11/06/2026
Cambio di destinazione d’uso per le attività ricettive extra-alberghiere: le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del Testo unico (9 gennaio 2025) sono esentate dall’obbligo almeno finché non mutino le condizioni riguardanti l’esercizio dell’attività o la titolarità dell’immobile; viene però individuata una finestra temporale – fino al 30 giugno 2027 – entro la quale alle stesse strutture sarà garantita la possibilità di passare alla destinazione d’uso turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.
Per accompagnare invece le strutture insediatesi in immobili residenziali successivamente all’entrata in vigore del Testo unico e fino al 30 giugno 2026 si prevede un termine differito al 31 dicembre 2027 per l’adempimento dell’obbligo.
Assoturismo Confesercenti Toscana esprime soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale delle modifiche al Testo Unico del Turismo, un provv