09/10/2026
La riforma della Magistratura Onoraria
La Riforma Organica della Magistratura Onoraria: Analisi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
L’assetto ordinamentale e giurisdizionale della magistratura laica ha registrato una profonda mutazione strutturale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 31 luglio 2017, n. 177) del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Tale intervento normativo, adottato in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, introduce una riforma sistematica della magistratura onoraria, delineando una nuova disciplina organica che investe le funzioni dei giudici di pace, l'istituzione dell'ufficio per il processo e il regime transitorio da applicarsi ai magistrati già in servizio.
1. Qualificazione delle figure e regime dell'incardinamento
Ai sensi dell'art. 1 del ridetto decreto, il legislatore definisce due figure apicali nell'ambito dell'organizzazione giurisdizionale laica:
Il Giudice Onorario di Pace (GOP): magistrato onorario incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace;
Il Vice Procuratore Onorario (VPO): magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, istituito ai sensi dell'art. 2 medesimo.
In ordine al status e al profilo temporale dell'incarico, la norma prevede un mandato quadriennale, rinnovabile entro il limite massimo e inderogabile di otto anni complessivi (anche non consecutivi). Onde salvaguardare la natura professionale o lavorativa dell'attività svolta dal giudicante onorario, l'impegno temporale richiesto non potrà eccedere le due giornate settimanali.
2. Disciplina delle incompatibilità
Il legislatore ha dettato rigidi presidi a tutela della terzietà e dell'imparzialità dell'organo giudicante, positivizzando talune precipue fattispecie di incompatibilità:
Attività in ambito bancario/assicurativo: sussiste incompatibilità per coloro che svolgano abitualmente attività professionale per conto di istituti creditizi, imprese assicuratrici o società di intermediazione finanziaria, estendendosi tale preclusione ai casi in cui detta attività sia esercitata, nel medesimo circondario, dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il secondo grado o dagli affini entro il primo grado.
Esercizio della professione forense: gli avvocati ed i praticanti abilitati non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nei mandamenti e circondari in cui esercitano la professione forense, estendendo il divieto ai casi in cui la medesima sia esercitata nel medesimo ambito da associati di studio, soci di società tra professionisti, coniugi, parti dell'unione civile, conviventi o parenti ed affini nei gradi sopra richiamati.
3. Estensione della competenza ratione materiae e ratione valoris
Il Capo X del testo normativo opera una sostanziale estensione della cognizione devoluta alla giurisdizione del Giudice di Pace:
Competenza per valore: nelle controversie aventi ad oggetto beni mobili, la soglia di valore viene elevata da 5.000 a 30.000 euro; per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, il limite edittale passa da 20.000 a 50.000 euro.
Materia condominiale ed immobiliare: viene attribuita la competenza per le cause in materia di condominio negli edifici (art. 71-quater disp. att. c.c.), unitamente a controversie di natura reale entro il valore di 30.000 euro (usucapione di beni immobili e diritti reali, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie).
Diritti reali, possesso ed espropriazione: la cognizione si estende a controversie su distanze e luci (con le eccezioni previste dagli artt. 905, 906 e 907 c.c.), stillicidio, acque, occupazione, invenzione, specificazione, unione, commistione, enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazione di regolamenti e delibere condominiali/comunitarie (artt. 1107 e 1109 c.c.), diritti ed obblighi del possessore nella restituzione ex art. 1148 e ss. c.c., nonché all'espropriazione forzata mobiliare (ove non riguardi beni posti a corredo dell'immobile).
Giudizio secondo equità: la soglia ex art. 113, comma 2, c.p.c. viene rideterminata sino a 2.500 euro (in luogo dei precedenti 1.100 euro), ad eccezione delle controversie scaturenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
4. Integrazione nell'Ufficio per il Processo e deleghe giurisdizionali
Oltre all'esercizio delle funzioni giudicanti autonome, il giudice onorario di pace potrà essere destinato all'Ufficio per il Processo istituito presso il Tribunale. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, la norma prefigura tre gradi di operatività:
Attività collaborativa e preparatoria: coadiuva il magistrato togato nello studio dei fascicoli, nella ricerca dottrinale e giurisprudenziale, e nella predisposizione delle minute dei provvedimenti (anche per i procedimenti a decisione collegiale).
Delega di specifiche attività istruttorie: ai fini della ragionevole durata del processo, il togato può delegare l'assunzione di prove testimoniali, il compimento dei tentativi di conciliazione, l'istruzione di procedimenti speciali (ex artt. 186-bis e 423, comma 1, c.p.c.) e la liquidazione dei compensi agli ausiliari.
Adozione di provvedimenti definitori: al GOP possono essere delegati provvedimenti decisori in specifiche materie, tra cui la volontaria giurisdizione (con esclusione del diritto di famiglia), il contenzioso previdenziale ed assistenziale, l'opposizione a provvedimenti amministrativi, le cause mobiliari fino a 50.000 euro, il risarcimento danni da circolazione stradale/marittima fino a 100.000 euro, e le assegnazioni di crediti nell'espropriazione presso terzi fino a 50.000 euro.
5. Efficacia temporale delle disposizioni
Sotto il profilo del diritto intertemporale, l'art. 32 del decreto differisce l'entrata in vigore del nuovo regime di competenze relative all'ampliamento della giurisdizione civile (art. 27 e art. 28) al 31 ottobre 2021, con talune specifiche disposizioni la cui efficacia è differita al 31 ottobre 2025.