STATUTO ASSOCIAZIONE - “BRENTWOOD”:
Art. 1 – (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE)
E’ costituita, con sede in Padova via Fornace Morandi n. 25, l'Associazione Naturalistica e Culturale denominata “BRENTWOOD”. Art. 2 – (NATURA E OBIETTIVI)
“BRENTWOOD” è un movimento di persone che si riconoscono nei valori dell'amicizia, nel rispetto della natura e dell'ambiente, nella condivisione di esperien
ze e risorse. L'Associazione, sorta da un movimento spontaneo di Amici tra le rive del fiume Brenta, è un’istituzione autonoma, apolitica, a carattere volontario e senza scopo di lucro. del Codice Civile, nonché del presente Statuto e dai regolamenti interni. L'Organizzazione si propone di operare nel settore naturalistico e culturale con particolare riferimento all'area fluviale del Brenta. L’Associazione opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. salvaguardare e promuovere l'ambiente attraverso la realizzazione di progetti e attività per la riqualifica, la valorizzazione e la bonifica delle aree fluviali del Brenta;
2. operare per lo sviluppo della conoscenza naturalistica e storica del territorio locale;
3. recuperare e valorizzare aspetti culturali ed ambientali generalmente trascurati;
4. condividere e promuovere la conoscenza dei valori umani e ambientali;
5. condividere interazioni e abilità nel campo della cultura, dell'arte, della musica, della tecnica, dello sport e della natura;
6. proporsi come luogo di incontro e aggregazione tra persone nel nome di interessi comuni e collettivi;
7. collaborare con Enti Pubblici e/o Privati nel perseguimento delle stesse finalità associative;
8. stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati e con altre Associazioni in sintonia con gli scopi perseguiti dall’Associazione stessa. I valori in cui si riconoscono gli appartenenti a questa organizzazione sono: l'amicizia, la cooperazione, la lealtà, il rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali, la solidarietà sociale, l'equità, la collaborazione reciproca, e la promozione di tutti i valori umani. Art. 3 – (ATTIVITÀ ASSOCIATIVE)
Per il raggiungimento dei suoi obbiettivi, l' Associazione intende esercitare le seguenti attività:
1. l'organizzazione, la gestione e la conduzione di attività culturali, sportive, ricreative, di eventi, manifestazioni, progetti e altro finalizzati al raggiungimento dei suoi obbiettivi;
2. educazione ambientale e divulgazione scientifica rivolte al pubblico e ai suoi Aderenti;
3. pulizia, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e naturali degradate e inquinate;
5. qualsiasi altra attività lecita in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali. ART. 4 - (ADERENTI)
1. Sono ammesse all’Organizzazione tutte le persone che condividono i valori e gli obiettivi sociali e accettano il presente statuto e i regolamenti interni.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo di Seguito detto CD. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Gli Aderenti si dividono in 3 categorie:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. ART. 5 – (DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI)
1. Gli Aderenti hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. Gli Aderenti devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. ART. 6 – (RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI)
1. L'Aderente può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al CD.
2. L'Aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la decisione al CD con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. ART. 7 – (ORGANI SOCIALI)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea degli Aderenti;
Consiglio Direttivo;
Presidente;
Vice-Presidente;
Segretario.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. ART. 8 - (ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i gli Aderenti.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci (Vice-Presidente) mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 2/3 degli Aderenti o quando il CD lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 9 – (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)
L’Assemblea deve:
approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 10 – (VALIDITA' ASSEMBLEE)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli Aderenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli Aderenti. ART. 11 - (VERBALIZZAZIONE)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni Aderente ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 12 – (CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati. ART. 13 - (PRESIDENTE)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente rappresenta l'organizzazione e si batte attivamente e pubblicamente per il raggiungimento dei suoi obiettivi di concerto con il CD. Il Presidente opera in collaborazione con il Vice-Presidente e Segretario a cui spetta la gestione amministrativa della segreteria e la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali. ART. 14 – (RISORSE ECONOMICHE)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, Aderenti, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. ART. 15 – (RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. ART. 16 – (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
2. L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
ART. 17 – (DISPOSIZIONI FINALI)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.