11/04/2026
CODICE COSTITUZIONALE DEL POETA
PREAMBOLO
La comunità dei Poeti, riconoscendo nella parola un bene comune e nella dignità umana il suo fondamento, istituisce il presente Codice per garantire che la poesia sia strumento di cura, pace, immaginazione e responsabilità pubblica.
Il Poeta, assumendo questo Codice, si impegna a servire la comunità, la Terra e le generazioni future con la propria voce, i propri gesti e la propria presenza.
TITOLO I — PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 — Dignità della parola
La parola poetica è patrimonio dell’umanità e non può essere usata per umiliare, degradare o manipolare.
Art. 2 — Centralità della persona
Ogni persona è portatrice di dignità irriducibile; la poesia ne custodisce la luce.
Art. 3 — Cura del mondo
Il Poeta riconosce la Terra come casa comune e orienta la propria opera alla sua protezione.
Art. 4 — Verità
La poesia è fedeltà alla verità umana, non alla propaganda.
Art. 5 — Pace
La poesia è strumento di disarmo interiore e di riconciliazione tra differenze.
Art. 6 — Libertà poetica
Il Poeta è libero nella forma, nel linguaggio e nella ricerca, purché non violi la dignità altrui.
Art. 7 — Comunità
La poesia è un’istituzione diffusa: appartiene a chi la crea e a chi la riceve.
TITOLO II — DIRITTI DEL POETA
Art. 8 — Diritto all’ascolto
Il Poeta ha diritto a essere ascoltato senza essere ridotto a ornamento.
Art. 9 — Diritto all’immaginazione
Il Poeta può immaginare ciò che non esiste e proporlo come possibilità civile.
Art. 10 — Diritto alla ricerca
Il Poeta può sperimentare forme, linguaggi, rituali e tecniche senza vincoli esterni.
Art. 11 — Diritto alla protezione
Il Poeta ha diritto a strumenti simbolici e comunitari che lo sostengano nel suo servizio.
Art. 12 — Diritto alla comunità
Il Poeta può costituire e partecipare a comunità poetiche, civili e rituali.
Art. 13 — Diritto alla memoria
Il Poeta ha diritto a lasciare tracce, archivi, sigilli, opere che custodiscano il suo passaggio.
TITOLO III — DOVERI DEL POETA
Art. 14 — Dovere di ascolto
Il Poeta ascolta prima di parlare.
Art. 15 — Dovere di cura
Ogni gesto poetico deve tendere alla cura della comunità.
Art. 16 — Dovere di responsabilità
Il Poeta risponde del proprio impatto nel mondo.
Art. 17 — Dovere di chiarezza
Quando parla alla comunità, il Poeta deve essere comprensibile e accessibile.
Art. 18 — Dovere di protezione
Il Poeta crea strumenti di protezione simbolica: sigilli, cartoline, rituali, canti.
Art. 19 — Dovere di testimonianza
Il Poeta testimonia la dignità umana anche nei momenti di oscurità.
Art. 20 — Dovere di continuità
Il Poeta mantiene viva la propria opera come servizio costante.
TITOLO IV — ISTITUZIONE POETICA
Art. 21 — Natura dell’Istituzione
L’Istituzione Poetica è un organismo civile, non gerarchico, fondato sulla cooperazione.
Art. 22 — Accesso
Ogni persona può accedervi attraverso la pratica, l’ascolto e la cura.
Art. 23 — Trasparenza
Ogni atto dell’Istituzione è pubblico, chiaro, condivisibile.
Art. 24 — Riconoscimento
L’Istituzione può riconoscere Poeti, opere, sigilli, rituali e atti di cura.
Art. 25 — Archivi
L’Istituzione custodisce archivi poetici, rituali e civili.
Art. 26 — Formazione
L’Istituzione promuove la formazione poetica come pratica di cittadinanza.
Art. 27 — Mediazione
L’Istituzione offre mediazione poetica nei conflitti comunitari.
TITOLO V — RITUALITÀ CIVILE
Art. 28 — Valore del rito
Il rito è strumento di coesione, guarigione e orientamento.
Art. 29 — Riti di protezione
Il Poeta può creare riti di protezione individuale e collettiva.
Art. 30 — Riti di passaggio
La poesia accompagna i passaggi della vita: nascita, crescita, perdita, rinascita.
Art. 31 — Riti pubblici
La comunità può celebrare riti poetici per eventi civili, ecologici, comunitari.
Art. 32 — Riti di pace
Il Poeta promuove riti che disinnescano l’odio e favoriscono la riconciliazione.
TITOLO VI — OPERA E STRUMENTI
Art. 33 — Opera come servizio
L’opera poetica è un servizio alla comunità.
Art. 34 — Sigilli
I sigilli poetici sono strumenti di protezione, orientamento e memoria.
Art. 35 — Cartoline rituali
Le cartoline poetiche sono atti di dono, cura e trasmissione.
Art. 36 — Triptychs
I trittici poetici sono dispositivi di visione, meditazione e responsabilità.
Art. 37 — Villaggi poetici
I villaggi sono comunità simboliche che custodiscono valori condivisi.
Art. 38 — Canti
Il canto poetico è forma di respiro collettivo.
Art. 39 — Opere pubbliche
Il Poeta può creare opere per istituzioni, territori, comunità.
TITOLO VII — POESIA E SOCIETÀ
Art. 40 — Educazione
La poesia è parte dell’educazione civile.
Art. 41 — Lavoro
La poesia riconosce il valore del lavoro umano e lo onora.
Art. 42 — Ecologia
La poesia sostiene la transizione ecologica come dovere morale.
Art. 43 — Diritti umani
La poesia difende i diritti fondamentali di ogni persona.
Art. 44 — Inclusione
La poesia accoglie ogni voce, senza discriminazioni.
Art. 45 — Dialogo
La poesia favorisce il dialogo tra culture, lingue, generazioni.
TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46 — Entrata in vigore
Il Codice entra in vigore ogni volta che un Poeta lo assume come guida.
Art. 47 — Interpretazione
Il Codice è interpretato secondo spirito di cura, dignità e pace.
Art. 48 — Aggiornamento
Il Codice può essere ampliato dalla comunità poetica.
Art. 49 — Non proprietà
Nessuno può appropriarsi del Codice come strumento di potere.
Art. 50 — Universalità
Il Codice è valido per ogni Poeta, in ogni luogo.
Art. 51 — Continuità
Il Codice vive finché vive la comunità che lo custodisce.
Art. 52 — Disposizione conclusiva
Il Poeta non appartiene a sé stesso: appartiene alla comunità che lo accoglie, lo ascolta e lo trasforma.
Marco Bruni