06/06/2026
Differenziare in condominio
L’utilizzo improprio di un contenitore per la raccolta differenziata, non comporta automaticamente la responsabilità del condominio per eventuali conferimenti irregolari. Lo chiarisce il Tribunale di Caltanissetta (sent. n. 329 del 7 aprile 2026), valorizzando i principi di responsabilità personale dell’illecito. Il caso trae origine da un’ingiunzione con cui il Comune aveva richiesto al condominio il pagamento di 181,02 euro per il rinvenimento, nel contenitore assegnato, di rifiuti non correttamente differenziati. Il condominio ha impugnato il provvedimento evidenziando la mancata individuazione del trasgressore e contestando l’applicazione della responsabilità solidale ex art. 6 L. n. 689/1981, anche in ragione del fatto che il contenitore, concesso in comodato, era collocato sulla pubblica via e accessibile a terzi.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, rilevando che il sistema sanzionatorio amministrativo si fonda sul principio di personalità della responsabilità, mentre la solidarietà rappresenta un’eccezione applicabile solo nei casi espressamente previsti. Nel caso in esame, il condominio era stato indicato unicamente come obbligato in solido, senza individuazione dell’autore materiale.
Elemento decisivo è stata la natura del contenitore: bene mobile concesso in comodato. Ciò esclude sia la proprietà sia la titolarità di un diritto rilevante che, per quanto riguarda i diritti personali di godimento, si riferisce ai soli beni immobili. Ne deriva l’inapplicabilità della responsabilità solidale al condominio.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui neppure l’amministratore risponde per fatti dei singoli condomini, salvo responsabilità diretta. A maggior ragione, quindi, non può gravare sul condominio una responsabilità fondata sulla mera disponibilità del contenitore.
Il giudice ha inoltre escluso che un’ordinanza sindacale possa derogare alla disciplina della legge 689/1981, rilevando come l’operato comunale avesse di fatto introdotto una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con i principi di colpevolezza.
Quindi, in assenza di prova sull’autore dell’illecito e di un valido titolo di imputazione, l’ingiunzione è stata annullata.