23/02/2026
Il preliminare di compravendita, noto più comunemente come compromesso, rappresenta un accordo vincolante, che impegna le parti a finalizzare la transazione con il rogito e definisce le condizioni generali della vendita ( prezzo, modalità di pagamento, tempistica etc ). Se le tempistiche definite nel preliminare terminano senza la stipula del rogito, il contratto non si annulla in automatico. La parte adempiente ha infatti facoltà di inoltrare una diffida alla parte inadempiente affinché gli accordi vengano rispettati, oppure recedere dal contratto ( trattenendo la caparra se venditore, ottenendone il doppio se acquirente ) o optare per un risarcimento dei danni o per l’adempimento coattivo del contratto. I tempi pertanto stabiliti nell'accordo preliminare assumono rilevante importanza non solo per motivi logistici e organizzativi di rilascio immobile ma anche per definire per l'appunto i tempi entro cui effettuare verifiche, produrre documentazione utile al rogito, richiedere eventuale mutuo ed altro, ma anche per garantire la tutela legale in caso di inadempienze, riducendo i tempi "incerti" della trattativa ed evitando che l'accordo si protragga indefinitivamente. Oltre alla tempistica, il compromesso potrebbe specificare le modalità di estensione delle tempistiche in caso di imprevisti o ritardi amministrativi o, ancora, condizioni sospensive, come subordinare l’efficacia dell’accordo all’effettiva erogazione di un mutuo. A livello di legge, non esiste un tempo massimo tra compromesso e rogito, in base al principio dell’autonomia contrattuale la durata è infatti determinata liberamente dalle parti, tuttavia in assenza di una scadenza espressa nel compromesso il diritto a ottenere la stipula del rogito definitivo si prescrive in dieci anni e fermo restando l’obbligo di agire secondo buona fede. Se il preliminare è infine trascritto nei registri immobiliari, mantiene effetti verso terzi per un anno dalla data prevista del rogito, comunque non oltre tre anni dalla trascrizione stessa. Superato questo termine, la trascrizione perde efficacia e un’eventuale successiva vendita a terzi diventa pienamente opponibile all’acquirente originario, che non potrà più far valere la priorità derivante dal preliminare. È utile ricordare infine che, in qualsiasi momento, le parti hanno facoltà di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, purché le reciproche volontà vengano testimoniate in forma scritta.