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Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 11945/2026, ...
01/06/2026

Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede

👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 11945/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un delicato caso di trasferimento disposto dal datore di lavoro a seguito della denuncia di molestie sessuali da parte di una dipendente.

🖊️Il caso concreto riguarda una lavoratrice che, dopo aver subito e denunciato molestie da parte di un collega, aveva richiesto di essere trasferita per allontanarsi dalla situazione lesiva.

🖊️L'azienda aveva accolto la richiesta, assegnandola però a una sede molto distante e diversa da quella desiderata.

📜Mentre in primo grado tale condotta era stata qualificata come "stalking occupazionale", la Suprema Corte ha escluso tale configurazione, riformando la decisione.

📌Il principio dirimente affermato è che il trasferimento non può essere considerato una reazione discriminatoria o ritorsiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, se è la stessa vittima a richiederlo come misura per sottrarsi alle condotte lesive.

📍L'azione del datore di lavoro, pur non coincidendo con le preferenze della dipendente, è stata interpretata come un adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c.

▪️La Corte ha valorizzato la tempestività dell'intervento aziendale, che si era attivato immediatamente dopo la denuncia per porre rimedio alla situazione. La scelta della sede, seppur disagevole, mirava a proteggere la dipendente, tenendola al riparo dalle condotte del collega e rispettando, secondo gli accertamenti di merito, le prescrizioni mediche e le esigenze organizzative.

⚖️Viene così negata la natura ritorsiva del provvedimento, in quanto la sua causa non è la denuncia in sé, ma la necessità di tutelare la vittima su sua stessa istanza.

Lex Team - Studio Legale

Impianto di videosorveglianza illecito: il garante privacy sanziona un ristorante⚖️Con il provvedimento del 12 marzo 202...
25/05/2026

Impianto di videosorveglianza illecito: il garante privacy sanziona un ristorante

⚖️Con il provvedimento del 12 marzo 2026, il Garante per la protezione
dei dati personali ha sanzionato una società di ristorazione per
l'installazione di un sistema di videosorveglianza non conforme
alla normativa.

▪️La prima violazione riguarda il principio di liceità del trattamento.

👨🏻‍💻L'impianto, che riprendeva anche i dipendenti, è stato attivato
prima di ottenere la necessaria autorizzazione dell'Ispettorato del
Lavoro, requisito inderogabile previsto dall'art. 4 L. 300/1970
e richiamato dall'art. 114 del Codice Privacy.

📍È stato violato anche il principio di trasparenza (art. 13 GDPR).

🖊️Un unico cartello informativo è stato ritenuto insufficiente per
informare adeguatamente gli interessati in tutti gli ambienti
videosorvegliati, posti su piani diversi dell'esercizio commerciale.

🖊️Infine, il Garante ha riscontrato una carenza nelle misure di
sicurezza (art. 32 GDPR), poiché l'accesso alle immagini registrate
non richiedeva l'uso di credenziali di autenticazione, esponendo
i dati a rischi di accesso non autorizzato.

📌La condotta è stata ritenuta colposa e, pur considerando l'assenza
di precedenti specifici come attenuante, l'Autorità ha irrogato
una sanzione di 2.000 euro.

📜Ha inoltre ordinato di conformare il trattamento, implementando idonea cartellonistica e misure di sicurezza adeguate.

Lex Team - Studio Legale

Era sabato anche quel 23 maggio 1992 quando, in un attimo, 500 chili di tritolo si sono portati via il giudice Giovanni ...
23/05/2026

Era sabato anche quel 23 maggio 1992 quando, in un attimo, 500 chili di tritolo si sono portati via il giudice Giovanni Falcone, la moglie (giudice anche lei) Francesca Laura Morvillo e gli uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

Unico sopravvissuto Giuseppe Costanza che si trovava all'interno dell'auto guidata dal giudice Giovanni Falcone.

Dimenticare è complicità. Dimenticare è ucciderli di nuovo.

Formazione Lavoratori: stop al termine di 60 giorni📜L'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 ha abolito la possibilità di comp...
19/05/2026

Formazione Lavoratori: stop al termine di 60 giorni

📜L'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 ha abolito la possibilità di completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 60 giorni dall'assunzione.

🖊️ Tale facoltà non è più ammessa, neanche durante il periodo transitorio.

🔍La formazione deve essere erogata prima dell'effettiva esposizione del lavoratore al rischio, diventando un prerequisito per l'inserimento lavorativo.

⚠️Viene così ripristinata la piena applicazione dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che impone la formazione contestualmente alla costituzione del rapporto, all'inizio della somministrazione, al cambio di mansioni o all'introduzione di nuove attrezzature o sostanze.

📍Il regime transitorio non concede deroghe sui tempi, ma riguarda unicamente le modalità di avvio di alcuni percorsi formativi.

❗Il mancato rispetto di questa impostazione comporta sanzioni e aggrava la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

Trasferimento e NASpI: per la Cassazione non basta la distanza🖊️Il lavoratore che si dimette a seguito del trasferimento...
18/05/2026

Trasferimento e NASpI: per la Cassazione non basta la distanza

🖊️Il lavoratore che si dimette a seguito del trasferimento della sede di lavoro in una località molto distante non ha automaticamente diritto alla NASpI.

📜Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, ribaltando una decisione di merito che aveva equiparato la notevole distanza alla giusta causa di dimissioni.

⚖️Secondo i giudici, il diritto alla prestazione di disoccupazione sorge solo se la cessazione del rapporto è "involontaria".

📌Le dimissioni, anche se motivate da un disagio oggettivo come la lontananza, restano una scelta volontaria del lavoratore.

🔍Per configurare una "giusta causa" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 22/2015, che dà diritto alla NASpI, è necessario un grave inadempimento del datore di lavoro, tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.

👨🏻‍💻Nel caso del trasferimento, il lavoratore deve quindi dimostrare che lo spostamento era illegittimo, ovvero privo delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" richieste dall'art. 2103 c.c.

▪️La sola distanza, per quanto notevole, non è sufficiente a integrare la giusta causa e a qualificare la disoccupazione come involontaria.

Lex Team - Studio Legale

Licenziamento sproporzionato per esiguità del danno. Reintegra o indennità?👨🏻‍⚖️Con la sentenza n. 312/2026, il Tribunal...
11/05/2026

Licenziamento sproporzionato per esiguità del danno. Reintegra o indennità?

👨🏻‍⚖️Con la sentenza n. 312/2026, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso dell'erede del lavoratore, scomparso poco dopo l'intimazione del recesso e ha ritenuto sproporzionato il licenziamento di un lavoratore per un danno di esigua entità, applicando la tutela indennitaria "forte".

⚖️La pronuncia si allinea all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento disciplinare illegittimo.

🔍 Il giudice, dopo aver accertato la sussistenza del fatto, è tenuto a una valutazione di proporzionalità tra la condotta e la sanzione espulsiva.

🖊️La tutela reintegratoria, prevista dal comma 4 dell'art. 18 L. 300/1970, è limitata alle ipotesi di "insussistenza del fatto contestato" o qualora il fatto rientri "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa" secondo la contrattazione collettiva.

📍Nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa, come nel caso di manifesta sproporzione non tipizzata, si applica la tutela indennitaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

✔️Questa consiste nella risoluzione del rapporto e nella condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra 12 e 24 mensilità. Tale indennità, a differenza di quella prevista al comma 4, non subisce la detrazione dell'aliunde perceptum.

👉La decisione del Tribunale, valorizzando l'esiguità del danno nel giudizio di proporzionalità, conferma come tale valutazione sia centrale per distinguere le diverse tutele previste dalla legge.

Avvocato Roberto Finocchiaro

🌸💖 Buona Festa della Mamma a tutte le mamme! 💖🌸
10/05/2026

🌸💖 Buona Festa della Mamma a tutte le mamme! 💖🌸

📢 Decreto Lavoro 1° Maggio 2026: nuove misure per lavoratori e imprese. Ma quali saranno gli effetti concreti?In occasio...
09/05/2026

📢 Decreto Lavoro 1° Maggio 2026: nuove misure per lavoratori e imprese.
Ma quali saranno gli effetti concreti?

In occasione della Festa dei Lavoratori, il Governo ha varato un nuovo Decreto Lavoro con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’occupazione, sostenere le imprese e introdurre nuove tutele per i lavoratori.

Si tratta di un pacchetto di interventi che mette al centro alcuni temi fondamentali per il mondo del lavoro:

✅ Incentivi alle assunzioni stabili
Previsti nuovi bonus contributivi per favorire l’assunzione di giovani, donne e lavoratori nelle aree economicamente più fragili del Paese, con l’obiettivo di contrastare precarietà e disoccupazione.

✅ Più valore ai contratti collettivi
Tra le novità più rilevanti emerge il rafforzamento del principio di “salario giusto”, con un richiamo esplicito ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come strumento essenziale per garantire retribuzioni dignitose e contrastare il dumping contrattuale.

✅ Trasparenza e correttezza nel mercato del lavoro
Si punta a rendere più chiare le offerte di lavoro, migliorare il monitoraggio delle retribuzioni e aumentare i controlli contro sfruttamento, lavoro povero e forme di concorrenza sleale.

✅ Sostegno alle imprese responsabili
Previsti incentivi per le aziende che investono nella stabilizzazione del personale, nella parità di genere e nelle politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro.

📌 Il decreto rappresenta un segnale importante, ma sarà fondamentale verificarne l’attuazione concreta e l’impatto reale sulla vita quotidiana di lavoratrici e lavoratori.

Come UGL continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo normativo, vigilando affinché i diritti dei lavoratori vengano realmente tutelati e affinché ogni riforma si traduca in maggiore sicurezza, dignità e stabilità occupazionale.

💬 Informarsi è il primo passo per difendere i propri diritti. Per chiarimenti o assistenza, il sindacato è al tuo fianco.

NASpI: le ferie retribuite rientrano nel calcolo del lavoro effettivo📝Con l'ordinanza n. 10394 del 20 aprile 2026, la Co...
04/05/2026

NASpI: le ferie retribuite rientrano nel calcolo del lavoro effettivo

📝Con l'ordinanza n. 10394 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento in merito ai requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI.

📍La controversia verteva sull'interpretazione del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la disoccupazione, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015.

👨🏻‍⚖️La Suprema Corte ha respinto la tesi restrittiva dell'INPS, secondo cui sarebbero computabili solo le giornate di prestazione materialmente resa. Al contrario, ha ribadito che il concetto di "lavoro effettivo" ha una portata più ampia.

 Nel calcolo delle trenta giornate devono essere incluse anche le giornate di ferie e di riposo retribuito. Il principio si estende, più in generale, a "ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.

 Secondo la Corte, le ferie rappresentano un momento "connaturale" al rapporto di lavoro, durante il quale il sinallagma contrattuale rimane pienamente vitale ed "effettivo". Tali pause, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche, sono equiparabili alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.

👉 La decisione si pone in linea di continuità con precedenti pronunce di legittimità, confermando una lettura estensiva e garantista della norma a tutela del lavoratore.

Avvocato Roberto Finocchiaro

🚍 Il Primo Maggio dei lavoratori di Parma!Oggi, proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori, il Comune di Parma ha dec...
01/05/2026

🚍 Il Primo Maggio dei lavoratori di Parma!

Oggi, proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori, il Comune di Parma ha deciso di sospendere totalmente il servizio di trasporto pubblico locale: autobus fermi!

❗ Ma ci sono servizi e lavoratori che non si possono fermare mai.
Parliamo di servizi essenziali, come quelli garantiti dai sanitari.

E quindi cosa è successo?
👉 I lavoratori, soprattutto quelli più fragili e con meno risorse, senza un mezzo proprio, sono stati costretti a prendere un taxi per andare a lavorare.

💸 Anche 30 euro per andata e ritorno. Perché non possono permettersi di restare a casa, nemmeno un giorno.

♻️ Mobilità sostenibile?
🌍 Inquinamento?
Il Primo Maggio le auto private, utilizzate in alternativa agli autobus non disponibili, non inquinano?

E chi un’auto non ce l’ha è costretto a spendere fino a trenta volte di più per poter lavorare.

🔎 Molte cose sono da rivedere in questa Parma.

Il diritto al lavoro deve essere garantito sempre, anche nei giorni di festa.

Indirizzo

Via Mario Jacchia 33
Parma

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