Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Associazione ELS, Organizzazione no-profit, Via Dott. Parma 53, Galliate.
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Indirizzo
Via Dott. Parma 53
Galliate
28066
Informazione generale
Statuto Dell’Associazione di Promozione Sociale “ Ente Lavoro e Servizi ” ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NA TURA. E’ costituita con sede in Galliate (NO), alla Via Dottor Cesare Parma n.53 l’associazione denominata ENTE DEL TERZO SETTORE “ ENTE LAVORO E SERVIZI ”, in sigla “E.L.S.”. L’Associazione, è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. E.L.S. è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i propri iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all’opinione politica. ART. 2. PRINCIPI E FINALITA’. L’associazione si propone, in generale, lo scopo di rappresentare, affermare, assistere, garantire e tutelare l’immagine, i diritti, il ruolo e gli interessi dei lavoratori dipendenti ed indipendenti , dei pensionati, dei quadri e dirigenti, dei lavoratori disoccupati o parzialmente occupati, facenti capo a tutti i comparti ed aree di contrattazione, sia pubbliche che private, oltre che dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, nonché di tutti i lavoratori assimilati a quelli dipendenti, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: i collaboratori, i lavoratori borsisti (percettori di borse di studio), gli amministratori, i revisori, i sindaci, i lavoratori socialmente utili, nonché le aziende. L’associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle suddette categorie di lavoratori e pensionati appartenuti a qualsivoglia pregressa categoria lavorativa, nonché alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia di welfare, sociale, legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario od opportuno, di esperti dei vari settori o di strutture terze. In particolare, nell’ambito delle finalità di cui sopra, l’associazione si propone di: a) rappresentare e tutelare anche sindacalmente gli iscritti; b) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, anche attraverso l’organizzazione di iniziative sindacali, culturali ed assistenziali; c) fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta ai lavoratori, pensionati ed aziende supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte; d) collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi burocratici; e) progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nei settori di proprio interesse, anche mediante l’affidamento ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantirne l’ottimale realizzazione e diffusione in particolare, ma non solo, presso i lavoratori e i pensionati italiani; f) sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo nazionale e/o internazionale; g) sviluppare relazioni con gli organi di informazione. Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l’associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata. L’Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e private. ART. 3. SOCI. L’adesione ad E.L.S. è volontaria, comporta esclusivamente l’accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente statuto ed è compatibile con l’iscrizione presso qualsiasi altra associazione, sindacale e non. Possono divenire socie di E.L.S. tutte le persone fisiche indistintamente che, condividendo le finalità dell’associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivono, anche con modalità telematiche, l’apposito modulo di adesione. Per l’adesione all’associazione è obbligatorio il versamento della quota associativa annuale. Il mancato versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la perdita della qualifica di socio. L’iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell’adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno. In ogni caso, l’ammissione all’associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte dell’associato. I documenti che comprovano l’associazione ad E.L.S sono la tessera consegnata al socio ovvero il modulo di adesione sottoscritto da quest’ultimo. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile nemmeno in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. ART. 4. ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO. L’iscrizione ad E.L.S. avviene mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione ovvero mediante apposizione della propria firma su copia della tessera associativa. A tutela dell’associazione, la domanda di adesione può essere respinta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, nei casi di gravi condanne penali od appartenenza ad organizzazioni con finalità incompatibili con il presente statuto ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo riconosca intenzioni ostili del richiedente verso l’associazione e comunque in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo ravvisi una situazione di indegnità morale. Possono, in particolare, essere respinte dal Consiglio Direttivo le domande di adesione presentate in massa o in un unico contesto ovvero con modalità tali da far presumere un intento ostile o di turbativa dell’assetto o del normale funzionamento dell’associazione. Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio. Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicarne l’evento direttamente all’Associazione. Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell’associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata .L’espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Direttivo In caso di contestazioni, il Consiglio Direttivo e può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri. ART. 5. ENTRATE SOCIALI. Le entrate dell’associazione sono ordinariamente costituite: a) dall’ammontare delle quote associative e dei contributi eventualmente versati dai soci; b) dalle liberalità e dai lasciti eventualmente effettuati da chicchessia in favore dell’associazione. Le entrate dell’associazione sono inoltre costituite dal ricavato dell’erogazione di servizi, anche indirettamente, istituiti e dalle entrate derivanti dall’eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti. E’ lecita qualsiasi altra forma di sostegno economico e finanziario all’associazione che mantenga la caratteristica della volontarietà e sia espressamente finalizzata ed iscritta a bilancio nella voce “entrate” o in una voce di analogo significato. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 6. PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio sociale di E.L.S è costituito dal valore: a) residuo di tutte le entrate pervenute all’associazione; b) di tutti i beni, mobili e immobili, e valori comunque acquisiti anche mediante lasciti e donazioni; c) del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e postali; d) delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi ovvero in previsione di oneri futuri; e) dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengano all’associazione; f) delle eccedenze attive delle precedenti gestioni. E’ espressamente proibito l’utilizzo del patrimonio sociale a fini di lucro. ART. 7. ESERCIZIO SOCIALE. L’esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno. ART. 8. BILANCIO D’ESERCIZIO. Entro il 30 aprile (30/4) ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 maggio (30/5) di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo, provvede alla stesura del bilancio relativo all’esercizio precedente, e successivamente convoca l’assemblea dei soci per l’approvazione dello stesso. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero. In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. Si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice civile. Il bilancio può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di euro. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto finanziario devono essere destinati come segue: • per una quota non inferiore al 50% (dieci percento) alla riserva ordinaria; • il rimanente indistintamente al patrimonio sociale ovvero alla riserva straordinaria ovvero, ancora, ad altra riserva per specifici scopi istituita dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indirettamente correlate. ART. 9. ORGANI Gli organi i dell’associazione sono: a) l’Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente; d) il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell’associazione sono elettive, durano in carica quattro anni e possono essere oggetto di compenso ovvero di rimborso forfettario o a piè di lista in relazione ai costi direttamente o indirettamente sostenuti a fronte dell’espletamento degli incarichi assegnati. ART. 10. L’ASSEMBLEA L’Assemblea è il massimo organo deliberante di E.L.S. Essa determina le linee programmatiche principali dell’attività futura in coerenza con gli indirizzi statutari. L’Assemblea viene convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima sul sito internet dell’associazione ovvero sul sito internet delle strutture di servizio di E.L.S ovvero su un quotidiano. Analogo avviso può, in alternativa o congiuntamente, essere affisso, nello stesso termine di cui sopra, al di fuori della sede dell’Associazione. Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi regolarmente informati. Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci di maggiore età muniti della tessera associativa di E.L.S. ovvero del modulo di adesione sottoscritto, che abbiano versato la quota associativa per l’anno in corso. Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto mediante conferimento, a quest’ultimo, di apposita delega espressa in calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega per ciascun delegato. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria normalmente ogni anno per la disamina ed approvazione del rendiconto finanziario ed ogni 4 (quattro) anni per deliberare sui seguenti argomenti: elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri; definizione degli orientamenti generali dell’associazione; programmi e materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo; l’Assemblea si riunisce in sede straordinaria per deliberare in ordine alle modifiche statutarie. In ogni caso, l’Assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l’Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti all’adunanza. L’Assemblea può, infine, essere convocata qualora sia richiesta (con modalità stabilite da un eventuale apposito Regolamento) da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente rappresenti almeno il 30% (trenta percento) del totale dei soci In tale ultimo caso, tutti i soci richiedenti devono partecipare personalmente all’adunanza, con esclusione esplicita di ogni delega al voto. Resta salvo il diritto dei soci che non hanno richiesto l’adunanza di rappresentare in Assemblea altri soci nel limite di una delega per ciascun delegato. In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino l’accertamento del diritto al voto in capo ai presenti in assemblea. ART. 11. LIBRI SOCIALI. I libri obbligatori dell’associazione sono i seguenti: a) libro dei soci, da aggiornare periodicamente , nel quale devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun socio ; b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali; c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali; d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l’indicazione e la valutazione analitica di tutte le attività e le passività dell’associazione oltre che la trascrizione integrale del relativo bilancio. Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo libro cronologico e sistematico. ART. 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale dell’associazione ed è il massimo organo deliberante tra un’assemblea e l’altra. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista di candidati consegnata in originale al Presidente e presso la sede dell’associazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell’Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo e rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite alcuno. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, e, qualora sia possibile e lo si ritenga opportuno, un Vice Presidente, un tesoriere ed un segretario. La cessazione dei componenti del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. ART. 13. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, patrimoniale e finanziaria dell’associazione. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo: • approva i Regolamenti; • convoca le assemblee ed esegue le sue delibere; • stabilisce l’entità dei contributi e delle quote associative e le relative modalità di versamento; • delibera sull’ammissione, sulla decadenza, e sull’espulsione dei soci; • redige il bilancio dell’associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali; • delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo; • nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio; • delibera ed approva l’adesione ad E.L.S. da parte di associazioni costituite sulla base di un diverso schema statutario; • delibera in ordine alla emanazione dello schema dei regola menti delle Camere sindacali; • delibera sull’istituzione e su quanto necessario per la forma zione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche; • delibera la creazione, la progettazione, la certificazione, la promozione e la gestione di nuovi enti o associazioni, aventi scopi affini e complementari a quelli di E.L.S., anche mediante attuazione di operazioni finanziare e bancarie nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, entro i limiti ed alle condizioni previste dalle delibere CICR e dalle relative istruzioni emanate dalla Banca d’Italia di attuazione del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e successive modifiche e integrazioni; • definisce i compensi ed i rimborsi a favore degli organi dell’associazione; • definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali; • delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private; • provvede all’acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte; • delibera in ordine all’accettazione di donazioni e lasciti; • provvede all’assunzione di personale dipendente e alla stipula di contratti con collaboratori, stabilendone l’ammontare dei relativi compensi; • delibera in ordine al trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, alle modi fiche statutarie in genere e allo scioglimento dell’associazione; • in caso di scioglimento e liquidazione dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione dell’eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre associazioni; • delibera sull’erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure; • delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti; • delibera in ordine alla stipula di convenzioni con università, enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e private; • delibera in ordine alla istituzione di comparti di settore in relazione alle tipologie di attività svolte dagli iscritti. Inoltre, il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo di giurisdizione interna dell’Associazione. ART. 14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o la mera opportunità ed, in ogni caso, almeno quattro volte all’anno per deliberare in ordine all’approvazione preventiva del bilancio dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica. L’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché l’ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza mediante consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica, affissione in bacheca presso la sede associativa. In caso di urgenza l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 1 (un) giorno prima dell’adunanza. Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio medesimo. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo scioglimento dell’Associazione, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole dell’assemblea che verrà successivamente convocata. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti o anche dal solo Presidente e dal segretario di volta in volta nominato. ART. 15. IL PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio. In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso. Il Presidente ha la firma sociale ed è autorizzato all’apertura di conto correnti e depositi bancari e postali, anche con affidamenti, purché entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e ha poteri di effettuare all’uopo tutte le operazioni relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e disporre ogni altra operazione bancaria. Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente, delegate al Vice Presidente o al Tesoriere. ART. 16. SEDI TERRITORIALI. E.L.S. può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un Socio Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo che può, in ogni momento, revocarlo. La carica è gratuita e non spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute. Il Socio Responsabile della Sede Territoriale ha funzioni di organizzazione e direzione interna dell’Associazione limitatamente all’area territoriale assegnatagli dal Consiglio Direttivo e rappresenta E.L.S. con riguardo esclusivamente alla sua attività di erogazione di servizi. Le Sedi Territoriali possono essere disciplinate da apposito Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Le Sedi Territoriali possono essere costituite presso le sedi delle strutture di servizio di E.L.S. e viceversa. ART. 18. STRUTTURE DI SERVIZIO. E.L.S. riconosce tra gli scopi della propria azione l’efficace tutela dei diritti individuali degli associati e, comunque, della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l’erogazione di servizi. Le Strutture di servizio sono costituite presso le Sedi Territoriali di E.L.S altrove; in ogni caso esse agiscono nell’ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo e a questo rispondono dei risultati ottenuti. ART. 19. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei Probiviri (d’ora in avanti, anche solo il “Collegio” è nominato dall’Assemblea ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati tra i soci di E.L.S. Il Presidente e l’eventuale Vice Presidente del Collegio, scelti tra i membri del Collegio stesso, sono nominati dall’Assemblea. L’intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio Direttivo. I compiti del collegio, sono i seguenti: dirimere le questioni tra gli iscritti e l’Associazione; giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione; esprimere pareri, anche in ordine all’interpretazione del presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni. Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo. La cessazione dei componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri è stato ricostituito. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Collegio (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Collegio o, qualora assente, del vice presidente. L’intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio stesso, sono nominati dall’Assemblea; il Presidente e l’eventuale Vice Presidente del Collegio, scelti tra i membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati tra i soci di E.L.S. ART. 20. REGOLAMENTI. Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesseramento e di voto; versamento delle quote associative; organizzazione e gestione delle sedi territoriali; verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti; ecc. ART. 22. SANZIONI DISCIPLINARI. Il Consiglio Direttivo, con apposito provvedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida; decadenza da ogni carica; sospensione del diritto di voto; espulsione dall’Associazione. La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla fine della sospensione. La sanzione dell’espulsione non consente all’espulso di aderire nuovamente all’Associazione. La sospensione a tempo determinato o indeterminato del diritto di voto può essere irrogata dal Consiglio Direttivo ad insindacabile giudizio di quest’ultimo, ai soci che abbiano manifestato o lascino presumere intenzioni ostili verso l’associazione o intenti turbativi del normale funzionamento di quest’ultima o del suo assetto istituzionale. I provvedimenti disciplinari sono inappellabili salva la possibilità, per il Consiglio Direttivo, di richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri. ART. 23. PROVVEDIMENTI CAUTELARI. Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e/o dall’attività sindacale. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo
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