15/10/2026
La bufala dei 200 boss in permesso premio: per loro benefici impossibili
di Simona Musco
Il Dubbio, 15 ottobre 2026
Dati distorti e confusione al centro dell’allarme lanciato sulla Stampa. Bortolato: “Procedura rigorosissima e tre gradi di giudizio: questa polemica è pura mistificazione”. “È da escludere nella maniera più assoluta che boss mafiosi sottoposti al 41 bis abbiano avuto permessi premio. È un regime assolutamente chiuso e c’è un divieto espresso di legge. Finché non escono da lì - e i boss stanno lì - non possono avere niente”. È categorico Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano che commenta la polemica del momento: quella che, secondo il racconto mediatico, vorrebbe decine, anzi centinaia di boss in circolazione grazie ai permessi facili.
L’equivoco nasce dalla relazione introduttiva del ddl presentato da Chiara Colosimo a fine 2025 per ottenere una stretta ai permessi premio. “Secondo i dati del ministero della Giustizia - scriveva la presidente della Commissione Antimafia - nei primi mesi del 2025, quasi 200 boss mafiosi hanno ottenuto misure premiali, le quali, qualora concesse senza controlli adeguati, rappresentano un pericolo concreto per la tutela della collettività e motivo di grande allarme sociale tra i cittadini”. Un dato che è stato utile alla Stampa per titolare in modo allarmistico “In sei mesi 200 permessi: così i boss tornano liberi”. Ma che non trova - e non può trovare, dati i rigidi paletti imposti dalle norme - nessun riscontro nella realtà.
I dati del ministero parlano di 35.486 permessi concessi nel 2025 a tutta la popolazione carceraria, senza distinzione di categoria. Ma per capire chi e come può avere accesso a tali permessi basta guardare al primo intervento legislativo del governo Meloni: quello che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, superava il requisito della collaborazione (dichiarato incostituzionale) per ottenere i permessi con paletti ancora più rigidi. Una norma che l’esecutivo rivendicò come massima prova d’attenzione contro le mafie.
Non ci sono, dunque, boss in libertà per gentile concessione dello Stato. Nelle tabelle ufficiali dei permessi premio, la cifra totale si riferisce quasi integralmente a detenuti del circuito di Media sicurezza (reati comuni). La confusione, probabilmente, riguarda un’errata assimilazione del 41 bis al 4-bis, regime previsto per i reati ostativi, che prevede una prima fascia dove ci sono soggetti condannati per reati di criminalità organizzata per i quali l’accesso ai permessi premio è soggetto a una procedura rigorosissima, introdotta dalla legge 199 del 2022. I permessi di necessità, concedibili a tutti, sono viceversa limitati a pochissimi casi isolati per motivi gravissimi (articolo 30 O.P.), uscite temporanee e straordinarie concesse per eventi tassativi (come l’imminente pericolo di vita di un familiare stretto o ricoverato in gravi condizioni) e sempre sotto stretta sorveglianza armata, annullando il rischio di una circolazione libera o priva di vigilanza sul territorio.
La procedura prevede una serie di accertamenti, tra i quali anche il parere della Direzione nazionale antimafia e della Dda competente, i quali hanno 90 giorni di tempo per esprimerli. Non si tratta solo di un parere sulla pericolosità e sulla possibilità di ripristinare contatti a rischio, ma arriva anche all’esito di indagini patrimoniali per stabilire se il detenuto abbia anche degli interessi economici, se possa riallacciare rapporti con le famiglie di appartenenza eccetera. Dopodiché il detenuto deve fare una prospettazione molto rigida del suo comportamento, della revisione critica, del fatto che abbia in qualche modo, anche senza collaborare, compreso la gravità delle sue azioni.
“È una procedura molto rigorosa. Ed escludo con quasi assoluta certezza che ci sia stato del lassismo - continua Bortolato -. Tali permessi, tra l’altro, quasi mai vengono concessi nei territori di appartenenza, almeno all’inizio. La prima volta generalmente viene concesso nei pressi dell’istituto di detenzione, in un’associazione di volontariato, per incontrare i familiari per poche ore. Poi, se procede il percorso trattamentale, il magistrato, nella sua discrezionalità, può anche concedere un permesso per incontrare la famiglia nei territori di origine. Ma ci sono sempre rigide prescrizioni, controlli e sono avvisate le forze dell’ordine. Il pericolo che ci possano essere contatti indesiderati è abbastanza remoto”.
L’ultima cosa fondamentale è che tutti i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono comunicati al procuratore della Repubblica, il quale può impugnarli davanti al Tribunale di Sorveglianza e poi davanti alla Cassazione. “Se si pensa che il magistrato abbia agito con leggerezza, il pubblico ministero - magari su impulso della Dna o della Dda competente - può adire il Tribunale. In quel caso il permesso non viene eseguito e si blocca. È poi possibile il ricorso per Cassazione, quindi ci sono tre gradi di giudizio per ogni permesso premio. Non mi risulta, però, che ci siano state impugnazioni di questo tipo da parte delle procure se non in rarissimi casi”. Cosa che, dunque, ridimensiona moltissimo l’allarme.
Le cronache giocano sul filo dell’ambiguità: il parere delle Dda e della Dna, si legge, spesso richiede più tempo del necessario che trascorrerebbe senza alcuna risposta. Ma ciò, sottolinea Bortolato, semplicemente non è vero: “Ci sono tre mesi di tempo. E il parere - non vincolante - arriva sempre”. Insomma, nessun allarme. Nessun caso concreto a cui ancorarsi - come il falso allarme lanciato all’epoca del Covid - per cavalcare una polemica inesistente. “Noi applichiamo le leggi esistenti - conclude Bortolato -. Nessuno può impedire al Parlamento di modificare le norme. Ma qualunque legge non potrà non tenere conto della sentenza della Corte costituzionale e anche delle pronunce della Corte di Strasburgo che hanno stabilito che i requisiti non possono mai consistere esclusivamente nella collaborazione con la giustizia”. Gli indici introdotti nel 2022 sono in realtà molto più pregnanti. Perché la proclamazione e la dimostrazione nei fatti, anche attraverso le condotte riparatorie, di un’avvenuta presa di consapevolezza, le condotte di vita anteriori e la dimostrazione di non avere interessi economici né propri né dei propri familiari, sono requisiti per i quali ci sono istruttorie molto approfondite, molto più significativi rispetto a una mera collaborazione.
Sul tema sono intervenuti anche gli avvocati Maria Brucale, Ladislao Massari, Michele Passione, Valentina Alberta, Antonella Calcaterra, Alessandro Ricci, Annamaria Alborghetti, Maria Teresa Pintus, Rosaria Manconi, Laura Cesaris e Stefania Amato che hanno condannato “con la massima fermezza la violenta campagna mediatica che sta intossicando il dibattito pubblico”, un atto “di pura mistificazione, orchestrato unicamente per scatenare un panico sociale artificioso” che “mina la fiducia nelle istituzioni giudiziarie e calpesta i principi costituzionali fondanti della nostra civiltà del diritto”.
Gli avvocati hanno ribadito il “blocco totale e inderogabile” di legge che esclude tassativamente qualsiasi beneficio ai boss a 41 bis, nonché lo “sbarramento istruttorio d’acciaio che azzera qualsiasi automatismo o concessione superficiale” per i detenuti ostativi. “La pena non può ridursi a una vendetta di Stato - continua il documento -. Se la detenzione conserva una funzione costituzionale e umana, è perché deve puntare alla riabilitazione dell’individuo”. I legali dicono anche no alla “sciagurata ipotesi di accentrare le decisioni sui permessi in capo al Tribunale di Sorveglianza in composizione collegiale”, un assetto che “condannerebbe la giustizia alla paralisi totale: in uffici già stremati da strutturali carenze di personale e risorse, questa scelta congelerebbe i diritti dei ristretti, distruggendo ogni prospettiva di riabilitazione e facendo crollare l’intero sistema della giurisdizione di sorveglianza”.