26/05/2024
SECONDA PARTE DELLA SENTENZA
Non consentire la presenza dei rappresentati di Lista è stato un “ ECCESSO DI POTERE”!!!
Vi invito alla lettura!!!
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la motivazione della Commissione elettorale addotta per escludere il rappresentante della lista " Infermieri attivi" che sarebbe la seguente "in riscontro alla Tua richiesta di voler partecipare alle operazioni di scrutinio delle votazioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche, previa consultazione da parte dei membri della Commissione elettorale, devo comunicare che la stessa, per volontà unanime, deve essere disattesa per chiunque, ad eccezione dei membri della Commissione, e ciò per evitare assembramenti nei locali che potrebbero essere dannosi per la salute, stante il persistere, anzi in questo periodo accentuato, del pericolo virale da Covid-19, nonché per la tutela del normale svolgimento delle procedure" sarebbe una motivazione apparente e, comunque, illegittima in quanto sintomatica del vizio di eccesso di potere.
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Al riguardo va detto che al momento delle operazioni di scrutinio esisteva un protocollo emergenziale Covid-19 in materia elettorale, per cui era sufficiente attenersi al suddetto protocollo per evitare qualsiasi conseguenza pregiudizievole alla salute per i partecipanti alle operazioni di voto.
Sul piano logico, ancorché prima che su quello giuridico, non si riescono a comprendere le ragioni per cui le elezioni tenute in un periodo di massima diffusione del Covid-19 si siano potute espletare nel rispetto del protocollo emergenziale con la presenza di ben n. 1241 elettori, con uno stanziamento medio in ogni stanza di 3 o 4 elettori, ed, invece, in sede di scrutinio delle schede elettorali (con la presenza di una sola unità in più), invece, la possibilità di utilizzare lo stesso protocollo emergenziale per evitare rischi sulla salute non si sia potuto utilizzare.
Ad avviso di questa Commissione doveva essere utilizzato un unico criterio (quello del rispetto del protocollo emergenziale) sia per l'espletamento delle operazioni elettorali, che in sede di scrutinio delle schede e, allora, si può arrivare alla conclusione che, facendo rispettare il protocollo all'uopo predisposto, sarebbe stato ben possibile far partecipate il ricorrente alle predette operazioni di scrutinio delle schede elettorali.
Nel caso di specie l'operato della Commissione risulta ictu oculi contrario alla logica ed all'imparzialità e quindi viziato per eccesso di potere.