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Con l’ordinanza n. 16214 la Cassazione afferma il principio che sono inutilizzabili le immagini acquisite dalle telecame...
03/06/2026

Con l’ordinanza n. 16214 la Cassazione afferma il principio che sono inutilizzabili le immagini acquisite dalle telecamere installate in azienda a fini disciplinari se, a monte, non vi è un fondato sospetto di illeciti dimostrato dal datore di lavoro.
La parte datoriale ha la possibilità di effettuare legittimamente i controlli c.d. difensivi, ossia quei controlli diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti anche se ciò si verifica durante la prestazione lavorativa.
L’onere della prova del “fondato sospetto” della commissione di illeciti da parte del dipendente ricade sul datore di lavoro. In mancanza di tale prova le immagini non sono utilizzabili a fini disciplinari.
Una dipendente della Società Gilas s.r.l. addetta al supermercato IL CASTORO sito a Guidonia Montecelio (Roma) era stata licenziata per giusta causa, conseguente alla contestazione disciplinare del 22 giugno 2023 con cui le era stato addebitato di aver mangiato prodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, di aver messo a rischio di contaminazione le materie prime ivi presenti, di non aver indossato i guanti obbligatori e di non essersi lavata le mani dopo aver mangiato. Ciò in molteplici occasioni elencate dalla Società. Tali addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delle telecamere presenti.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo l’illegittimità dei controlli datoriali effettuati mediante le videocamere installate dall’agenzia investigativa, con conseguente inutilizzabilità delle immagini irregolarmente estratte, non essendo stato stipulato un accordo collettivo né essendo intervenuta l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Il tutto in assenza di un “fondato sospetto”. Deduceva di avere sempre pagato quanto consumato, recandosi alla cassa al termine del turno di lavoro. Allegava che l’illegittima condotta datoriale le aveva causato uno stato di ansia generalizzata con danni esistenziali e morali. Ricorreva pertanto al Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del licenziamento e la condanna della Società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno esistenziale, all’immagine e alla personalità morale.
Il Tribunale rigettava la domanda evidenziando che le videocamere erano state installate a seguito di “fondati sospetti” di condotte illecite poste in essere dai dipendenti.

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📚 Cassazione | Licenziamento comunicato via email ordinaria: validità confermataCon l’ordinanza n.13731 dell’11 maggio 2...
27/05/2026

📚 Cassazione | Licenziamento comunicato via email ordinaria: validità confermata

Con l’ordinanza n.13731 dell’11 maggio 2026 la Cassazione ha affermato il seguente principio :” La modalità con cui avviene la comunicazione del recesso datoriale, in mancanza di espressa previsione del CCNL, non può mai incidere sulla validità del licenziamento inteso quale negozio giuridico unilaterale formato per iscritto”. Poiché il licenziamento è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, ciò che conta è la conoscenza dello stesso da parte del lavoratore, a prescindere dalle modalità con cui tale conoscenza è avvenuta. La validità del licenziamento è disciplinata dall’art. 2 della legge n.604/1966 che prevede unicamente la necessaria forma scritta.

Un lavoratore era stato assunto alle dipendenze di ALPI Spa con qualifica di operaio e mansioni di tecnico manutentore ai sensi del CCNL legno e arredamento ed era stato distaccato in Camerun presso una società consorziata. A un certo punto la Società gli aveva preannunziato la soppressione del suo posto di lavoro. Quindi aveva disposto il suo trasferimento in Italia a decorrere dal 31/12/2020 con cessazione dei trattamenti retributivi ed i benefits goduti all’estero.

Egli aveva contestato tale cessazione ritenendo trattarsi di elementi retributivi ormai entrati definitivamente a fare parte del suo trattamento economico e minacciando di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In data 12/01/2021 gli era stata comunicata una contestazione disciplinare a cui, dopo le giustificazioni del 16/01/2021, era seguito il licenziamento del 19/01/2021 comunicato a mezzo email presso il suo indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Il lavoratore impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Forlì per ottenerne la declaratoria di nullità e/o illegittimità sia per difetto di forma convenzionale prevista dal CCNL sia per il suo carattere ritorsivo. Il Tribunale rigettava l’impugnazione e successivamente la Corte d’Appello di Bologna rigettavano il reclamo proposto dal lavoratore.

La Corte d’Appello ricordava che l’art. 79 del CCNL prevede che tutte le sanzioni devono essere comunicate al lavoratore tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Tuttavia l’inefficacia del licenziamento è collegata dalla legge 604/1966 solo alla mancanza della forma scritta mentre il CCNL nulla prevede nel caso in cui il licenziamento redatto in forma scritta sia comunicato in modo diverso da quelli previsti.

Per la validità del licenziamento è sufficiente la forma scritta mentre il CCNL attiene al diverso profilo della sua comunicazione : quando il mezzo di comunicazione scelto dal datore di lavoro ha raggiunto il suo scopo non sussiste alcuna conseguenza. Quanto all’addebito disciplinare secondo la Corte sussiste la lesione del rapporto fiduciario sufficiente a giustificare il licenziamento.

📢 TRASPORTI E INDUSTRIA IN SARDEGNA: UN MOMENTO DRAMMATICOMentre il settore industriale sardo attraversa una tempesta se...
14/05/2026

📢 TRASPORTI E INDUSTRIA IN SARDEGNA: UN MOMENTO DRAMMATICO
Mentre il settore industriale sardo attraversa una tempesta senza precedenti, con i comparti Chimico e Metalmeccanico che lottano per la sopravvivenza, arrivano analisi pesanti sul futuro dei nostri aeroporti che non possono lasciarci indifferenti.

Circola in queste ore un’inchiesta molto dettagliata del gruppo di contro-informazione che è l'acronimo di "𝐂ome 𝐆estire 𝐈 𝐋icenziamenti" che getta ombre pesanti sulla gestione sindacale della vertenza aeroportuale. Come UGL, leggiamo queste ricostruzioni con estrema preoccupazione.

📉 Una crisi che non risparmia nessuno
La nostra isola sta vedendo pezzi strategici della propria economia finire in mani private o scivolare verso l'incertezza. Quello che indigna non è solo la fragilità del sistema, ma l'atteggiamento di certi vertici sindacali che sembrano aver smarrito la missione originale di argine sociale.

🤔 Una riflessione necessaria per i lavoratori
Quello che più ci lascia amareggiati è vedere migliaia di lavoratori, che ogni giorno temono per il proprio posto di lavoro, continuare a dare mandato e fiducia a chi, negli anni, ha gestito queste partite con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti.

È possibile continuare a dare forza a chi non sembra più garantire una difesa netta degli asset pubblici?

𝑬̀ 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒊 𝒔𝒊 𝒎𝒖𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒓𝒂 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒈𝒖𝒊𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊?

🚩 Difendere la Sardegna
Il futuro della mobilità e delle industrie sarde non può essere una partita a scacchi giocata sulla testa dei lavoratori. Serve coerenza. Serve un sindacato che stia da una parte sola: quella di chi lavora.

Invitiamo tutti a leggere con attenzione l'analisi pubblicata da CGL (Come Gestire i Licenziamenti) per farsi un’idea propria su ciò che sta accadendo dietro le quinte degli scali sardi.

👉 Qui il link all'analisi completa: https://www.cglicenziamenti.it/aeroporti-sardi-e-cgil-lo-scandalo-della-speculazione/

Perché il sindacato non ferma il monopolio che si sta impossessando di tutti gli aeroporti della Sardegna? La verità sui soldi delle pensioni integrative investiti all'insaputa dei lavoratori contro i loro stessi interessi.

Incredibile ma vero. In un’azienda del settore marittimo, dopo un primo confronto sindacale, la direzione aziendale comu...
05/05/2026

Incredibile ma vero. In un’azienda del settore marittimo, dopo un primo confronto sindacale, la direzione aziendale comunica ufficialmente che CGIL, CISL e UIL hanno chiesto "tavoli separati". Il motivo? Non vogliono sedersi allo stesso tavolo con l’UGL.

Questa non è solo una sgarbo istituzionale, è un attacco frontale ai principi della nostra convivenza civile.

⚖️ Cosa dice la nostra COSTITUZIONE?
L'esclusione di una sigla sindacale regolarmente costituita e rappresentativa viola i pilastri del nostro ordinamento:

Articolo 3: Il principio di uguaglianza. Tutti i cittadini (e le loro associazioni) hanno pari dignità sociale senza distinzione di opinioni politiche o sindacali.

Articolo 18: La libertà di associazione. Discriminare un’organizzazione significa colpire il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente.

Articolo 39: La libertà di organizzazione sindacale. Non possono esistere sindacati "di serie A" e "di serie B" scelti a piacimento dalle altre sigle o dalla controparte datoriale.

🤔 Una domanda sorge spontanea...
Siamo abituati a vedere CGIL, CISL e UIL riempire le piazze gridando slogan sulla difesa dei diritti, sull'inclusione e sulla democrazia.

Ma di quali "diritti" parliamo se i primi a praticare la discriminazione e l'esclusione verso altri lavoratori e i loro rappresentanti sono proprio loro?

La democrazia non è un buffet dove si sceglie chi ha diritto di parola e chi no. Escludere l'UGL dal tavolo significa mancare di rispetto a migliaia di lavoratori che hanno scelto liberamente da chi farsi rappresentare.

La libertà sindacale è di tutti, o non è di nessuno.

@fanpiùattivi

Sulle quasi 200 organizzazioni sindacali che sottoscrivono gli oltre mille contratti depositati al CNEL, quelli sottoscr...
22/04/2026

Sulle quasi 200 organizzazioni sindacali che sottoscrivono gli oltre mille contratti depositati al CNEL, quelli sottoscritti da CGIL, CISL, UIL, UGL e Confsal coprono infatti la quasi totalità dei rapporti di lavoro nel settore privato.

L’Assemblea del CNEL ha approvato all’unanimità, nella seduta del 22 aprile 2026, il XXVII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Il documento è stato predisposto dalla Commissione dell’informazione presieduta dal consigliere Michele Tiraboschi e formata da component...

⚖️ DIRITTO DEL LAVORO: LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE È UN ATTO IMPRESCINDIBILECon la sentenza n. 3857 del 20 febbraio 20...
14/04/2026

⚖️ DIRITTO DEL LAVORO: LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE È UN ATTO IMPRESCINDIBILE
Con la sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026, la Cassazione ribadisce che la contestazione è un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto è l’atto che porta a conoscenza del dipendente l’addebito che gli viene mosso.

📢 Il principio espresso:
La contestazione mette il lavoratore in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni e pertanto deve escludersi che la mancata contestazione possa essere sanata tramite atti successivi pur facenti riferimento ai contenuti di fatto della contestazione stessa.

📖 IL CASO
Un dipendente della ASL Napoli Centro, licenziato per motivi disciplinari, ha proposto ricorso per far valere l’illegittimità del licenziamento.

Il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Napoli.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello (che ha accettato il ricorso della ASL).

Il dipendente ha fatto ricorso in Cassazione criticando principalmente il fatto che non aveva ricevuto la contestazione dell’addebito disciplinare.

✅ La Cassazione ha accolto il ricorso.

🔍 L'ANALISI DELLA CORTE
La Cassazione ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello ha richiamato alcune pronunce della Cassazione stessa dalle quali si ricaverebbe:

“che alcun termine specificamente previsto a pena di nullità del licenziamento è previsto dalla normativa in relazione ai termini e modalità della contestazione disciplinare dovendo relativizzarsi la fattispecie al caso concreto”.

Inoltre la Corte d’Appello ha riconosciuto che “per un errore nell’indirizzo del dipendente quest’ultimo non ha ricevuto tempestivamente la comunicazione della contestazione disciplinare che gli era stata inviata per ben due volte dall’Azienda”. Ma ha ritenuto irrilevante la circostanza visto che “comunque il dipendente ha poi ricevuto il contenuto della contestazione attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare potendosi pertanto difendere sulla base di tale conoscenza”.

📌 IL CHIARIMENTO DELLA SUPREMA CORTE
Al riguardo la Suprema Corte rileva come la questione sollevata dal dipendente concerne non già la tardività della contestazione disciplinare ma la sua assenza. Si tratta di fattispecie non assimilabili:

1️⃣ Contestazione tardiva: il dipendente è messo nelle condizioni di non potersi difendere adeguatamente in ragione dell’intervallo più o meno ampio trascorso dai fatti (difficoltà di reperire prove a discarico), ma non vede necessariamente compromessa la propria posizione.

2️⃣ Omessa contestazione: l’incolpato è posto in una posizione di radicale svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare che fa il suo corso senza che il dipendente possa replicare ad addebiti che neppure conosce.

07/04/2026

24/03/2026

Aperto l'archivio storico della UGL per i suoi 76 anni di attività sindacale.

Indirizzo

Via Del Redentore 66
Monserrato
09042

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