19/05/2026
LICENZIAMENTO VIA MAIL ORDINARIA: VALIDO SE IL CCNL NON PREVEDE L'INEFFICACIA
👨🏻⚖️Con l'ordinanza n. 13731 dell'11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito la validità di un licenziamento comunicato tramite posta elettronica ordinaria, anche a fronte di una diversa previsione del contratto collettivo.
🔍Nel caso esaminato, un lavoratore aveva impugnato il recesso datoriale sostenendone la nullità, poiché l'art. 79 del CCNL di settore (Legno e Arredamento) prescriveva, per le sanzioni disciplinari, la comunicazione a mezzo raccomandata a.r., a mano o PEC.
⚖️La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, operando una netta distinzione tra la forma dell'atto di licenziamento e le modalità della sua comunicazione.
🖊️Il requisito della forma scritta, imposto a pena di inefficacia dall'art. 2 della L. n. 604/1966, attiene alla validità del negozio giuridico.
✔️ La clausola del CCNL, invece, si limita a regolare la fase successiva della comunicazione, ovvero le modalità con cui l'atto, già validamente formato per iscritto, viene portato a conoscenza del destinatario.
📌Secondo la Corte, tale previsione non costituisce una "forma convenzionale" ai sensi dell'art. 1352 c.c., la cui violazione comporterebbe la nullità dell'atto.
▪️Di conseguenza, in assenza di un'espressa sanzione di inefficacia nel CCNL per l'utilizzo di mezzi diversi, la comunicazione del licenziamento avvenuta tramite mail ordinaria, se idonea a raggiungere il suo scopo, deve ritenersi pienamente valida.
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