10/09/2026
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Riflessioni sul tema "Fine Vita" da parte dell'Ing. Ubaldo Camilotti membro del Movimento per la vita.
*“Perché è necessaria una legge nazionale sul suicidio assistito”*
Il 2 settembre u.s. il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare che detta “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito”. Analoghe norme emanate da altre regioni sono già state bocciate dalla Corte costituzionale.
Nonostante le lodevoli dichiarazioni sul rispetto della dignità della persona ed il maggior rilevo dato al ruolo del medico palliativista, *ritengo che in una legge in materia di suicidio assistito, prima degli aspetti procedurali, vadano esposti con chiarezza ed ampiezza i principi a cui la Norma stessa deve ispirarsi.*
Per questo auspico che il Parlamento riprenda e concluda il percorso, iniziato da tempo, ed emani finalmente una Legge nazionale. Lo chiede, dal 2019, la stessa Corte costituzionale che, prima nelle sentenza 242/2019 e poi in altre sei sentenze e nella sentenza 50/2022, ha richiamato i principi che il Legislatore deve rispettare dando loro il massimo risalto trattandosi di una norma su una materia tanto delicata.
Ritengo utile sintetizzare questi principi.
1- Non esiste il diritto a morire.
2- Il diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri. Da questo discenda il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo non quello, diametralmente opposto, di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.
3- Non esistendo il diritto a morire, non vi è alcun obbligo ad assecondare richieste di aiuto al suicidio e, di conseguenza non essendoci obblighi, non si pone il problema dell’obiezione di coscienza. Resta affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato.
4-Nessuna struttura - né pubblica né privata -, è obbligata a creare un servizio di partecipazione ‘attiva’ al suicidio.
5- L’aiuto materiale al suicidio non è punito solo nel caso che il richiedente sia:
• affetto da una patologia irreversibile,
• fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili,
• pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (e quindi mai minore o incapace).
• tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.
(In definitiva l’aiuto al suicidio resta reato, ma non sarà punibile solo nel caso che si verifichino le condizioni sopra indicate).
6- E il Legislatore, cioè il solo Parlamento, ad avere il compito di legiferare in merito al suicidio assistito, non le Regioni, anche per evitare un mosaico di Norme su un tema delicatissimo come questo.
Aggiungo inoltre che, tra i principi che il Legislatore deve osservare, la Corte ha ricordato che il primo è quello del diritto-dovere alla cura e alle cure palliative, anche come strumento per evitare non solo la richiesta di aiuto al suicidio, ma la stessa decisione di ricorrere al suicidio.
Per questo motivo sono indispensabili la riorganizzazione ed il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblico nelle sue articolazioni territoriali ed organizzative realizzando concretamente i principi della sentenza 135/2024 e delle leggi 38/2010 e 219/2017. Per tale scopo sono necessari veri finanziamenti come scritto ripetutamente nelle sentenze sopra citate. E’anche di particolare importanza valorizzare l’indispensabile apporto del volontariato specificatamente dedito all’ accompagnamento ed alla cura del sofferente.
Per il resto sarà necessario che la nuova normativa preveda:
• Un organo o struttura pubblica locale del SSN incaricato delle ‘verifiche’ delle condizioni e delle modalità di esecuzione che rendono non punibile l’aiuto al suicidio e che fornisca anche ogni informazione ritenuta necessaria.
• Un organo collegiale terzo, “munito di adeguata competenza” che garantisca la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità, per esprimere un ‘parere’ necessario ma non vincolante. A normativa vigente tale organo è il Comitato Etico territorialmente competente, ma potrebbe essere anche identificato in un organo collegiale diverso che abbia le medesime caratteristiche di terzietà.
Mi pare infine opportuno evidenziare che il vero obbligo costituzionale fondamentale (vedi Costituzione art. 2,3,32) è la garanzia della cura, ed in particolare delle cure palliative, per ogni persona sofferente in qualsiasi condizione si trovi.
Parallelamente nel Paese deve diffondersi la convinzione che nella stragrande maggioranza dei casi di persone sofferenti, sono l’abbandono e la mancanza di cure appropriate che fanno apparire la morte come unico rimedio alla sofferenza. Sofferenza, di fronte alla quale, dovremmo aprire bene i nostri occhi per riscoprire la dignità dell’uomo anche nelle frontiere estreme della vita.
Padova, 6 settembre 2026
Ubaldo Camilotti