05/06/2026
Dichiarazione dello stato di grave per gli valida per l’anno 2026
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 25.05.2026
Art. 1) Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 1.Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arboratee a pascolo della Regione Puglia,con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell’andamento meteo-climatico. 2. Chiunque avvisti un incendio che interessi ominacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.
Art. 2) Disposizioni per l’operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale 1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l’intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, in raccordo con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale della Sezione Protezione Civile, per l’operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e del personale e mezzi dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), secondo le modalità definite negli accordi sottoscritti con le amministrazioni/organi competenti. 2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l’intero periodo stabilito dall’articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili. 3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di eccezionali e gravi condizioni predisponenti gli incendi, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 citato e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile per disporre l’attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.
Art. 3) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo 1. Ad integrazione di quanto previsto dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all’articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato: a) accendere fuochi di ogni genere; b) far brillare mine o usare esplosivi; c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o si*****te accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; h) sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi; i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 2, della L. R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma. 3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione. 5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.
Art. 4) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale 1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. Particolare attenzione deve essere prestata alla effettiva realizzazione delle fasce di prevenzione previste dalla citata normativa.
Art. 5) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi 1. Ai sensi dell‘art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell’art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l’obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile “SINAPSI”. Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2026, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.
Art. 6) Sanzioni 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’art. 3 è punita a norma dell’art. 10, commi 6-7- 8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’ art. 4 si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 2016. 2. L’attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all’articolo 7. L’irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali. 3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo. 4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000.
Art. 7) Vigilanza 1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 8) Osservanza delle norme 1. Al fine di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all’art. 10 della L. 353/2000.
Art. 9) Pubblicazione e notifica 1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18. 2. Di incaricare la Sezione Protezione Civile di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati.
Art. 10) Entrata in vigore 1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art. 11) Disposizioni finanziarie 1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.