14/03/2026
Il giudice italiano alla ricerca di «credenziali accusatorie credibili»
di Aldo Franceschini
Che significa «cultura della giurisdizione»?
Si tratta di un’espressione sistematicamente sventolata dai sostenitori del No, i quali lamentano che il pubblico ministero la “perderebbe” se fosse separato dal giudice e che, in tal modo, scivolerebbe in una “dimensione” di minore sensibilità per le garanzie dei cittadini.
Anzi, egli diverrebbe addirittura “pericoloso” per la tenuta delle stesse.
Lasciando perdere quest’ultimo slogan (che suona più o meno così: sono un magistrato della Repubblica italiana e sono naturalmente portatore di istinti liberticidi, se mi separi dal giudice, perdo qualsiasi freno inibitorio e divento estremamente pericoloso per tutti), privo di qualsiasi dignità argomentativa, vale la pena riflettere sul significato di questa espressione che potrebbe apparire, in prima battuta, “esoterica”.
In realtà è piuttosto intuitivo:
la «cultura della giurisdizione» indica l’insieme dei valori di cui sono portatori, in un dato momento storico, i protagonisti della giurisdizione in senso stretto (i giudici) nell’esercizio della loro funzione.
E allora, per testare se il giudice italiano ne esprima una virtuosa, dovremmo anzitutto considerare le tendenze emergenti dai provvedimenti giudiziari (specie della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, poste al vertice della giurisdizione), che rappresentano il prodotto istituzionale della loro attività, e dai comportamenti processuali tenuti nel quotidiano esercizio della funzione.
Subito dopo dovremmo chiederci se il quadro che ne viene fuori risulti confacente al modello culturale tracciato dalla Costituzione repubblicana per il giudice penale (dunque, terzietà, imparzialità, presunzione di non colpevolezza, contraddittorio nella formazione della prova come regola più affidabile per accertare i fatti dedotti in giudizio, etc., il tutto in una dimensione “personalistica”, che pretende massima espansione dei diritti individuali del cittadino rispetto alle invasioni della pubblica autorità).
Ebbene, scrutando l’orizzonte della nostra giustizia penale, ci tocca fare i conti con diffuse e risalenti tendenze a:
utilizzare per la decisione i risultati delle attività di indagine compiuti unilateralmente dal pubblico ministero;
ridurre drasticamente l’oralità, recuperando il processo scritto di memoria inquisitoria;
dichiarare inammissibili le impugnazioni dell’imputato (soprattutto in Cassazione);
considerare irrilevanti le nullità processuali (che garantiscono il rispetto dei diritti del cittadino coinvolto nella vicenda giudiziaria);
sterilizzare l’inutilizzabilità (che garantisce la legalità dell’acquisizione probatoria);
presumere l’attendibilità dei testimoni e, in particolare, della persona offesa dal reato.
Una cultura che ha abbracciato appieno le tendenze efficientiste, a scapito della qualità delle decisioni.
Per non parlare dei comportamenti processuali del giudice che si risolvono in “ostruzionismo” al controesame dei testi di accusa da parte del difensore che cerchi di dimostrarne l’inattendibilità e in “interventismo” praticato durante l’esame dei testimoni e volto faziosamente a consolidare l’ipotesi dell’accusa.
Come anche la malcelata brama ad acquisire gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con le note “spinte gentili” rivolte alle parti affinché concordino per farle transitare nel fascicolo del giudice.
Tutti atteggiamenti che mortificano lo spirito del contraddittorio nella formazione della prova quale tratto saliente di un processo di stampo accusatorio e che tradiscono, miseramente, il principio di imparzialità del giudice.
Eppure nessun giudice, in un convegno o in altre occasioni di confronto scientifico o formativo, rinnegherà mai, a parole, quei princìpi.
Questo, però, non sorprende chi conosca la storia della procedura penale in Italia e sappia che la magistratura ha sempre manifestato una posizione ostile rispetto alla svolta culturale del Codice Vassalli del 1988, impietosamente certificata dalle questioni di incostituzionalità sollevate all’indomani della sua entrata in vigore ed esitate nelle pronunce reazionarie della Corte costituzionale del 1992 che segnarono il c.d. rigurgito inquisitorio e costrinsero, nel 1999, il legislatore costituzionale a introdurre il “giusto processo” nell’art. 111 della Costituzione per mettere al riparo i princìpi fondanti un modello processuale ispirato a valori liberali e democratici.
Ostilità che, banalmente, è frutto non solo dello spirito conservatore che alberga in ogni ceto sociale privilegiato, ma anche (e soprattutto) del retaggio derivante dalla promiscuità delle carriere (di matrice autoritaria) e da un sistema di reclutamento di tipo burocratico (di matrice napoleonica), che l’ha sempre fatta sentire a suo agio con un modello processuale di ispirazione inquisitoria.
Dal 1988 i magistrati hanno sempre vissuto con l’accusatorio sulle labbra e l’inquisitorio nel cuore (Massimo Nobili docet).
Ed è sempre la storia a insegnare che nella promiscuità delle «culture», tra quella repressiva di cui è fisiologicamente portatore l’organo accusatore e quella garantista che dovrebbe permeare l’animo dell’organo decisore, è sempre la prima a contaminare la seconda, e non viceversa (Tullio Padovani docet).
Anche perché in fondo, la prima finisce per assecondare l’istinto dell’essere umano, che, a fronte di un torto commesso, reclama la punizione di un responsabile ad ogni costo, mentre la seconda esige la metabolizzazione di un abito mentale estremamente razionale.
E allora la separazione delle carriere rappresenta l’indispensabile presupposto per costruire, in un orizzonte temporale di alcuni anni, un’autentica «cultura della giurisdizione», virtuosamente ispirata ai valori razionali e contro-intuitivi tracciati dalla nostra Costituzione per la giustizia penale.
Indispensabile anche per realizzare un’effettiva specializzazione nell’esercizio delle diversissime funzioni cui sono rispettivamente chiamati giudice e pubblico ministero (Giovanni Falcone docet).
Solo allora il giudice italiano potrà esibire «credenziali accusatorie credibili» (parafrasando Angelo Panebianco), coerenti con il nostro modello processuale che pretende, in un’ultima analisi, la sua assoluta indifferenza rispetto all’esito del processo (Vincenzo Maiello docet).
In questo percorso palingenetico potrebbe anche fiorire una rinnovata dimensione etica della «dolorosa necessità» del giudicare, favorendo il ripudio di quella visione autoreferenziale, quasi ieratica, che conduce a considerare gli errori giudiziari un mero effetto collaterale, un accidente che non può certo macchiare la toga di chi amministra la Giustizia in nome di … un concorso pubblico (Leonardo Sciascia docet).