UGL UTL Parma

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Siamo al tuo fianco per difendere il lavoro e garantire dignità e giustizia in ogni settore.

Ritardi sistematici e danno all'azienda: legittimo il licenziamento per giusta causa👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 13722 dell'1...
15/06/2026

Ritardi sistematici e danno all'azienda: legittimo il licenziamento per giusta causa

👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 13722 dell'11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un analista tecnico, i cui inadempimenti avevano leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

🔍Il caso trae origine da una condotta caratterizzata da sistematici e gravi ritardi nell'orario di lavoro, con punte anche di 4-5 ore, e da un rendimento professionale del tutto inadeguato.

🖊️ Tale comportamento aveva causato la perdita di un'importante commessa, con conseguente danno economico e d'immagine per l'azienda.

⚖️La Suprema Corte ha qualificato la condotta del lavoratore come espressione di "profonda indifferenza" e "aperta insofferenza" verso i doveri di diligenza e correttezza, ritenendola idonea a compromettere in modo definitivo il rapporto fiduciario.

▪️La gravità degli inadempimenti, valutata in concreto anche alla luce del pregiudizio arrecato agli scopi aziendali, è stata considerata proporzionata alla massima sanzione espulsiva, con impossibilità di rivalutazione in Cassazione.

Lex Team - Studio Legale

🔥 EMERGENZA CALDO: PIÙ TUTELE PER I LAVORATORI IN EMILIA-ROMAGNA Dal 3 giugno al 15 settembre 2026 è in vigore l’ordinan...
12/06/2026

🔥 EMERGENZA CALDO: PIÙ TUTELE PER I LAVORATORI IN EMILIA-ROMAGNA

Dal 3 giugno al 15 settembre 2026 è in vigore l’ordinanza regionale che introduce importanti misure di protezione per chi lavora all’aperto durante le giornate con rischio caldo elevato.

⛔ Nei giorni classificati a rischio “ALTO” sarà vietato svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle 16:00.

📍 Il provvedimento riguarda:

🚜 Agricoltura e florovivaismo
🏗️ Cantieri edili e attività affini
📦 Piazzali della logistica
⛏️ Cave
🚴 Rider e addetti alle consegne con mezzi a pedalata, anche assistita

🆕 Tra le novità di quest’anno è previsto anche l’anticipo e il posticipo di un’ora delle attività nei cantieri all’aperto, per ridurre l’esposizione dei lavoratori nelle ore più calde della giornata.

🌡️ Il cambiamento climatico rende sempre più frequenti le ondate di calore e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta.

UGL Parma accoglie positivamente ogni misura che contribuisca a prevenire malori, infortuni e rischi legati alle alte temperature, ribadendo l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza da parte di aziende e committenti.

📲 I lavoratori possono consultare quotidianamente le mappe del rischio caldo attraverso il portale Worklimate per verificare il livello di rischio previsto.

🔴 SPESE MEDICHE E VETERINARIE: OCCHIO AI PAGAMENTI IN CONTANTI!In vista della dichiarazione dei redditi, è importante co...
11/06/2026

🔴 SPESE MEDICHE E VETERINARIE: OCCHIO AI PAGAMENTI IN CONTANTI!

In vista della dichiarazione dei redditi, è importante conoscere le regole per poter usufruire delle detrazioni fiscali.

📌 In generale, le spese mediche e veterinarie sono detraibili al 19% solo se pagate con strumenti tracciabili, come carta di credito, bancomat, bonifico o assegno.

✅ Fanno eccezione e restano detraibili anche se pagate in contanti:

• Farmaci acquistati in farmacia (con scontrino parlante);
• Dispositivi medici;
• Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche;
• Prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

🐾 Per le spese veterinarie, invece, è generalmente necessario che il pagamento sia tracciabile per poter beneficiare della detrazione fiscale.

⚠️ Ricorda di conservare sempre fatture, ricevute e documentazione del pagamento.

📍 Trasferimento lontano da casa: ci si può dimettere per giusta causa?Con l'Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Co...
10/06/2026

📍 Trasferimento lontano da casa: ci si può dimettere per giusta causa?

Con l'Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio molto importante per i lavoratori che si trovano ad affrontare un trasferimento della sede di lavoro.

⚖️ La Suprema Corte ha stabilito che la notevole distanza della nuova sede non è sufficiente, da sola, a integrare una giusta causa di dimissioni e, di conseguenza, a garantire automaticamente il diritto alla NASpI.

Nel caso esaminato, un lavoratore si era dimesso dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania, ottenendo inizialmente ragione in appello. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, precisando che per riconoscere la giusta causa è necessario verificare se il trasferimento fosse effettivamente privo di valide ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 del Codice Civile.

📌 In altre parole, non basta dimostrare il disagio causato dalla distanza: occorre accertare un comportamento illegittimo o un inadempimento del datore di lavoro tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

🔎 Una decisione che conferma l'importanza di valutare attentamente ogni singolo caso prima di rassegnare le dimissioni.

📋 È tempo di 730: facciamo chiarezza!🗳️ Hai svolto il ruolo di scrutatore o presidente di seggio durante le elezioni? Ec...
09/06/2026

📋 È tempo di 730: facciamo chiarezza!

🗳️ Hai svolto il ruolo di scrutatore o presidente di seggio durante le elezioni?
Ecco cosa devi sapere sui compensi ricevuti.

✅ 𝙉𝙚𝙡 𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡𝙡𝙤 730 𝙉𝙊𝙉 𝙫𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙙𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙖𝙩𝙞

I compensi percepiti dai componenti dei seggi elettorali sono considerati rimborsi forfettari e sono completamente esenti da Irpef. Per questo motivo non compaiono nel 730 precompilato e non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

⚠️ Attenzione però all’ISEE

Anche se esenti da tassazione, questi compensi possono essere rilevanti ai fini dell’ISEE e devono essere indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tra i proventi non rilevanti ai fini Irpef.

📌 Cosa fare?
🔹 Conserva la documentazione rilasciata dal Comune o la prova dell'accredito ricevuto.
🔹 Verifica che il compenso venga correttamente indicato nella DSU per evitare incongruenze o ritardi nell'accesso alle agevolazioni sociali.

👷‍♀️👷‍♂️ UGL Parma è al fianco dei lavoratori e dei cittadini per fornire informazioni chiare e utili su fisco, lavoro e diritti.

#730

Licenziamento ingiurioso: non basta l'illegittimità per il risarcimento👨🏻‍💻Con l'ordinanza n. 11929/2026, la Corte di Ca...
08/06/2026

Licenziamento ingiurioso: non basta l'illegittimità per il risarcimento

👨🏻‍💻Con l'ordinanza n. 11929/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il risarcimento per licenziamento ingiurioso non consegue automaticamente alla mera illegittimità del recesso.

⚖️L'indennità prevista per il licenziamento illegittimo risarcisce il danno connesso alla perdita del posto.

🖊️ Un'ulteriore tutela risarcitoria per il carattere "ingiurioso" del licenziamento è ammessa solo in presenza di un quid pluris: il lavoratore deve provare che il recesso è avvenuto con "particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità".

📌Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato tre volte con provvedimenti poi giudicati illegittimi.

▪️ I giudici di merito gli avevano riconosciuto un danno da licenziamento ingiurioso, valorizzando la reiterazione dei recessi, la manifesta infondatezza delle ragioni e la prevedibile notorietà nell'ambiente di lavoro.

✔️La Suprema Corte ha cassato tale decisione, specificando che la gravità degli addebiti infondati e la loro ripetizione attengono al profilo dell'illegittimità del licenziamento, ma non integrano di per sé la fattispecie del recesso ingiurioso.

🔍Inoltre, la diffusione della notizia, determinata dalla necessaria revoca del badge per l'accesso allo stabilimento, è stata ritenuta una conseguenza oggettiva del recesso e non un'illegittima e offensiva forma di pubblicità voluta dal datore di lavoro.

❗L'onere di dimostrare le specifiche condotte lesive della dignità e il relativo pregiudizio rimane in capo al lavoratore.

Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 11945/2026, ...
01/06/2026

Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede

👨🏻‍⚖️Con l'ordinanza n. 11945/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un delicato caso di trasferimento disposto dal datore di lavoro a seguito della denuncia di molestie sessuali da parte di una dipendente.

🖊️Il caso concreto riguarda una lavoratrice che, dopo aver subito e denunciato molestie da parte di un collega, aveva richiesto di essere trasferita per allontanarsi dalla situazione lesiva.

🖊️L'azienda aveva accolto la richiesta, assegnandola però a una sede molto distante e diversa da quella desiderata.

📜Mentre in primo grado tale condotta era stata qualificata come "stalking occupazionale", la Suprema Corte ha escluso tale configurazione, riformando la decisione.

📌Il principio dirimente affermato è che il trasferimento non può essere considerato una reazione discriminatoria o ritorsiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, se è la stessa vittima a richiederlo come misura per sottrarsi alle condotte lesive.

📍L'azione del datore di lavoro, pur non coincidendo con le preferenze della dipendente, è stata interpretata come un adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c.

▪️La Corte ha valorizzato la tempestività dell'intervento aziendale, che si era attivato immediatamente dopo la denuncia per porre rimedio alla situazione. La scelta della sede, seppur disagevole, mirava a proteggere la dipendente, tenendola al riparo dalle condotte del collega e rispettando, secondo gli accertamenti di merito, le prescrizioni mediche e le esigenze organizzative.

⚖️Viene così negata la natura ritorsiva del provvedimento, in quanto la sua causa non è la denuncia in sé, ma la necessità di tutelare la vittima su sua stessa istanza.

Lex Team - Studio Legale

Impianto di videosorveglianza illecito: il garante privacy sanziona un ristorante⚖️Con il provvedimento del 12 marzo 202...
25/05/2026

Impianto di videosorveglianza illecito: il garante privacy sanziona un ristorante

⚖️Con il provvedimento del 12 marzo 2026, il Garante per la protezione
dei dati personali ha sanzionato una società di ristorazione per
l'installazione di un sistema di videosorveglianza non conforme
alla normativa.

▪️La prima violazione riguarda il principio di liceità del trattamento.

👨🏻‍💻L'impianto, che riprendeva anche i dipendenti, è stato attivato
prima di ottenere la necessaria autorizzazione dell'Ispettorato del
Lavoro, requisito inderogabile previsto dall'art. 4 L. 300/1970
e richiamato dall'art. 114 del Codice Privacy.

📍È stato violato anche il principio di trasparenza (art. 13 GDPR).

🖊️Un unico cartello informativo è stato ritenuto insufficiente per
informare adeguatamente gli interessati in tutti gli ambienti
videosorvegliati, posti su piani diversi dell'esercizio commerciale.

🖊️Infine, il Garante ha riscontrato una carenza nelle misure di
sicurezza (art. 32 GDPR), poiché l'accesso alle immagini registrate
non richiedeva l'uso di credenziali di autenticazione, esponendo
i dati a rischi di accesso non autorizzato.

📌La condotta è stata ritenuta colposa e, pur considerando l'assenza
di precedenti specifici come attenuante, l'Autorità ha irrogato
una sanzione di 2.000 euro.

📜Ha inoltre ordinato di conformare il trattamento, implementando idonea cartellonistica e misure di sicurezza adeguate.

Lex Team - Studio Legale

Era sabato anche quel 23 maggio 1992 quando, in un attimo, 500 chili di tritolo si sono portati via il giudice Giovanni ...
23/05/2026

Era sabato anche quel 23 maggio 1992 quando, in un attimo, 500 chili di tritolo si sono portati via il giudice Giovanni Falcone, la moglie (giudice anche lei) Francesca Laura Morvillo e gli uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

Unico sopravvissuto Giuseppe Costanza che si trovava all'interno dell'auto guidata dal giudice Giovanni Falcone.

Dimenticare è complicità. Dimenticare è ucciderli di nuovo.

Formazione Lavoratori: stop al termine di 60 giorni📜L'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 ha abolito la possibilità di comp...
19/05/2026

Formazione Lavoratori: stop al termine di 60 giorni

📜L'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 ha abolito la possibilità di completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 60 giorni dall'assunzione.

🖊️ Tale facoltà non è più ammessa, neanche durante il periodo transitorio.

🔍La formazione deve essere erogata prima dell'effettiva esposizione del lavoratore al rischio, diventando un prerequisito per l'inserimento lavorativo.

⚠️Viene così ripristinata la piena applicazione dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che impone la formazione contestualmente alla costituzione del rapporto, all'inizio della somministrazione, al cambio di mansioni o all'introduzione di nuove attrezzature o sostanze.

📍Il regime transitorio non concede deroghe sui tempi, ma riguarda unicamente le modalità di avvio di alcuni percorsi formativi.

❗Il mancato rispetto di questa impostazione comporta sanzioni e aggrava la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

Indirizzo

Via Mario Jacchia 33
Parma

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