SCOPI ASSOCIATIVI
ARTICOLO 1
L’associazione di cittadini, imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi, senza scopo di lucro, denominata "FAI ANTIRACKET E ANTIUSURA POMIGLIANO PER LA LEGALITA DOMENICO NOVIELLO '", con sede in Pomigliano d’Arco in via A. ARTICOLO 2
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 460 d
el 4.12.1997 e dalle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, si avvale dei benefici legislativi nazionali e regionali non ha e non persegue scopi di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) difendere e tutelare i propri associati ed i colleghi del territorio dal racket delle estorsioni, dall'usura e da ogni forma di illegalità;
b) prestare assistenza e solidarietà agli associati danneggiati da attività estorsive e/o usuraie;
c) esercitare una costante azione di stimolo nei confronti di chiunque sia vittima di tali delitti, affinché eserciti il proprio diritto-dovere di denuncia alle autorità, prestando concreto appoggio ed assistenza legale, psicologica, morale e materiale;
d) costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), di estorsione (art, 629 c.p.) e di usura (art. 644 c.p.);
e) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza alle vittime dell'usura e del racket;
f) designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket;
g) adempiere ad ogni compito che è richiesto dalle Leggi e dalle delibere dell'assemblea dei soci;
h) cooperare, anche a mezzo di adesioni a federazioni di settore , con altri soggetti privati, associazioni, fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità indicate nel presente statuto;
i) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche di cui all'articolo 2 del presente statuto;
j) organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività inerente alle finalità perseguite dall'associazione;
k) esercitare una costante azione di stimolo, nei confronti dell’opinione pubblica e nei confronti di tutte le autorità costituite, affinché il problema dei delitti contro il patrimonio venga considerato primario ed essenziale, non solo per le categorie che li subiscono, ma anche per l’intera comunità locale che direttamente ed indirettamente da tali delitti viene gravemente danneggiata. I SOCI
ARTICOLO 3
L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Possono far parte dell'Associazione, in via principale, le ditte individuali, le società, anche a mezzo di loro rappresentanti delegati, che esercitano un'attività commerciale, artigianale, di interesse turistico o imprenditoriale, i professionisti e chiunque eserciti un'attività ausiliaria del commercio e dei servizi, nel territorio. Possono, altresì, essere soci dell'Associazione anche privati cittadini, associazioni e persone a vario titolo impegnate nel campo della lotta alle illegalità e per la rinascita civile, morale e culturale del territorio. L'ammissione deve essere richiesta con domanda redatta su modulo precostituito dall'Associazione in cui si dichiari espressamente l'accettazione delle norme statutarie. Detta domanda deve essere corredata da un documento comprovante la qualità o la condizione di cui al primo e secondo comma. L'ammissione è decretata ad unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo che si esprime con votazione palese. ARTICOLO 4
La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge o statutari per un anno e l'impegno si intende tacitamente rinnovato se non disdetto un mese prima della scadenza con lettera raccomandata A/R. ARTICOLO 5
La qualità di socio si perde:
a) con la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
b) per dimissioni;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo:
- per gravi motivi attinenti la moralità e/o per violazione di norme amministrative, per violazione di norme amministrative e/o penali per le quali sia stata comminata una sanzione, ammenda o multa, ovvero pena detentiva;
- per incompatibilità costituita dall’assunzione di cariche elettive politiche e/o istituzionali sia a livello locale che nazionale;
- se in qualunque modo si sia danneggiata l’immagine o la reputazione dell’Associazione;
- se non sono state osservate le disposizioni contenute nello Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti. ARTICOLO 6
La qualità di socio si perde temporaneamente:
a) per auto-sospensione;
b) per sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ravvisata una grave questione attinente la moralità e/o per violazione di norme amministrative e penali riguardanti i reati che si prefigge di combattere l'associazione, per la quale sia stato inviato un procedimento penale o, comunque, notificato un avviso di garanzia.