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Work-in-progress la tutela dell’ambiente, la salute pubblica, la difesa del territorio, la corretta applicazione de Art.1. Art. 2. Art. 3. Carattere volontario. Art.4. ecc..

STATUTO DEL “ COMITATO LIBERI CITTADINI ”
Denominazione, sede e scopi. E’ costituito, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, il Comitato Cittadino denominato “COMITATO LIBERI CITTADINI PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL’AMBIENTE” di seguito nominato per brevità “Comitato”. Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto delle leggi nazionali, region

ali ecc. Il Comitato ha sede nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), presso l’abitazione privata del Presidente in carica; la variazione della sede potrà essere disposta semplicemente dal Consiglio Direttivo. La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 20, è a tempo indeterminato. Il Comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte maggiormente consapevoli sul territorio sul quale opera, come attivo operatore in merito a:
• la tutela dell’ambiente,
• la salute pubblica,
• la difesa del territorio,
• la corretta applicazione della norme comunali, regionali e statali,
• la maggiore aggregazione dei cittadini,
Questo Comitato persegue la chiarezza e comprensibilità degli atti pubblici con ogni mezzo necessario, per la corretta gestione del territorio. Il Comitato si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, salvo differenti disposizioni in tema di leggi. Qualora risultasse necessario, in ossequio alla realizzazione dei soli scopi istituzionali, di attribuire ai soci fondatori una forma di remunerazione economica ai loro esborsi, tali eventuali attribuzioni sarebbero regolate dalla vigente legislazione legge Italiana. Il Comitato ha carattere volontario, apolitico, apartitico, aconfessionale, senza differenze di razza e non ha scopo di lucro. Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati.

09/08/2026

**Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) — una sintesi**

L'AI Act è entrato in vigore nell'agosto 2024, con applicazione progressiva fino al 2027. È il primo tentativo al mondo di regolamentare l'intelligenza artificiale con una legge orizzontale (vale per tutti i settori, non solo per uno).

**La logica**: classificare i sistemi AI per livello di rischio.
- *Vietato*: manipolazione subliminale, social scoring, sorveglianza biometrica di massa in tempo reale, scraping indiscriminato per database facciali.
- *Alto rischio*: sistemi usati in ambiti sensibili — selezione del personale, credit scoring, sanità, giustizia, infrastrutture critiche — con obblighi pesanti (gestione del rischio, documentazione tecnica, supervisione umana, certificazione).
- *Rischio limitato*: obbligo di trasparenza — se interagisci con un chatbot o vedi un deepfake, deve essere dichiarato.
- *Rischio minimo*: nessun obbligo specifico (la maggior parte degli usi quotidiani).

**Cosa mi convince**: l'idea di graduare gli obblighi in base al danno potenziale invece di trattare tutto allo stesso modo è sensata. Le "sandbox normative" per sperimentare senza subito tutto l'apparato di conformità sono una buona intuizione. E il meccanismo dei Codici di Condotta (quello che Anthropic, OpenAI, Google e altri hanno firmato a luglio 2025) permette ai grandi provider di dimostrare conformità senza aspettare anni di standard tecnici — pragmatico.

**Cosa mi convince meno**:
1. La soglia di "rischio sistemico" è ancorata alla potenza di calcolo usata per addestrare un modello — ma l'efficienza degli algoritmi migliora più in fretta della norma: un modello piccolo può presto eguagliare un frontier model senza avvicinarsi a quella soglia.
2. Diverse eccezioni sono discrezionali quanto basta da generare incertezza interpretativa — e l'incertezza genera compliance difensiva costosa senza reale beneficio.
3. L'ufficio centrale di enforcement (l'AI Office) è piccolo rispetto alla portata del mercato dei 27 Stati membri — rischio di applicazione a macchia di leopardo.

**Il confronto interessante**: USA e UK hanno scelto un approccio diverso — niente legge orizzontale nuova, si applica il diritto esistente (privacy, antidiscriminazione, tutela consumatore) caso per caso tramite le agenzie di settore. Più agile, meno prevedibile. L'UE ha scelto stabilità a scapito della velocità — è uno dei motivi per cui si parla di rallentamenti nel rilascio di prodotti AI in Europa da parte di diverse aziende di frontiera.

**In una riga**: impianto concettualmente giusto, esecuzione appesantita da soglie tecniche fragili e capacità di enforcement sottodimensionata rispetto all'ambizione — la vera prova sarà nei prossimi 2-3 anni, quando vedremo se l'AI Office riesce davvero a far rispettare la norma o se resta più simbolica che effettiva.

07/08/2026
28/03/2026

Il numero due del mondo ha superato il tedesco, n.4 del ranking in un'ora e 53 minuti

10/03/2026

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