Giuseppe Fotia-Consigliere Nazionale Fimaa

Giuseppe Fotia-Consigliere Nazionale Fimaa Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Giuseppe Fotia-Consigliere Nazionale Fimaa, Sindacato, Viale Boccetta, 15, Messina.

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Interessante giornata di approfondimento di una professione e di un mercato in continua evoluzione 🎯
05/06/2026

Interessante giornata di approfondimento di una professione e di un mercato in continua evoluzione 🎯

03/06/2026

“Investire su formazione, aggiornamento professionale e qualità del servizio - ha dichiarato Maurizio Pezzetta, Vicepresidente nazionale vicario - significa rafforzare l’intero comparto immobiliare e offrire maggiori garanzie ai consumatori”.

Presentata oggi alla Camera dei deputati la Proposta di Legge AS 1894, a prima firma del Senatore Maurizio Gasparri, che aggiorna in modo organico la normativa sulla professione di agente immobiliare, intervenendo sulla Legge 39/1989.

Un passaggio strategico per il futuro della categoria e per l’evoluzione del mercato, che punta a:

➡️ elevare la qualità professionale
➡️ rafforzare la tutela dei cittadini
➡️ contrastare l’abusivismo

La riforma introduce importanti novità novità in materia di formazione continua obbligatoria con crediti formativi certificati dalle associazioni di categoria firmatarie del CNEL, la presenza di agenti immobiliari esperti nelle commissioni d’esame camerali, l’introduzione di un percorso universitario dedicato per l’accesso alla professione, la previsione della forma scritta nell’esercizio dell’attività di mediazione, la possibilità di intermediare quote societarie immobiliari senza ulteriori abilitazioni, la facoltà di utilizzare un conto dedicato e segregato per la gestione tracciabile delle somme ricevute nelle trattative, e l’inquadramento dei servizi di Property management.

Un impegno condiviso dalla Consulta Interassociativa FIMAA–FIAIP–ANAMA, che ribadisce l’urgenza di modernizzare la professione e rafforzare il rapporto di fiducia tra operatori e consumatori.

Leggi il comunicato completo sul sito: https://fimaa.it/presentato-alla-camera-il-ddl-di-riforma-della-professione-di-agente-immobiliare/

Con la risposta 108 del 26 maggio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’agevolazione per l’acquisto del...
01/06/2026

Con la risposta 108 del 26 maggio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’agevolazione per l’acquisto della "prima casa" anche nel caso in cui l’immobile sia collabente, quindi censito in categoria catastale F/2 a condizione che detto immobile venga effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dall’acquisto ( termine entro il cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento ). Vale la pena ricordare che un immobile collabente è un fabbricato totalmente o parzialmente inagibile, caratterizzato da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Rientrano quindi in questa categoria i ruderi, gli edifici diroccati e gli immobili con gravi problemi strutturali, non abitabili o non agibili, e non recuperabili con semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. Con la risposta sopra richiamata l'AdE ha esaminato la recente evoluzione giurisprudenziale in tema e in particolare la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, che muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, ha riconosciuto l’accesso all’agevolazione prima casa anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2 suscettibile ad essere trasformato in casa di abitazione mediante interventi edilizi, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che si rendano nell’atto le dichiarazioni previste. Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.

La direttiva "case green" incide sull'Attestato di Prestazione Energetica ( APE ) e il 3 giugno 2026 con l'ufficiale ent...
27/05/2026

La direttiva "case green" incide sull'Attestato di Prestazione Energetica ( APE ) e il 3 giugno 2026 con l'ufficiale entrata in vigore del nuovo decreto verranno aggiornate le modalità di calcolo del certificato. Si tratta della revisione più importante degli ultimi dieci anni del sistema di certificazione energetica degli edifici, destinata a sostituire e aggiornare il precedente DM 26 giugno 2015, che fino ad oggi ha rappresentato il riferimento nazionale per il calcolo delle prestazioni energetiche degli immobili.
La novità principale è che non cambia il formato dell’APE, ma cambia profondamente il metodo tecnico con cui viene determinata la Classe Energetica dell’edificio. Nel nuovo attestato dovranno comparire informazioni molto più dettagliate sugli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, sulle fonti energetiche utilizzate e sulla capacità dell'edificio di reagire automaticamente ai segnali esterni per ottimizzare i consumi. Il nuovo APE europeo sarà molto più articolato rispetto a quello attualmente utilizzato in Italia. In particolare, la valutazione della prestazione energetica dell'edificio non si limiterà più principalmente ai consumi energetici, ma prenderà in considerazione numerosi altri elementi tra cui ad esempio:
• la presenza di ponti termici e la capacità termica delle strutture;
• l'efficienza dell'involucro edilizio;
• l'isolamento termico;
• i sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento;
• l'efficienza degli impianti;
• la predisposizione degli edifici alla gestione intelligente dei consumi;
• la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• i sistemi di accumulo energetico.

Gli APE già esistenti restano comunque validi, le nuove regole infatti si applicheranno a quelli emessi dopo il 29 maggio prossimo sia che essi siano elaborati per scadenza del precedente attestato, sia perché siano nuove certificazioni per vendita/locazioni, sia perché necessari a seguito di ristrutturazioni o interventi sugli impianti che modificano la prestazione energetica dell'edificio, oppure quando non vengano rispettati gli obblighi di manutenzione degli impianti termici.

L’IMU 2026 introduce diverse novità su aliquote, esenzioni e sconti per seconde case, immobili di lusso, aree edificabil...
25/05/2026

L’IMU 2026 introduce diverse novità su aliquote, esenzioni e sconti per seconde case, immobili di lusso, aree edificabili e alcuni fabbricati produttivi. Fermo restando quanto già previsto per la prima casa e date di scadenze pagamento, rispettivamente per l'acconto o pagamento in un'unica soluzione 16 giugno e per il saldo 16 dicembre, l'IMU 2026 si presenta con diverse novità anche se la struttura generale dell’imposta resta invariata. Nella fattispecie viene introdotto un nuovo sistema di elaborazione delle aliquote comunali, ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere, rendendo più agevole il calcolo per i contribuenti e riducendo il rischio di errori, uniformando le regole tra i vari Comuni e aumentando anche la trasparenza fiscale. Un’altra importante novità riguarda le nuove categorie di immobili che potranno beneficiare di aliquote più contenute rispetto a quella standard come gli immobili concessi in comodato; fabbricati inagibili o inabitabili; case non locate e non utilizzate; immobili turistici o case vacanza. Il bollettino IMU arriva direttamente casa precompilato pagabile tramite pagoPA o altri metodi. Uno dei cambiamenti più rilevanti per il 2026 è sicuramente la maggiore libertà riconosciuta ai Comuni nel decidere una riduzione dell’IMU fino al 50% per la seconda casa, a patto di rispettare alcune condizioni: in primis gli immobili non devono essere concessi in locazione né in comodato e in generale non devono produrre reddito, gli immobili devono essere utilizzati solo per periodi limitati durante l’anno quindi solo stagionalmente ma a livello personale. Il decreto ministeriale del 6 novembre 2025 ha previsto anche un aggiornamento del prospetto delle aliquote IMU differenziate in base a quanto stabilito dai singoli Comuni. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota base è pari all’8,6 per mille, mentre quella massima ordinaria non potrà superare il 10,6 per mille. Prevista altresì una soglia massima eccezionale che sale fino all’11,4 per mille, con possibilità in ogni caso di applicare delle riduzioni in determinati casi.
Oltre alle riduzioni e agli sconti che possono essere applicati con una certa autonomia dai singoli Comuni, restano numerose le esenzioni IMU si annoverano fra le principali: immobili adibiti ad abitazione principale o assimilabili alla prima casa, non di lusso e le relative pertinenze o in alcuni casi in presenza di affitto parziale; immobili occupati abusivamente ( previa denuncia alle autorità competenti ); terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ma anche i terreni situati in zone montane o isole minori; immobili dello Stato e degli enti pubblici destinati a finalità istituzionali.

E' stato approvato, con l'atteso Piano Casa, il pacchetto di misure per contrastare l'emergenza abitativa. L'obiettivo è...
20/05/2026

E' stato approvato, con l'atteso Piano Casa, il pacchetto di misure per contrastare l'emergenza abitativa. L'obiettivo è quello di incrementare l’offerta di alloggi attraverso un programma di riqualificazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e un pacchetto di interventi per promuovere l’edilizia integrata. In questo modo si vogliono rendere disponibili, complessivamente, circa 100mila alloggi in dieci anni a prezzi calmierati e con il dimezzamento di tutti gli oneri dei notai, ossia il dimezzamento del costo dell'atto di compravendita, dell'allocazione. Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri: edilizia residenziale pubblica; housing sociale e investimenti privati con un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da Invimit Sgr, delle risorse di derivazione europea e nazionale, l'attivazione degli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti, viene inoltre disposta la nomina di un commissario straordinario e istituito un Fondo di garanzia destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà, con la possibilità di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti. Anche le procedure di sfratto diventano più veloci sia in termini di notifica che di esecuzione e con l'introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso e una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice. Non poteva infine mancare la conferma del Fondo di garanzia per la prima casa riservato esclusivamente ai giovani fino a 36 anni, giovani e coppie con almeno un coniuge under 35, nuclei familiari con un unico genitore, con figli minori.

La crescente attenzione alla tutela degli acquirenti hanno reso la documentazione tecnica un passaggio preliminare fonda...
11/05/2026

La crescente attenzione alla tutela degli acquirenti hanno reso la documentazione tecnica un passaggio preliminare fondamentale quando si decide di vendere un immobile. In questo contesto, "l'accesso agli atti" ( procedura amministrativa che permette di consultare i faldoni inerenti le pratiche edilizie conservate negli archivi comunali e di verificare la corrispondenza tra quanto autorizzato nel tempo e lo stato reale dell'immobile, dalla licenza di costruzione originaria alle successive varianti, fino alle Scia, Cila o ai certificati di agibilità ) per vendere casa emerge come uno strumento indispensabile.

Per avviare la procedura, è necessario compilare il corretto modulo di accesso agli atti di edilizia privata messo a disposizione dallo sportello unico per l'edilizia (SUE) del proprio Comune. Grazie a questa procedura, il venditore o un suo delegato possono ricostruire la storia urbanistica di un appartamento, garantendo la certezza giuridica di quanto proposto in vendita. L'accesso agli atti per conformità urbanistica ( da non confondere con la conformità catastale che ha fini prevalentemente fiscali ) è infatti il passaggio che permette di verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e i titoli abilitativi rilasciati dal Comune, consentendo di vendere casa in totale sicurezza. Il costo dell'accesso agli atti di un immobile non è fisso: varia in base al Comune di appartenenza e alla complessità della ricerca. In linea generale, i costi, piuttosto esigui, si dividono in spese amministrative fisse e onorari professionali nel caso in cui il richiedente si dovesse affidare ad un tecnico ( la lettura e interpretazione dei fascicoli edilizi può essere infatti a volte complesso ). L'accesso agli atti non è libero a chiunque: può richiederlo solo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale legato all'immobile, fra questi il proprietario che ha sempre diritto ad accedere a tutta la documentazione edilizia e catastale del proprio immobile, ma anche il promissario che ha già firmato un contratto preliminare di compravendita ( la semplice intenzione di acquisto infatti non basta per dimostrare l'interesse concreto e superare le restrizioni sulla privacy ); un tecnico incaricato munito di delega firmata dal proprietario ma anche un'agente immobiliare anch'esso munito di delega scritta del proprietario.

Le modalità di accesso sono ben definite e disciplinate da apposite normative, può essere di tipo documentale (Legge 241/1990) modalità classica e più utilizzata un caso di compravendita o ristrutturazione e l'amministrazione ha solitamente 30 giorni per rispondere; accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013) che riguarda la trasparenza amministrativa. Può essere richiesto da chiunque senza motivazione, ma serve solo per documenti che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito web e non ha fatto, non è utile per le planimetrie di un appartamento privato e accesso civico generalizzato (FOIA - D.Lgs. 97/2016) anche questo libero e senza motivazione, ma è meno efficace per l'edilizia privata perché incontra forti limiti legati alla privacy dei terzi.

Il preliminare di compravendita, noto più comunemente come compromesso, rappresenta un accordo vincolante, che impegna l...
23/02/2026

Il preliminare di compravendita, noto più comunemente come compromesso, rappresenta un accordo vincolante, che impegna le parti a finalizzare la transazione con il rogito e definisce le condizioni generali della vendita ( prezzo, modalità di pagamento, tempistica etc ). Se le tempistiche definite nel preliminare terminano senza la stipula del rogito, il contratto non si annulla in automatico. La parte adempiente ha infatti facoltà di inoltrare una diffida alla parte inadempiente affinché gli accordi vengano rispettati, oppure recedere dal contratto ( trattenendo la caparra se venditore, ottenendone il doppio se acquirente ) o optare per un risarcimento dei danni o per l’adempimento coattivo del contratto. I tempi pertanto stabiliti nell'accordo preliminare assumono rilevante importanza non solo per motivi logistici e organizzativi di rilascio immobile ma anche per definire per l'appunto i tempi entro cui effettuare verifiche, produrre documentazione utile al rogito, richiedere eventuale mutuo ed altro, ma anche per garantire la tutela legale in caso di inadempienze, riducendo i tempi "incerti" della trattativa ed evitando che l'accordo si protragga indefinitivamente. Oltre alla tempistica, il compromesso potrebbe specificare le modalità di estensione delle tempistiche in caso di imprevisti o ritardi amministrativi o, ancora, condizioni sospensive, come subordinare l’efficacia dell’accordo all’effettiva erogazione di un mutuo. A livello di legge, non esiste un tempo massimo tra compromesso e rogito, in base al principio dell’autonomia contrattuale la durata è infatti determinata liberamente dalle parti, tuttavia in assenza di una scadenza espressa nel compromesso il diritto a ottenere la stipula del rogito definitivo si prescrive in dieci anni e fermo restando l’obbligo di agire secondo buona fede. Se il preliminare è infine trascritto nei registri immobiliari, mantiene effetti verso terzi per un anno dalla data prevista del rogito, comunque non oltre tre anni dalla trascrizione stessa. Superato questo termine, la trascrizione perde efficacia e un’eventuale successiva vendita a terzi diventa pienamente opponibile all’acquirente originario, che non potrà più far valere la priorità derivante dal preliminare. È utile ricordare infine che, in qualsiasi momento, le parti hanno facoltà di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, purché le reciproche volontà vengano testimoniate in forma scritta.

La legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune importanti novità anche in tema di applicazione cedolare secca. In partic...
16/02/2026

La legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune importanti novità anche in tema di applicazione cedolare secca. In particolare, sono state riviste le aliquote sugli affitti brevi. Premesso che la cedolare secca è un regime fiscale opzionale per chi affitta un immobile ad uso abitativo e consente di pagare un'imposta sostitutiva al posto dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura fissa, di norma pari al 21%, ridotta al 10% in alcuni casi specifici, come ad esempio nell'applicazione di un contratto a canone concordato in base agli accordi territoriali, la stessa è diffusa anche per gli affitti brevi, in particolare per gli immobili concessi in locazione per periodi inferiori a 30 giorni. L’ultima finanziaria ha previsto importanti novità proprio per questa categoria, intervenendo in particolare sulle aliquote in vigore al 1 gennaio che, saranno due per gli affitti brevi: aliquota al 21% riconosciuta solo per il primo immobile con contratto di affitto inferiore a 30 giorni e aliquota del 26% da applicare ai canoni derivanti dalla locazione del secondo immobile. Inoltre mentre fino al 31.12.2025, si poteva operare da privato fino a un massimo di 5 immobili locati, a partire dal 2026 si può fino a 2. Chi pertanto da quest’anno concede in locazione tre o più immobili, per periodi inferiori a 30 giorni, non potrà più beneficiare della cedolare secca. La sua attività, infatti, sarà considerata imprenditoriale e ciò comporterà l’ obbligo dell'apertura di una partita IVA.

Il versamento della cedolare secca per gli affitti brevi avviene attraverso il modello F24, seguendo le stesse regole previste per i contratti di locazione tradizionali.
Se l’affitto breve è gestito tramite piattaforme online che operano come sostituti d’imposta, la cedolare secca può essere trattenuta direttamente alla fonte. In questo caso il proprietario riceve il canone già al netto dell’imposta e dovrà solo indicare i redditi nella dichiarazione.

Quando per l'acquisto di un immobile è necessario contrarre mutuo, è possibile subordinare l'accordo, all’effettivo otte...
09/02/2026

Quando per l'acquisto di un immobile è necessario contrarre mutuo, è possibile subordinare l'accordo, all’effettivo ottenimento del finanziamento da parte dell’acquirente, tramite l'apposizione di una condizione sospensiva ( secondo cui le conseguenze giuridiche di un accordo - come per l'appunto, il trasferimento di una proprietà a seguito del pagamento di una somma di denaro sono posticipate nel tempo, perché vincolate al verificarsi di una condizione futura ). È bene però specificare dei termini precisi di valenza di tale condizione, come ad esempio la data massima di approvazione del mutuo richiesto o l'importo minimo erogato al di sotto del quale non è possibile l'accordo, la modalità di verifica dell'erogazione etc, onde evitare ritardi e pendenze nelle trattative in corso.

La condizione sospensiva è espressamente prevista e regolata dal cod.civ. all'art.1353 e permette di vincolare l’efficacia di un contratto, o di singole disposizioni dello stesso, a un evento futuro incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo e/o non dipendente esclusivamente dalla volontà di uno dei contraenti ( come ad esempio l'ottenimento di un qualsiasi certificato necessario e/o obbligatorio da parte di un terzo )

Vale la pena sottolineare, che è necessario distinguere la condizione sospensiva da quella risolutiva, anch'essa prevista dallo stesso articolo del codice civile, con la differenza che in questo caso, gli effetti del contratto cessano al manifestarsi di un determinato evento. È utile sottolineare infine che, la clausola sospensiva del mutuo può non essere accettata dal venditore, e le parti possono scegliere di trovare un accordo diverso, ritirarsi dalla compravendita o procedere a una proposta non vincolata.

In presenza di una condizione sospensiva scaduta, perchè magari il mutuo non è stato concesso entro i termini pattuiti, le parti sono liberate dal vincolo e devono restituire le somme già eventualmente versate, fatto salvo diverso accordo e purché il mancato avveramento non sia imputabile all’acquirente. Per contro con il verificarsi della condizione il contratto si attiva e le parti sono tenute a finalizzare la compravendita.

Indirizzo

Viale Boccetta, 15
Messina
98122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
Martedì 09:00 - 13:00
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