27/11/2025
BIMBO AUTISTICO SOSPESO: LO SCHIAFFO ALLA LOGICA E IL RITARDO DEI GARANTI
Sapevano da una settimana ma scrivono solo a sanzione avvenuta: la nota congiunta dei Garanti è una difesa d’ufficio fuori tempo massimo, che lascia un bambino punito per la sua diagnosi mentre la tutela annega nella burocrazia.
Un fatto è un fatto. E il fatto è che a Messina, nel 2025, un bambino di 11 anni affetto da autismo grave certificato è stato sospeso da scuola. Punito. Come un bullo qualunque, per un gesto istintivo – una pacca a una compagna – che la stessa nota dei garanti definisce privo di intenzionalità aggressiva e diretta conseguenza del suo disturbo.
Oggi leggiamo una missiva, protocollata il 25 novembre 2025 (arrivata in redazione alle ore 20) . È firmata dalla Garante per la Disabilità, Giacoma De Maria, e dal Garante per l’Infanzia, Giovanni Amante. Scrivono al Dirigente dell’Istituto Manzoni – Dina e Clarenza. Citano la Convenzione ONU , sventolano sentenze della Cassazione civile e penale , ricordano che punire chi non ha la capacità di controllare i propri impulsi è “pedagogicamente improprio e giuridicamente non sostenibile”. Chiedono la revoca del provvedimento.
Parole sante. Ineccepibili. Ma c’è un dettaglio che trasforma questa lezione di diritto in un atto d’accusa verso chi l’ha scritta: il tempo.
Questa lettera arriva a babbo morto. Arriva quando la sanzione è già stata irrogata. Arriva a chiedere di “riesaminare” ciò che non doveva mai accadere. La domanda è semplice, brutale: dov’erano i garanti prima?
Risulta che la Garante per le disabilità sarebbe stata a conoscenza del caso già dal 18 novembre. Sette giorni prima di questa carta intestata. Una settimana intera. In una settimana si fa una guerra, figuriamoci una diffida. Se si sapeva, perché non si è intervenuti preventivamente? Perché non si è alzato il telefono o inviata una PEC di fuoco per dire: “Fermatevi, state commettendo un abuso”?
Il bambino in questione non è un fantasma abbandonato a sé stesso. Dalla nota emerge che è “assistito da personale specializzato“. Sappiamo che ha il sostegno, l’assistente alla comunicazione (Asacom), l’assistenza igienico-sanitaria, l’educatore. C’è un esercito intorno a lui, eppure il sistema lo ha colpito lo stesso. La sospensione, anche se con obbligo di frequenza, lo stigmatizza e compromette il percorso inclusivo.
La nota di oggi ci dice che quel provvedimento rischia di configurare una discriminazione indiretta e va contro il decreto legislativo 66/2017. Verissimo. Ma dirlo dopo serve solo alla coscienza di chi scrive, non alla dignità del bambino offeso. Scrivere che “la responsabilità disciplinare è configurabile solo quando lo studente è pienamente in grado di controllare la propria condotta” è un principio che andava urlato prima che il consiglio di classe deliberasse. E, francamente, ci appare già un assunto di buon senso.
L’intervento è necessario, certo. Ma è irrimediabilmente tardivo. La gravità della situazione clinica imponeva una barriera preventiva, non una toppa postuma. La burocrazia dei diritti, quando arriva in ritardo, assomiglia terribilmente a una complicità involontaria. Resta l’amarezza per un bambino che doveva essere protetto dalla sua stessa condizione, e che invece si ritrova con una punizione sul registro e una difesa d’ufficio arrivata quando i giochi erano ormai fatti.
E questo, in un paese civile, non dovrebbe essere accettabile.
La posizione della scuola:
"si auspica che il provvedimento disciplinare, accompagnato dall'azione educativa dei docenti in collaborazione con la famiglia, possa indurre l'allievo ad una seria e costruttiva riflessione".
La lettera dei garanti al dirigente scolastico Michele Bonardelli con richiesta di revocare la sospensione ai danni dell'alunno:
"Dalle informazioni raccolte emerge che il minore, pur essendo assistito da personale
specializzato, avrebbe posto in essere un gesto istintivo – consistito in una pacca data a una compagna – privo di intenzionalità aggressiva o connotazione sessuale, coerentemente con il suo profilo clinico e con la natura del disturbo che ne condiziona condotta, percezione dello spazio personale e capacità di controllo degli impulsi.
Alla luce di ciò, riteniamo necessario formulare alcune osservazioni giuridiche, pedagogiche e di tutela dei diritti, affinché il provvedimento venga riesaminato e riportato entro i confini di legittimità e proporzionalità previsti dall’ordinamento: La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce che devono essere adottati tutti i ragionevoli accomodamenti per garantire il pieno sviluppo della persona, evitando sanzioni che colpiscano comportamenti direttamente derivanti dalla condizione di disabilità. L’applicazione di una sospensione, anche con obbligo di frequenza, per un gesto chiaramente riconducibile alle caratteristiche del disturbo, rischia di configurare una discriminazione indiretta, poiché punisce un comportamento non pienamente governabile dal minore. La Corte di Cassazione (sentt. n. 36503/2021 e n. 24015/2020) ha più volte ribadito che un comportamento non pienamente controllabile, determinato da disabilità cognitiva o neuropsicologica, non può essere interpretato secondo criteri di intenzionalità tipici della responsabilità ordinaria; sebbene si tratti di decisioni rese in sede civile o penale, esse esprimono il principio generale che non è configurabile alcuna colpa disciplinare quando il comportamento è diretta manifestazione della disabilità e non governabile dal soggetto. - Il D.Lgs. 66/2017 e le Linee Guida MIUR 2017/2022 prevedono che: i comportamenti problematici vadano gestiti attraverso interventi educativi e strategie personalizzate, non tramite misure punitive; il PEI debba contenere le modalità per prevenire ed educare ai comportamenti socialmente appropriati; la responsabilità disciplinare è configurabile solo quando lo studente è pienamente in grado di controllare la propria condotta. L’applicazione di una sanzione in assenza di intenzionalità e consapevolezza appare pertanto pedagogicamente impropria e giuridicamente non sostenibile. Il provvedimento adottato, anche nella forma attenuata della sospensione con obbligo di frequenza, è in aperto contrasto con la funzione educativa e con gli obblighi di personalizzazione previsti dal D.Lgs. 66/2017, art. 5 e 7. La sospensione, anche con obbligo di frequenza stigmatizza il minore, compromette il suo percorso inclusivo, può generare regressioni e sfiducia nella relazione educativa, non produce alcun effetto migliorativo sul comportamento, poiché il gesto non deriva da scelta volontaria. È necessario chiarire che la nostra posizione non minimizza né sminuisce il vissuto della minore coinvolta, la cui tutela rimane centrale. Riteniamo tuttavia che interventi educativi mirati, definiti all’interno del PEI e condivisi nel GLO, possano rappresentare la risposta più adeguata e rispettosa dei diritti di entrambi i bambini. Alla luce di tali considerazioni, chiediamo formalmente il riesame e la revoca del provvedimento disciplinare, invitando l’istituto a basare ogni intervento sul PEI e sulle strategie educative più idonee; convocare un incontro con la famiglia, il GLO e il personale di supporto; predisporre misure di prevenzione e accompagnamento, non punitive; garantire la piena tutela della dignità e del diritto all’inclusione dell’alunno
COPIAMO E INCOLLIAMO DA VOCE DI POPOLO