La Fondazione, in considerazione degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione e/o gestione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza alle fasce deboli della popolazione. L'attività svolta dalla fondazione è finalizzata a dare assistenza, educare, istru
ire e fare beneficenza a minorati, tossicodipendenti, immigrati, emarginati in genere, nel rispetto e nella promozione dei diritti dell'uomo, soprattutto svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, sempre nel rispetto di iniziative tendenti a forme di aggregazione e lungimiranti politiche sociali, senza alcuna finalità di lucro e attraverso intense attività formative, basate su precise idee programmatiche, tali da essere attuate sia in Italia che nel territorio del Terzo Mondo. L'attività sarà impostata in un'ottica pedagogica finalizzata alla responsabilizzazione, al recupero ed all'inserimento sociale degli emarginati, e più precisamente accogliendoli nelle proprie strutture abitative od in quelle degli enti o società controllati o collegati, impartendo loro istruzione, tecnica o pratica, curando il loro recupero fisico, morale e mentale, praticando terapie di gruppo ove opportune, promuovendo il loro sviluppo culturale ed il loro accrescimento intellettuale, curando il loro inserimento nella vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di corsi, conferenze, incontri, dibattiti e confronti, il tutto affrontando le relative spese mediante il reddito di beni di proprietà e di contributi di privati, dello stato, della regione, ed altri enti, stipulando al riguardo le opportune convenzioni; in tale ottica la fondazione può proporsi in osservanza alla prescritta legislazione e alle rispettive regole statutarie, ai comuni e alle province del territorio nazionale per addivenire a società miste senza scopo di lucro che diffondano, anche attraverso stru-mentazioni pratiche, politiche sociali, improntate sull'economia nonprofit e sulla autogestione, privilegiando l'essenza della ragion d'essere, il senso dell'appartenenza e, nel contempo, della realizzazione individuale, in una sana e perfetta esternazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione, e che comunque non abbiano finalità di lucro. Tale prerogativa rispetta il più generale e tassativo obbligo (di ordine deontologico e pratico) che la fondazione non ha rapporti di dipendenza e/o collegamento funzionale con entità speculative, vale a dire con finalità di lucro, pubbliche o private, sia italiane sia straniere. A tale fine la Fondazione nell'ambito delle anzidette sue attività può promuovere anche la costituzione di imprese socio-mutualistiche, associazioni e consorzi, stabilendo con essi collegamenti organici, concedendo loro beni mobili e immobili in comodato ed assistendoli in ogni modo, purché l'utilizzazione di eventuali utili di gestione sia concordata con la stessa Fondazione. Per i fini istituzionali la fondazione si avvale di personale qualificato alle buone pratiche di autoaiuto, di cooperazione allo sviluppo attraverso la migliore forma di informazione ed educazione. L'attività svolta dalla Fondazione è inoltre finalizzata a:
- creare/gestire centri di accoglienza con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale;
- creare/gestire centri di formazione degli operatori sociosanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate;
- creare/gestire centri di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate;
- formare Infermieri; Terapisti della riabilitazione; Assistenti Sociali; Operatori non sanitari e Volontari in genere;
- organizzare eventi formativi aperti anche a Psicologi;
- sensibilizzare ed educare la popolazione del bacino territoriale di appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente definite. La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.