPA (accesso con SPID, CIE o CNS)

La Segreteria SNALS Rimini è disponibile per assistenza nella compilazione e chiarimenti procedurali. Preparare in anticipo titoli di servizio e titoli culturali.

24/12/2025

Precari e ferie non godute: in assenza di espresso invito a goderne da parte del DS vanno monetizzate [Nota MIM]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota n. 75233 del 27 marzo 2025 con la quale, all’esito di una compiuta ricostruzione della normativa e degli ultimi approdi giurisprudenziali in materia, vengono fornite indicazioni operative ai Dirigenti Scolastici al fine di evitare inutili aggravi di spesa all’Erario “nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all’amministrazione”.

L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come noto, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione. La ratio di tale disposizione è rinvenibile nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell’inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

Ad avallo della vis cogente di tale norma, il provvedimento normativo in parola dispone, al contempo, che «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

La richiamata disciplina funge da lex generalis applicabile a tutto il «personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)”.

Successivamente, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha novellato il comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del quale «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Al fine di individuare i giorni di ferie spettanti, in primis, occorre menzionare come l’articolo 38, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, riproducendo quanto già statuito dall’abrogato art. 19, comma 2, del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, abbia sancito che «le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato» e, pertanto, potrà rilevarsi attraverso la seguente equazione:

x (giorni di ferie dovuti): y (giorni durata contratto) = 301 : 360

In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007.

Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall’art. 14 del CCNL 2007, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica (cfr. Trib. Firenze 2.2.2022)

Con riferimento al periodo di godimento, l’art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».

Orbene, è sull’interpretazione di tale disposizione che è, da ultimo, nuovamente intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

Sulla questione si è già pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 14268/2022, nel recepire i principi comunitari (Corte di Giustizia, sulle cause riunite C569/16 e C-570/16; causa C-619/16; causa C-684/16 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften V contro Tetsuji Shimizu ha chiarito che il lavoratore non può perdere il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie, in mancanza di un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo) ha stabilito che è illegittimo decurtare automaticamente ai docenti i giorni di sospensione delle lezioni dal numero di ferie che maturano ogni anno.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14268 del 05/05/2022).

Dall’applicazione del summenzionato principio esegetico, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, «le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico», in virtù del già citato art. 38, comma 2, CCNL 2019-2021.

Non solo. Sulla scorta del novellato art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, dunque, sarebbe consentito – in via eccezionale – al personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato la liquidazione delle ferie di cui non è stata possibile la fruizione sulla scorta della differenza x – y = z, ove: x = giorni di ferie dovuti come sopra calcolati ; y = giorni di sospensione delle lezioni riscontrabili dal calendario scolastico regionale.

Da tale differenza occorre decurtare i giorni di ferie e/o riposi di cui, dietro richiesta, il lavoratore a tempo determinato abbia goduto, secondo la funzione z – k = s, ove: z = differenza; k = giorni di ferie, riposi ed equiparati goduti; s = ferie non godute da liquidare.

Una volta ottenute, in tal modo, le ferie non godute da monetizzare, i competenti Uffici dovrebbero provvedere alla loro liquidazione, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

Al riguardo, il nuovo CCNL, nella DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2, prevede, con riferimento alle ferie, come, sulla scorta delle circolari applicative dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, le ferie non fruite siano monetizzabili al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. cessazione del servizio;

2. nei casi – tassativamente previsti – in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Tanto debitamente premesso, il presente quadro normativo, tuttavia, deve essere integrato, come su accennato, alla luce dell’interpretazione dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 – come novellato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – operata dal giudice nomofilattico alla luce del diritto eurounitario.

Dal principio per cui il diritto alla fruizione di ferie retribuite, come definito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, deve essere considerato un diritto sociale dell’Unione europea di primario rilievo al quale non è possibile derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti espressamente indicati (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874), deriva il corollario del diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).

Secondo quest’ultima giurisprudenza, la libertà degli Stati membri, nel delineare le condizioni di esercizio e di attuazione di tale diritto, incontra, nondimeno, un limite invalicabile nel divieto di subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, scaturente direttamente dalla direttiva 2003/88 (cfr. la già menzionata sentenza del 25 novembre 2021).

Il diritto alle ferie retribuite, quindi, si declina in via alternativa in:

a. diritto a fruire delle ferie retribuite;

b. diritto a ottenere in via sostitutiva un’indennità pecuniaria per le ferie retribuite non godute.

Sul punto, come già rievocato alla precorrente narrativa, la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha ritenuto non conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, preveda l’automatica perdita di tali giorni di ferie retribuite e del correlato diritto all’indennità finanziaria in difetto di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.

La predetta conclusione muove dal combinato disposto di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte di cassazione, in conformità all’indirizzo esegetico adottato dalla CGUE, ha riconosciuto il diritto alle ferie come un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (ex pluribus Cass. Sez. L., 11/04/2024; Cass. Sez. L., 06/02/2024, n. 3339).

Il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite, quindi, deve effettivamente aver avuto la possibilità di esercitare questo diritto.

In altri termini, la normativa in esame pone a carico del datore di lavoro l’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite.

Da quanto sopra deriva che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva» (Cass., ordinanza n. 16715/2024).

Alla luce della ricostruzione svolta, si invitano gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull’opportunità di invitare – espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva.

Quanto sopra, per evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all’amministrazione.

19/11/2025

A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, la piattaforma della Carta del docente e' nuovamente accessibile. I docenti potranno accedere al portale e utilizzare i residui del bonus da 500 euro relativi all'anno scolastico 2024-2025, che fino a oggi erano rimasti inutilizzati .

Indirizzo

Via A. Serpieri N7
Rimini
47921

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

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