Infermieri Attivi

Infermieri Attivi Lista di candidati formata da infermieri per il rinnovo dell'ordine della professione infermieristic

07/08/2024
🟢🟢COMMISARIAMENTO OPI LATINA🟢🟢Care colleghe e Cari colleghi,Vogliamo informarvi che il Ministero della Salute ha preso u...
05/08/2024

🟢🟢COMMISARIAMENTO OPI LATINA🟢🟢

Care colleghe e Cari colleghi,

Vogliamo informarvi che il Ministero della Salute ha preso una decisione importante per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Latina.
L'ordine delle Professioni Infermieristiche è stato ufficialmente sciolto e sono stati inviati i commissari per avviare nuove procedure elettorali.

Questo passo è stato intrapreso in seguito al riconoscimento delle validità delle ragioni del ricorso presentato dal gruppo

🟢CISL FP LATINA🟢, che si è candidato per guidare l'OPI di Latina.

Siamo fiduciosi che questa nuova fase porterà un rinnovato impegno con l'obiettivo di rappresentare al meglio i nostri interessi professionali.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sui prossimi passi elettorali.

Un saluto cordiale

🟢🟢ELEZIONI OPI LATINA🟢🟢 ULTIMA PARTE DELLA SENTENZACON QUESTA PUBBLICAZIONE SI CONCLUDE LA PUBBLICAZIONE DELLE MOTIVAZIO...
28/05/2024

🟢🟢ELEZIONI OPI LATINA🟢🟢


ULTIMA PARTE DELLA SENTENZA

CON QUESTA PUBBLICAZIONE SI CONCLUDE LA PUBBLICAZIONE DELLE MOTIVAZIONE DI ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI FELL OPI LATINA.

Continua…

PARTE 3 continuo….
Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 3 L. n. 241/1990

** PAGINA 6 CAPOVERSO 5, 6, 7, 8, ,9 10 **

…………………….
Inoltre dai verbali emergono altre anomalie, tra cui la circostanza che dagli stessi verbali non risulta quale sia il numero di schede preparate e vidimate.
Quindi si è contravvenuto alla prescrizione per cui la Commissione giorno per giorno deve indicare quante schede ha preparato, quante ne ha utilizzate, quante ne ha annullate e quante ne ha conservato.
Inoltre nei verbali dal conteggio tra urne sigillate ed urne aperte il totale delle urne sigillate ed aperte dovrebbe essere otto, invece dall'ultimo verbale del 21 dicembre 2020 risulta che sono presenti due urne sigillate, onde il totale delle urne sigillate diventa nove, e non più otto.
Le risultanze dell'istruttoria che hanno portato all'emersione delle anzidette anomalie non sono state giustificate in alcun modo dalla Commissione elettorale e che, anzi, sono state prontamente denunciate agli agenti di pubblica sicurezza intervenuti in loco.
Con orientamento confermato anche di recente, la CCEPS ha più volte osservato che i verbali delle operazioni elettorali costituiscono atto pubblico e fanno piena prova delle operazioni in essi descritte fino a querela di falso. Su questo aspetto, si rileva che è onere specifico del soggetto che lamenta la erronea rappresentazione di un fatto avvalersi dello strumento di cui all'art. 221 ss. c.p.c., ossia della querela di falso contro l'atto pubblico di cui si chiede l'invalidazione (cfr. Cass. n. 8500/2005; C. Stato, V, n. 2361/2015; CCEPS, n. 39 del 17 maggio 2018).
Nel caso di specie non vi è stata da parte dell'Ordine alcuna dell'Ordine alcuna denuncia di falso dei verbali redatti dalla Commissione elettorale per cui questi ultimi rimangono efficaci e devono essere ritenuti validi ai fini della prova dei fatti e delle circostanze in essi contenuti.

🟢🟢ELEZIONI OPI LATINA🟢🟢SENTENZA PARTE TERZACon il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell'ob...
27/05/2024

🟢🟢ELEZIONI OPI LATINA🟢🟢

SENTENZA PARTE TERZA

Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 3 L. n. 241/1990

** PAGINA 6 CAPOVERSO 2, 3, 4 **
…………………
A tal riguardo va detto che agli atti risulta che dai verbali n. 9 dell'11/12/2020, n. 10 del 12/12/2020, n. 11 del 13/12/2020 e n. 12 del 14/12/2020 risulta che la Commissione elettorale non ha consegnato ad ogni elettore 3 schede elettorali per gli organi da eleggere nell'ambito dell'OPI di Latina - e cioè quella per il Consiglio Direttivo, quella per i Revisori dei Conti e quella per la Commissione d'albo della professione di appartenenza -, bensì quattro schede elettorali e cioè una per il Consiglio Direttivo, una per i Revisori dei Conti, una per la Commissione Albo Infermieri generalisti e una per la Commissione Albo Infermieri Pediatrici.
In tal modo si è consentito agli Infermieri generalisti di votare non solo per la Commissione d'Albo di appartenenza, ma anche per quella dell'Albo degli Infermieri Pediatrici alla quale non appartengono e viceversa.
Il risultato di tale operazione ha prodotto la conseguenza che per l'elezione della Commissione d'Albo degli Infermieri Pediatrici ha potuto votare anche la restante parte di infermieri che non opera in ambito pediatrico, per cui a fronte di n. 91 iscritti all'Albo degli Infermieri Pediatrici le schede scrutinate sono state ben 1201.

Continua…

SECONDA PARTE DELLA SENTENZANon consentire la presenza dei rappresentati di Lista è stato un “ ECCESSO DI POTERE”!!!Vi i...
26/05/2024

SECONDA PARTE DELLA SENTENZA

Non consentire la presenza dei rappresentati di Lista è stato un “ ECCESSO DI POTERE”!!!

Vi invito alla lettura!!!

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la motivazione della Commissione elettorale addotta per escludere il rappresentante della lista " Infermieri attivi" che sarebbe la seguente "in riscontro alla Tua richiesta di voler partecipare alle operazioni di scrutinio delle votazioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche, previa consultazione da parte dei membri della Commissione elettorale, devo comunicare che la stessa, per volontà unanime, deve essere disattesa per chiunque, ad eccezione dei membri della Commissione, e ciò per evitare assembramenti nei locali che potrebbero essere dannosi per la salute, stante il persistere, anzi in questo periodo accentuato, del pericolo virale da Covid-19, nonché per la tutela del normale svolgimento delle procedure" sarebbe una motivazione apparente e, comunque, illegittima in quanto sintomatica del vizio di eccesso di potere.
** PAGINA 5 CAPOVERSO 6, 7, 8, 9 **
………………..
Al riguardo va detto che al momento delle operazioni di scrutinio esisteva un protocollo emergenziale Covid-19 in materia elettorale, per cui era sufficiente attenersi al suddetto protocollo per evitare qualsiasi conseguenza pregiudizievole alla salute per i partecipanti alle operazioni di voto.
Sul piano logico, ancorché prima che su quello giuridico, non si riescono a comprendere le ragioni per cui le elezioni tenute in un periodo di massima diffusione del Covid-19 si siano potute espletare nel rispetto del protocollo emergenziale con la presenza di ben n. 1241 elettori, con uno stanziamento medio in ogni stanza di 3 o 4 elettori, ed, invece, in sede di scrutinio delle schede elettorali (con la presenza di una sola unità in più), invece, la possibilità di utilizzare lo stesso protocollo emergenziale per evitare rischi sulla salute non si sia potuto utilizzare.
Ad avviso di questa Commissione doveva essere utilizzato un unico criterio (quello del rispetto del protocollo emergenziale) sia per l'espletamento delle operazioni elettorali, che in sede di scrutinio delle schede e, allora, si può arrivare alla conclusione che, facendo rispettare il protocollo all'uopo predisposto, sarebbe stato ben possibile far partecipate il ricorrente alle predette operazioni di scrutinio delle schede elettorali.
Nel caso di specie l'operato della Commissione risulta ictu oculi contrario alla logica ed all'imparzialità e quindi viziato per eccesso di potere.

Per correttezza e trasparenza nell’informazione, verso tutti i colleghi iscritti all’OPI di LATINA, e per evitare che no...
25/05/2024

Per correttezza e trasparenza nell’informazione, verso tutti i colleghi iscritti all’OPI di LATINA, e per evitare che non si comprenda quanto accaduto nel nostro territorio, credo sia necessario dare informazioni relative alle REALI motivazione che hanno indotto la CCEPS, ovvero la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie ad ANNULLARE le operazioni elettorali del 2020 ed inviare un Commissario nominato dal Ministero della Salute.

Per cui pubblicherò la sentenza in quattro parti, al fine di agevolare la comprensione.
Nei commenti vi lascio il link dell’OPI di Latina dove potete trovare la versione integrale.
Su ogni parte trovate le indicazioni della pagine e del capoverso.

Non ci sono commenti o libere interpretazioni ma solo l’estratto della sentenza originale.

Vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicato alla lettura.
Se LO fai, significa che ci tieni alla Professione!!!!



PARTE 1

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione del diritto dei rappresentanti di lista di partecipare alle operazioni della Commissione elettorale e di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni che si rendessero necessarie.

** PAGINA 5 CAPOVERSO 4 **
……..
Quindi l'aver impedito la partecipazione del rappresentante di lista "Infermieri attivi" alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali del 15, 16,17,18 e 21 dicembre 2020 non solo risulta contrario alla consuetudine ed alla prassi consolidata di far assistere alle operazioni di voto i rappresentanti di lista, ma, soprattutto, risulta non conforme ai dettami dell'art. 1 della L. n. 241/1990 e di fatto comporta la violazione della ratio della previsione della partecipazione dei rappresentanti di lista alle operazioni di scrutinio, che è quella di garantire il controllo, sia formale, sia sostanziale, del procedimento elettorale

15/07/2022

Indirizzo

Via Cairoli 10
Latina
04100

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