03/06/2026
Con l’ordinanza n. 16214 la Cassazione afferma il principio che sono inutilizzabili le immagini acquisite dalle telecamere installate in azienda a fini disciplinari se, a monte, non vi è un fondato sospetto di illeciti dimostrato dal datore di lavoro.
La parte datoriale ha la possibilità di effettuare legittimamente i controlli c.d. difensivi, ossia quei controlli diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti anche se ciò si verifica durante la prestazione lavorativa.
L’onere della prova del “fondato sospetto” della commissione di illeciti da parte del dipendente ricade sul datore di lavoro. In mancanza di tale prova le immagini non sono utilizzabili a fini disciplinari.
Una dipendente della Società Gilas s.r.l. addetta al supermercato IL CASTORO sito a Guidonia Montecelio (Roma) era stata licenziata per giusta causa, conseguente alla contestazione disciplinare del 22 giugno 2023 con cui le era stato addebitato di aver mangiato prodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, di aver messo a rischio di contaminazione le materie prime ivi presenti, di non aver indossato i guanti obbligatori e di non essersi lavata le mani dopo aver mangiato. Ciò in molteplici occasioni elencate dalla Società. Tali addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delle telecamere presenti.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo l’illegittimità dei controlli datoriali effettuati mediante le videocamere installate dall’agenzia investigativa, con conseguente inutilizzabilità delle immagini irregolarmente estratte, non essendo stato stipulato un accordo collettivo né essendo intervenuta l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Il tutto in assenza di un “fondato sospetto”. Deduceva di avere sempre pagato quanto consumato, recandosi alla cassa al termine del turno di lavoro. Allegava che l’illegittima condotta datoriale le aveva causato uno stato di ansia generalizzata con danni esistenziali e morali. Ricorreva pertanto al Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del licenziamento e la condanna della Società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno esistenziale, all’immagine e alla personalità morale.
Il Tribunale rigettava la domanda evidenziando che le videocamere erano state installate a seguito di “fondati sospetti” di condotte illecite poste in essere dai dipendenti.
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