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La riforma della Magistratura OnorariaLa Riforma Organica della Magistratura Onoraria: Analisi del D.Lgs. 13 luglio 2017...
09/10/2026

La riforma della Magistratura Onoraria

La Riforma Organica della Magistratura Onoraria: Analisi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
L’assetto ordinamentale e giurisdizionale della magistratura laica ha registrato una profonda mutazione strutturale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 31 luglio 2017, n. 177) del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Tale intervento normativo, adottato in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, introduce una riforma sistematica della magistratura onoraria, delineando una nuova disciplina organica che investe le funzioni dei giudici di pace, l'istituzione dell'ufficio per il processo e il regime transitorio da applicarsi ai magistrati già in servizio.

1. Qualificazione delle figure e regime dell'incardinamento
Ai sensi dell'art. 1 del ridetto decreto, il legislatore definisce due figure apicali nell'ambito dell'organizzazione giurisdizionale laica:

Il Giudice Onorario di Pace (GOP): magistrato onorario incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace;

Il Vice Procuratore Onorario (VPO): magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, istituito ai sensi dell'art. 2 medesimo.

In ordine al status e al profilo temporale dell'incarico, la norma prevede un mandato quadriennale, rinnovabile entro il limite massimo e inderogabile di otto anni complessivi (anche non consecutivi). Onde salvaguardare la natura professionale o lavorativa dell'attività svolta dal giudicante onorario, l'impegno temporale richiesto non potrà eccedere le due giornate settimanali.

2. Disciplina delle incompatibilità
Il legislatore ha dettato rigidi presidi a tutela della terzietà e dell'imparzialità dell'organo giudicante, positivizzando talune precipue fattispecie di incompatibilità:

Attività in ambito bancario/assicurativo: sussiste incompatibilità per coloro che svolgano abitualmente attività professionale per conto di istituti creditizi, imprese assicuratrici o società di intermediazione finanziaria, estendendosi tale preclusione ai casi in cui detta attività sia esercitata, nel medesimo circondario, dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il secondo grado o dagli affini entro il primo grado.

Esercizio della professione forense: gli avvocati ed i praticanti abilitati non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nei mandamenti e circondari in cui esercitano la professione forense, estendendo il divieto ai casi in cui la medesima sia esercitata nel medesimo ambito da associati di studio, soci di società tra professionisti, coniugi, parti dell'unione civile, conviventi o parenti ed affini nei gradi sopra richiamati.

3. Estensione della competenza ratione materiae e ratione valoris
Il Capo X del testo normativo opera una sostanziale estensione della cognizione devoluta alla giurisdizione del Giudice di Pace:

Competenza per valore: nelle controversie aventi ad oggetto beni mobili, la soglia di valore viene elevata da 5.000 a 30.000 euro; per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, il limite edittale passa da 20.000 a 50.000 euro.

Materia condominiale ed immobiliare: viene attribuita la competenza per le cause in materia di condominio negli edifici (art. 71-quater disp. att. c.c.), unitamente a controversie di natura reale entro il valore di 30.000 euro (usucapione di beni immobili e diritti reali, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie).

Diritti reali, possesso ed espropriazione: la cognizione si estende a controversie su distanze e luci (con le eccezioni previste dagli artt. 905, 906 e 907 c.c.), stillicidio, acque, occupazione, invenzione, specificazione, unione, commistione, enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazione di regolamenti e delibere condominiali/comunitarie (artt. 1107 e 1109 c.c.), diritti ed obblighi del possessore nella restituzione ex art. 1148 e ss. c.c., nonché all'espropriazione forzata mobiliare (ove non riguardi beni posti a corredo dell'immobile).

Giudizio secondo equità: la soglia ex art. 113, comma 2, c.p.c. viene rideterminata sino a 2.500 euro (in luogo dei precedenti 1.100 euro), ad eccezione delle controversie scaturenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.

4. Integrazione nell'Ufficio per il Processo e deleghe giurisdizionali
Oltre all'esercizio delle funzioni giudicanti autonome, il giudice onorario di pace potrà essere destinato all'Ufficio per il Processo istituito presso il Tribunale. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, la norma prefigura tre gradi di operatività:

Attività collaborativa e preparatoria: coadiuva il magistrato togato nello studio dei fascicoli, nella ricerca dottrinale e giurisprudenziale, e nella predisposizione delle minute dei provvedimenti (anche per i procedimenti a decisione collegiale).

Delega di specifiche attività istruttorie: ai fini della ragionevole durata del processo, il togato può delegare l'assunzione di prove testimoniali, il compimento dei tentativi di conciliazione, l'istruzione di procedimenti speciali (ex artt. 186-bis e 423, comma 1, c.p.c.) e la liquidazione dei compensi agli ausiliari.

Adozione di provvedimenti definitori: al GOP possono essere delegati provvedimenti decisori in specifiche materie, tra cui la volontaria giurisdizione (con esclusione del diritto di famiglia), il contenzioso previdenziale ed assistenziale, l'opposizione a provvedimenti amministrativi, le cause mobiliari fino a 50.000 euro, il risarcimento danni da circolazione stradale/marittima fino a 100.000 euro, e le assegnazioni di crediti nell'espropriazione presso terzi fino a 50.000 euro.

5. Efficacia temporale delle disposizioni
Sotto il profilo del diritto intertemporale, l'art. 32 del decreto differisce l'entrata in vigore del nuovo regime di competenze relative all'ampliamento della giurisdizione civile (art. 27 e art. 28) al 31 ottobre 2021, con talune specifiche disposizioni la cui efficacia è differita al 31 ottobre 2025.

Audizione alla Camera della Confederazione dei Giudici di Pace:6 ottobre 2026Riapertura dei Tribunali minori: audizione ...
06/10/2026

Audizione alla Camera della Confederazione dei Giudici di Pace:

6 ottobre 2026
Riapertura dei Tribunali minori: audizione alla Camera della Confederazione dei Giudici di Pace: Riapertura dei Tribunali minori
Valorizzare la giustizia “minore”, includere nella Riforma anche gli uffici dei giudici di pace che con le aumentate competenze vedranno raddoppiare il carico di lavoro, e considerare la prossimità della giustizia come un presidio di legalità

Sara Occhipinti - Avvocato

Nella memoria della Confederazione dei Giudici di Pace in occasione dell’audizione alla Camera sul disegno di legge per la riapertura di alcuni tribunali minori, un appello a valorizzare la giustizia “minore”, a includere nella Riforma anche gli uffici dei giudici di pace che con le aumentate competenze vedranno raddoppiare il carico di lavoro, e a considerare la prossimità della giustizia come un presidio di legalità.

Si è tenuta il 3 giugno scorso l’audizione informale alla Commissione Giustizia della Confederazione dei giudici di pace, sul disegno di legge AC2646 che ridisegna le circoscrizioni giudiziarie dopo i tagli che hanno portato alla soppressione di sezioni distaccate e tribunali minori.

Il DDL presenta una lacuna significativa secondo gli esponenti della Confederazione, ampliando il novero solo di tribunali ordinari e procure della Repubblica, senza alcuna disposizione relativa agli uffici del Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace, articolazione fondamentale della giustizia di prossimità, tratta in Italia oltre un milione e duecentomila procedimenti civili l’anno e circa 250 mila procedimenti penali. Con l’aumento delle competenze, previsto dalla riforma della magistratura onoraria, si prevede un raddoppio del carico di lavoro, che avvicina i volumi a quelli dei tribunali ordinari.

La riforma del 2012- si legge nella relazione depositata dalla Confederazione- non ha prodotto i risparmi attesi, nè ha generato incrementi di produttività. Al contrario, i costi a carico dei Comuni sono progressivamente aumentati - per manutenzioni straordinarie, adeguamenti tecnologici, sostituzione di attrezzature - e molti enti locali versano oggi in situazioni di dissesto o pre-dissesto che rendono insostenibile il mantenimento degli uffici”. Un costo medio a carico dei comuni virtuosi (sono 199 gli uffici del GdP a carico dei Comuni) stimato dall’Associazione tra i 40 e i 60 milioni di Euro l’anno, mentre lo Stato incassa per i procedimenti civili iscritti davanti al Giudice di Pace circa 50 milioni di euro di contributi unificati e 20 milioni di Euro l’anno di diritti. Introiti destinati a raddoppiare con l’aumento delle competenze dei GdP, ma che non vengono devoluti ai comuni che mantengono gli uffici giudiziari.

L’associazione denuncia una palese disparità di trattamento: “i cittadini dei Comuni che mantengono l’ufficio a proprie spese pagano le tasse come tutti gli altri, devono farsi carico-attraverso le finanze comunali- di un servizio che, al pari della salute e della sicurezza dovrebbe essere garantito dallo Stato. Lo Stato per contro incassa i proventi del servizio senza sostenerne i costi”.

Tra le proposte lanciata dall’Associazione, quella di dare attuazione all’art. 116 comma 3 della Costituzione che prevede la possibilità di attribuire alle Regioni, con legge dello Stato, l’organizzazione della giustizia di pace, garantendo contestualmente il trasferimento delle risorse necessarie. In alternativa si potrebbero restituire ai Comuni i diritti di cancelleria per i servizi che effettuano a proprie spese, o distribuire agli stessi una quota del contributo unificato per coprire i costi di mantenimento degli uffici.

La memoria depositata alla Camera dalla Confederazione dei Giudici di Pace si conclude con una provocazione sul significato del termine “giustizia minore”. “Che cos’è la Giustizia minore? La domanda è in realtà mal posta. Per chi chiede giustizia, la propria questione è sempre importante e sempre importante lo è l’effettività dell’ordinamento, sottolineano gli esponenti della Confederazione, paragonando la “giustizia dei giudici di pace” a quella della vedova dei Vangeli, che getta nel tesoro del tempio solo due spiccioli, tutto quello che ha. Così è la giustizia detta “minore”: “Apparentemente modesta, trascurabile per chi misura l’importanza delle cose dal loro valore economico, ma in realtà più preziosa” -come l’obolo della vedova lodato da Gesù -“perché e quella che tocca la vita quotidiana dei cittadini, quella a cui si rivolge chi non ha mezzi per sostenere lunghe cause davanti ai tribunali, quella che-se manca- lascia intere comunità prive della presenza stessa dello Stato”.

L’appello finale alla Camera è quello a valutare la prossimità della giustizia come un presidio di legalità, segno tangibile della presenza dello Stato e della effettività del diritto di difesa, e come tale, non misurabile col bilancino del ragioniere. Fonte www.altalex.com
Cav.Dr. Franco Antonio Pinardi

Segretario Generale Confederazione Giudici Tributari-C.U.G.I.T. e Giudici di Pace-C.G.d.P.

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La magistratura onoraria rappresenta un pilastro fondamentale ma storicamente controverso dell'ordinamento giudiziario i...
29/09/2026

La magistratura onoraria rappresenta un pilastro fondamentale ma storicamente controverso dell'ordinamento giudiziario italiano. Pur garantendo quotidianamente la gestione di un'ampia quota del contenzioso civile e penale (tra giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), la categoria si trova da anni al centro di un complesso dibattito normativo, sociale e sindacale legato alle condizioni di lavoro, alle tutele previdenziali e alla precarietà dell'incarico.

Di seguito si propone una rielaborazione e un ampliamento del testo, dettagliando il contesto normativo, le criticità operative e le linee di intervento istituzionale emersi nel corso del confronto:

Incontro istituzionale sulla Magistratura Onoraria: prospettive di riforma e stabilizzazione
Nel corso del recente confronto istituzionale, le rappresentanze della categoria e la delegazione governativa hanno affrontato le questioni aperte riguardanti la gestione e l'assetto della magistratura onoraria, ponendo l'accento sull'improcrastinabile necessità di una riforma organica e strutturale.

Tra i punti cardine emersi dal tavolo di confronto:

1. Riconoscimento e stabilizzazione per i magistrati "post-2017"
Particolare attenzione è stata rivolta al destino dei magistrati onorari nominati o immessi nelle funzioni successivamente all'entrata in vigore della riforma Orlando (d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116). Tale provvedimento ha introdotto marcate disparità di trattamento rispetto al personale antecedente, limitando significativamente le tutele operative e retributive. È stata quindi ribadita la priorità di individuare un percorso di stabilizzazione dedicato anche a questa fascia di professionisti, per evitare nuove forme di precariato a termine e garantire continuità nell'amministrazione della giustizia.

2. Superamento dei limiti temporali di servizio e innalzamento dell'età anagrafica
Il Sottosegretario di Stato ha confermato la presentazione di specifici emendamenti normativi volti a superare alcune delle rigidità più penalizzanti previste dalla normativa vigente. In particolare, le proposte emendative mirano a:

Espungere il computo del servizio pregresso ai fini del raggiungimento del limite massimo complessivo di otto anni di esercizio della funzione onoraria, garantendo così una maggiore durata del rapporto e valorizzando l'esperienza professionale maturata sul campo.
Innalzare l'età massima d'esercizio da 65 a 70 anni, allineando il limite ordinamentale a quello già previsto per altre figure del comparto giustizia e consentendo di trattenere in servizio risorse esperte necessarie al sostegno dei ruoli giudiziari.

3. Equiparazione retributiva, previdenziale e assistenziale
Un ulteriore tema cruciale ha riguardato l'esigenza di superare l'attuale sperequazione economica e sociale. In forza del principio "a pari funzione corrisponde pari trattamento", è stata rappresentata la volontà di equiparare, sotto il profilo retributivo, fiscale e previdenziale, i magistrati onorari assunti post d.lgs. 116/2017 ai colleghi stabilizzati con regime di "non esclusività". Tali categorie svolgono infatti mansioni, turni e responsabilità sostanzialmente sovrapponibili all'interno degli uffici giudiziari.

In sintesi: i tre assi dell'intervento
Ambito di intervento Contenuto della proposta emendativa / richiesta Obiettivo Limiti di servizio Esclusione del servizio pregresso dal calcolo del tetto degli 8 anni Garantire continuità lavorativa ed evitare scadenze blocca- funzioni Limite di età Innalzamento dell'età pensionabile/di decadenza da 65 a 70 anni Mantenere nell'organico personale esperto e già formato Trattamento economico Equiparazione previdenziale e retributiva tra "post-2017" e "stabilizzati non esclusivisti "Eliminare disparità di trattamento a parità di mansioni svolte

Cav Dott. Franco Antonio Pinardi

Segretario a Confederazione Giudici di Pace CGdP

26/09/2026
Buongiorno a tutti.Pur intervenendo raramente nel dibattito, mi permetto di condividere una riflessione che nasce dall'e...
25/09/2026

Buongiorno a tutti.
Pur intervenendo raramente nel dibattito, mi permetto di condividere una riflessione che nasce dall'esperienza maturata in oltre un anno di servizio e dall'osservazione dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale riguardante la magistratura onoraria.
A mio avviso, nella fase presente, più che il ricorso a ulteriori iniziative di protesta, potrebbe risultare strategicamente più proficuo attendere gli sviluppi del contenzioso europeo concernente la cosiddetta riforma Orlando (D.Lgs. n. 116/2017), con particolare riferimento al tema dei compensi e, più in generale, alla compatibilità della disciplina italiana con i principi del diritto dell'Unione Europea in materia di tutela dei lavoratori, non discriminazione e adeguatezza del trattamento economico. Negli ultimi anni le istituzioni europee hanno più volte evidenziato criticità nella disciplina della magistratura onoraria e delle categorie assimilabili, rilevando possibili disparità di trattamento sotto il profilo retributivo, previdenziale e assistenziale rispetto a soggetti che svolgono funzioni analoghe. La stessa Commissione Europea ha recentemente contestato all'Italia disparità di trattamento nei confronti di figure giurisdizionali onorarie, richiamando le direttive europee sul lavoro a tempo parziale e sulle condizioni di lavoro.
In tale contesto, una eventuale pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovesse riconoscere l'incompatibilità di alcuni aspetti della disciplina vigente con il diritto europeo rappresenterebbe un elemento di straordinaria rilevanza. Non si tratterebbe soltanto di una vittoria sul piano dei principi, ma di un potenziale punto di svolta sotto il profilo negoziale e finanziario. Una declaratoria di illegittimità potrebbe infatti determinare l'apertura di migliaia di azioni giudiziarie finalizzate al recupero delle differenze retributive maturate negli anni precedenti, oltre alle ulteriori pretese connesse ai diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La recente giurisprudenza costituzionale ha già mostrato una crescente attenzione verso tali tematiche, riconoscendo la non rinunciabilità di determinati diritti di matrice europea da parte dei magistrati onorari.
È evidente che un simile scenario comporterebbe per l'Amministrazione un considerevole aggravio economico derivante non solo dagli eventuali arretrati da corrispondere, ma anche dai costi connessi al massiccio contenzioso che inevitabilmente seguirebbe. Proprio questa prospettiva potrebbe costituire un rilevante fattore di pressione istituzionale, rafforzando in modo significativo la posizione della categoria nella futura interlocuzione con il legislatore e con il Ministero.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di carattere strategico. Il termine del 30 ottobre 2027, coincidente con il previsto aumento delle competenze del Giudice di Pace, si avvicina rapidamente. Tale ampliamento delle attribuzioni giurisdizionali renderà ancor più evidente il ruolo essenziale svolto dalla magistratura onoraria nel funzionamento complessivo del sistema giudiziario. In altre parole, mentre aumentano responsabilità e carico di lavoro, permane aperta la questione della piena valorizzazione economica e professionale della categoria, circostanza che difficilmente potrà essere ignorata ancora a lungo dal decisore politico.
Non va infine trascurato il dato politico. L'approssimarsi della prossima tornata elettorale nazionale, indicativamente collocabile nel 2027, potrebbe incidere significativamente sulle scelte del legislatore. È noto che, nelle fasi pre-elettorali, le forze politiche tendono a prestare particolare attenzione a vertenze caratterizzate da un forte impatto sociale e da un elevato potenziale di consenso. Una categoria che garantisce quotidianamente una parte rilevante dell'attività giurisdizionale e che rivendica il riconoscimento di diritti già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni europee rappresenta certamente un interlocutore che nessun governo potrà agevolmente ignorare.
Per tali ragioni ritengo che il momento richieda, oltre alla legittima rivendicazione dei nostri diritti, una visione strategica di medio periodo. L'evoluzione della giurisprudenza europea, il possibile contenzioso risarcitorio, l'incremento delle competenze del Giudice di Pace e le imminenti dinamiche politiche potrebbero convergere nel creare condizioni significativamente più favorevoli rispetto a quelle attuali per ottenere risultati concreti e strutturali.
In definitiva, più che una fase di scontro, mi sembra una fase di attesa vigile e consapevole, nella quale il tempo potrebbe paradossalmente diventare il principale alleato della categoria.
Cav. Dott Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale C.G.d.P

Egregi ColleghiDesidero portare alla vostra attenzione un evento di altissimo profilo scientifico e internazionale, orga...
17/09/2026

Egregi Colleghi

Desidero portare alla vostra attenzione un evento di altissimo profilo scientifico e internazionale, organizzato dal nostro stimato collega, il Prof. Michel Emi Maritato. Si tratta del convegno internazionale "ROMA INCONTRA IL FUTURO", dedicato ai temi cruciali della pace, del dialogo e della libertà religiosa. Questo prestigioso simposio vedrà la partecipazione di illustri esperti, diplomatici e personalità del mondo accademico e istituzionale, impegnati in un confronto sinergico sulla geopolitica della pace e sulla tutela dei diritti umani. Il rilievo di questa iniziativa testimonia, ancora una volta, il costante impegno e l'eccellenza scientifica che il Prof. Maritato persegue nel promuovere il dialogo tra i popoli e le culture. L'evento si terrà il prossimo 28 settembre 2026, a partire dalle ore 15:00, presso l'IH Hotel Roma Z3 (Via Giorgio Perlasca 13/15, Roma). Considerata l'importanza istituzionale del convegno e la necessità di gestire rigorosamente gli accessi, invito tutti i colleghi desiderosi di partecipare a comunicare la propria adesione entro la giornata di oggi. Il rispetto di questa tempistica è fondamentale per consentirci di procedere tempestivamente con le procedure di accreditamento ufficiale. Certi del valore che la vostra presenza saprà conferire a questa importante giornata di studi, vi ringraziamo per la collaborazione. Cordiali saluti

La Segreteria Generale

La fatica silenziosa dei Giudici di PaceIn Italia esiste una magistratura che ogni giorno regge una parte enorme del sis...
09/09/2026

La fatica silenziosa dei Giudici di Pace
In Italia esiste una magistratura che ogni giorno regge una parte enorme del sistema giudiziario, ma che continua a muoversi in salita, contro ostilità politiche, resistenze culturali e una persistente mancanza di riconoscimenti: i Giudici di Pace.

Parliamo di professionisti che gestiscono quasi il 65% dei procedimenti civili, garantendo quella giustizia di prossimità che permette ai cittadini di avere risposte rapide, concrete, quotidiane. Una funzione indispensabile, riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale, ma ancora trattata come marginale da chi dovrebbe sostenerla.

Nonostante il carico crescente di lavoro, nonostante la complessità delle materie trattate, nonostante il ruolo essenziale che svolgono per la tenuta dell’intero sistema, i Giudici di Pace devono ancora lottare per ottenere ciò che ai magistrati ordinari è riconosciuto da sempre: tutele, diritti, dignità istituzionale.

La politica promette, rinvia, si divide.
La magistratura ordinaria spesso osserva con diffidenza.
E intanto questa categoria continua a garantire servizi fondamentali, spesso senza le garanzie minime che dovrebbero essere ovvie in uno Stato di diritto.

La verità è semplice:
senza i Giudici di Pace, la giustizia civile italiana collasserebbe.
Eppure, chi sostiene questa struttura portante deve ancora combattere per essere riconosciuto come tale.

Per questo la Confederazione Giudici di Pace – CGdP continua la sua battaglia: una battaglia di civiltà, di equità, di rispetto per una funzione che non può più essere ignorata.

Associati anche tu e sostieni questa causa.
Dare forza ai Giudici di Pace significa dare forza alla giustizia dei cittadini.

👉 www.giustiziadipace.it

Indirizzo

Via Giuseppe Ripamonti 66
Milan
20141

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Lunedì 09:00 - 12:30
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