Asppi Ravenna

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Asppi Ravenna Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari L’ASPPI è l’Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari.

Nasce a Bologna all’inizio degli anni ’50 e si è estesa progressivamente su tutto il territorio nazionale. Attualmente è presente in oltre 70 città, con più di 160 sedi operative, dislocate in tutte le regioni e nelle province italiane. L’associazione si occupa di rappresentare al meglio, nelle diverse sedi istituzionali, gli interessi dei piccoli proprietari immobiliari. Elegge i propri organi di rappresentanza sindacale, democraticamente, in occasione dei congressi nazionale, provinciali e di zona. Asppi a Ravenna – L’atto costitutiva dell’ASPPI di Ravenna porta la data del 23 ottobre 1980. Si è sviluppata a seguito dell’approvazione, nel 1978, della legge sull’ “equo canone”. Nel 1985 è confluita nell’Asppi Nazionale, la più grande associazione nazionale in difesa della piccola proprietà immobiliare. Opera a Ravenna, Faenza, Lugo e i principali centri della provincia. Assicura l’ assistenza ai soci, durante le fasi di stipula dei contratti di locazione. Dal 2003 l’Asppi opera anche come CAF. Nel 2000 nasce il sito www.asppi.ra.it e a novembre 2004 l’ASPPI il giornalino, rivolto ai soci, ASPPI Notizie della provincia di Ravenna. Puoi consultare i numeri di Asppi Notizie su questo sito. Siamo in 70 città
Attualmente Asppi è presente in oltre 70 città, con più di 160 sedi operative, dislocate in tutte le regioni e nelle province italiane. Da cinquant’anni ASPPI è a difesa della Tua casa.

Perplessi per i continui appelli del SUNIA di Ravenna
04/10/2026

Perplessi per i continui appelli del SUNIA di Ravenna

COMUNICATO ASPPI La presa di posizione del presidente SUNIA di Ravenna apparsa oggi sulla stampa ci lascia perplessi e non tanto per l’analisi decisamente forzata ed allarmistica sulla situazione abitativa del nostro territorio, quanto nell’incolpare la piccola proprietà immobiliare di questa s...

18/09/2026

Convocazione Congresso Straordinario Gentile Associato/a, con la presente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo formula la convocazione CONGRESSO STRAORDINARIO , che si terrà presso sede ASPPI Via Galilei n.81: * in prima convocazione il giorn...

15/09/2026

La città verde Si è aperto di recente il dibattito sulla possibilità-necessità di modificare Ravenna Faenza e le altre città della Provincia, per renderle più vivibili. Per Asppi sono progetti e propositi condivisibili e crediamo che sotto questo aspetto da accelerare. Estati sempre più calde...

15/09/2026

Comprare Casa. 5 Trappole da evitare per un acquisto sicuro! Diversi sono gli errori da evitare. 5 le trappole più comuni che possono compromettere l’acquisto. 1. Ignorare il budget totale Si è sicuri di aver considerato tutti i costi? Perché uno degli errori più è pensare solo al prezzo di v...

27/08/2026

Case decarbonizzate entro il 2050 L’Unione Europea punta, entro il 2050, a un patrimonio edilizio completamente decarbonizzato. Al centro del piano ci sono le “case green”, edifici costruiti o rigenerati secondo criteri di massima efficienza energetica. Tutti i nuovi edifici, dopo il 2030, dov...

PUGPUGPUG
27/08/2026

PUGPUGPUG

PUG Ravenna 2026 Maggioranza approva! Per il Partito Democratico questo Pug (Piano Urbanistico Generale) supera la tradizionale logica dell’espansione urbana e pone al centro la rigenerazione della città esistente, il contenimento del consumo di suolo, il recupero del patrimonio edilizio e la qua...

27/07/2026

Perché è difficile trovare case in affitto… Di recente si sono notate diverse prese di posizione sottolineanti le difficoltà di reperire case in affitto: provengono da privati, ma anche da “esperti” del settore che forniscono dati rilevati da operatori internet o vecchie tabelle dell’Agen...

21/07/2026

Vendita dell’appartamento. Sulle infiltrazioni il venditore risponde anche se il problema nasce dalle parti comuni Il venditore di un appartamento può essere responsabile dei vizi dell’immobile anche quando la loro origine si trova nelle parti comuni del condominio. A ribadirlo è la Corte di C...

La morosità dei condòmini non assolve l’amministratore che lascia scadere la polizzaL’amministratore di condominio rispo...
26/06/2026

La morosità dei condòmini non assolve l’amministratore che lascia scadere la polizza

L’amministratore di condominio risponde dei danni causati dalla mancata copertura assicurativa del fabbricato se non dimostra di essersi attivato per garantire il pagamento del premio. La semplice morosità dei condomini, infatti, non basta a escluderne la responsabilità.

Lo ha deciso una recente sentenza n. 9587 del 9 giugno 2026 del Tribunale di Napoli, condannando un amministratore a risarcire oltre 15mila euro a due proprietari che avevano dovuto sostenere personalmente i costi derivanti da un allagamento e dalle successive attività peritali. La compagnia assicurativa ha negato l’indennizzo perché la polizza del fabbricato era divenuta inefficace a causa del mancato pagamento di una rata del premio. Quindi l’azione giudiziaria contro l’amministratore ritenuto responsabile della scopertura.

L’amministratore ha sostenuto che il mancato versamento dipendeva dalla grave morosità di alcuni condomini. Ma secondo il giudice, quando una polizza è già prevista dal regolamento condominiale o deliberata dall’assemblea, il rinnovo e il pagamento dei premi rientrano tra gli obblighi gestori dell’amministratore. Quest’ultimo, in base alle norme sul mandato e alla diligenza professionale richiesta dalla legge, deve adottare tutte le iniziative necessarie per evitare la sospensione della copertura. Nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova di attività efficaci per reperire le somme mancanti: informare adeguatamente i condomini, convocare l’assemblea o avviare il recupero delle quote insolute.

Determinante anche l’esame del contratto assicurativo. La polizza, infatti, copriva i danni da fuoriuscita d’acqua causati dai proprietari delle unità immobiliari ad altri soggetti. Per il tribunale, quindi, il sinistro sarebbe stato indennizzabile se il premio fosse stato regolarmente versato.

Perciò il giudice ha condannato l’amministratore al risarcimento di oltre 15mila euro. La decisione conferma un principio ormai consolidato: la carenza di liquidità del condominio non esonera automaticamente l’amministratore dalle proprie responsabilità. Per evitare di rispondere dei danni, deve dimostrare di essersi attivato con tempestività e diligenza per preservare la copertura assicurativa e tutelare gli interessi dei condomini.

Lastrico solare su unica unità. Paga solo chi sta sotto.Con l’ordinanza n. 10534 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazi...
23/06/2026

Lastrico solare su unica unità. Paga solo chi sta sotto.

Con l’ordinanza n. 10534 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione limita l’applicazione dell’art. 1126 c.c. nei casi in cui la copertura (lastrico solare) riguardi una sola unità immobiliare.

La vicenda nasce all’interno di un cosiddetto “condominio minimo”, composto da due sole unità. I proprietari dell’appartamento sottostante avevano agito in giudizio lamentando infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva della vicina, chiedendo il risarcimento dei danni e l’eliminazione delle cause del fenomeno. Dopo una prima fase in cui il Tribunale aveva disposto interventi sul lastrico, la questione si era concentrata sul criterio di ripartizione delle spese.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano applicato l’art. 1126 c.c., che prevede la suddivisione dei costi nella misura di un terzo a carico dell’usuario esclusivo e due terzi a carico dei proprietari delle unità sottostanti. Tale impostazione aveva portato a una condanna parziale della proprietaria del terrazzo, con esclusione di ulteriori voci di danno richieste dagli attori.

Diversamente, la Cassazione ha ritenuto errata questa soluzione. Secondo i giudici di legittimità, il criterio dell’art. 1126 c.c. si giustifica solo quando il lastrico svolge una funzione di copertura a favore di più unità immobiliari. Quando invece la terrazza copre esclusivamente un singolo appartamento, tale ratio viene meno e l’applicazione della regola dei “due terzi” risulta distorsiva.

In questi casi, afferma la Corte, deve trovare applicazione l’art. 1125 c.c., relativo alle strutture divisorie tra piani sovrapposti. La norma prevede una ripartizione più equilibrata: il proprietario del piano superiore è responsabile della manutenzione del pavimento, mentre quello del piano inferiore risponde per il soffitto.

Il principio di diritto enunciato è netto: se il lastrico solare di proprietà o uso esclusivo copre una sola unità immobiliare, le spese non vanno ripartite secondo l’art. 1126 c.c., ma secondo l’art. 1125 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello.

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a evitare applicazioni meccaniche delle norme condominiali, privilegiando invece una lettura funzionale basata sull’effettivo ruolo strutturale del bene. Ne deriva un impatto pratico significativo, soprattutto nei condomini di piccole dimensioni, dove l’equilibrio nella ripartizione delle spese assume un rilievo ancora maggiore.

Indirizzo

Viale Galilei 81/83
Ravenna
48124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
14:30 - 18:00
Martedì 09:00 - 12:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
14:30 - 18:00
Giovedì 09:00 - 12:30
14:30 - 18:00
Venerdì 09:00 - 12:30

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0544470102

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