01/06/2026
Molestie e trasferimento: non è stalking occupazionale se la lavoratrice lo richiede
👨🏻⚖️Con l'ordinanza n. 11945/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un delicato caso di trasferimento disposto dal datore di lavoro a seguito della denuncia di molestie sessuali da parte di una dipendente.
🖊️Il caso concreto riguarda una lavoratrice che, dopo aver subito e denunciato molestie da parte di un collega, aveva richiesto di essere trasferita per allontanarsi dalla situazione lesiva.
🖊️L'azienda aveva accolto la richiesta, assegnandola però a una sede molto distante e diversa da quella desiderata.
📜Mentre in primo grado tale condotta era stata qualificata come "stalking occupazionale", la Suprema Corte ha escluso tale configurazione, riformando la decisione.
📌Il principio dirimente affermato è che il trasferimento non può essere considerato una reazione discriminatoria o ritorsiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, se è la stessa vittima a richiederlo come misura per sottrarsi alle condotte lesive.
📍L'azione del datore di lavoro, pur non coincidendo con le preferenze della dipendente, è stata interpretata come un adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c.
▪️La Corte ha valorizzato la tempestività dell'intervento aziendale, che si era attivato immediatamente dopo la denuncia per porre rimedio alla situazione. La scelta della sede, seppur disagevole, mirava a proteggere la dipendente, tenendola al riparo dalle condotte del collega e rispettando, secondo gli accertamenti di merito, le prescrizioni mediche e le esigenze organizzative.
⚖️Viene così negata la natura ritorsiva del provvedimento, in quanto la sua causa non è la denuncia in sé, ma la necessità di tutelare la vittima su sua stessa istanza.
Lex Team - Studio Legale