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reative, soprattutto di programmi sociali. L’associazionismo, il volontariato e la solidarietà in genere sono dei concetti guida, che si ritrovano aderendo tutte le attività sociali, come attività sportive, culturali e di impiego del tempo libero. Il programma si propone alle aziende industriali, commerciali, artigianali, a quelle dei servizi ed agli Enti pubblici come un riferimento operativo per stimolare le iniziative dei loro dipendenti. In una società come quella italiana che cresce, la qualità dei servizi e delle prestazioni sociali diventa un modello da ricercare con nuovi strumenti e strategie per una giusta attuazione. Le iniziative e i servizi dell’Associazione CLUBin Italia, finalizzati al bene comune, sono organizzati da professionisti qualificati, poiché l’intenzione è quella di sviluppare il programma a livello nazionale offrendo alle famiglie i propri servizi e le attività sociali. Un altro obiettivo, il più ambizioso, è quello di riuscire ad affiliare Enti ed aziende di vari settori all’Associazione CLUBin Italia, creando così un unico circuito associativo di ampio raggio. CONTRIBUTI RACCOLTI

Tutto quello che la Fondazione CLUBin Limited raccoglie, direttamente o mediante l'attività dei Comitati Associativi, viene impiegato all'interno del Paese che li ha prodotti. Questi contributi sono destinati ai problemi sociali già programmati, per interventi di primaria importanza. In altre occasioni si può utilizzare un fondo comune per interventi straordinari. I singoli contributi sono orientati, al momento della sottoscrizione, verso un determinato problema, in base alla scelta individuale che ognuno può indicare nel modulo di sottoscrizione.

Problema gravissimo
07/04/2026

Problema gravissimo

01/04/2026

Cass. 4110/2026: via libera ai trasferimenti unilaterali. Ma il principio è anticostituzionale?

L'ordinanza 4110/2026 della Corte di Cassazione ha scatenato un terremoto nel diritto di famiglia.

Secondo la Suprema Corte, il genitore collocatario può trasferirsi anche molto lontano con il figlio senza il consenso dell’altro genitore, purché il giudice riorganizzi i tempi di frequentazione.
Una frase che, letta così, sembra un tecnicismo.
In realtà è un colpo diretto al cuore della bigenitorialità.

E qui lo diciamo senza mezzi termini:

Il principio affermato dalla Cassazione è anticostituzionale, perché sacrifica un diritto fondamentale del minore sull’altare della libertà individuale di un solo genitore.

⚖️Perché il principio è anticostituzionale
La Costituzione italiana non lascia spazio a interpretazioni creative:
art. 30 Cost.: il minore ha diritto a ricevere cura, educazione e presenza da entrambi i genitori;
art. 3 Cost.: parità tra i genitori;
art. 29 Cost.: parità morale e giuridica nella famiglia;
art. 8 CEDU: diritto alla vita familiare;

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia: diritto del minore a mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori.

La bigenitorialità non è un concetto astratto.
È un diritto fondamentale superiore, che prevale su qualsiasi interesse individuale del singolo genitore.

E allora la domanda è inevitabile:

Come può essere costituzionalmente accettabile che un genitore, da solo, possa ridurre drasticamente la presenza dell’altro nella vita del figlio?
La risposta è semplice: non può esserlo!!!
La bigenitorialità non è un optional: è un diritto superiore
È un diritto del minore, non dei genitori.

La bigenitorialità non è un favore che un genitore concede all’altro.
È un diritto del bambino, superiore e indisponibile.
E come tutti i diritti fondamentali:
non può essere limitato da scelte unilaterali, non può essere subordinato alla comodità di un genitore,
non può essere sacrificato per un trasferimento non necessario.
Un trasferimento lontano è una violazione diretta del diritto del minore
Cambiare città significa:
ridurre la presenza dell’altro genitore, alterare la quotidianità del minore, trasformare l’affidamento condiviso in un affidamento esclusivo mascherato, creare un danno affettivo spesso irreversibile.

E questo è incompatibile con la Costituzione.
La Cassazione sbilancia il sistema: la libertà di uno prevale sui diritti di due.
La Cassazione richiama la libertà di circolazione del genitore collocatario.

Ma questa libertà non può prevalere su:
il diritto del minore alla presenza di entrambi i genitori, il diritto dell’altro genitore a esercitare la responsabilità genitoriale, il principio di parità genitoriale.

Quando un diritto individuale entra in conflitto con un diritto fondamentale del minore, la gerarchia è chiara:

Vince il minore.
Ecco perché il principio è anticostituzionale:
perché capovolge la gerarchia dei diritti, mettendo al primo posto l’interesse di un adulto e relegando il minore a spettatore passivo.

Il trasferimento unilaterale è un atto di forza, non una scelta neutra
La Cassazione finge che il trasferimento sia un evento neutro, facilmente compensabile con:

Videochiamate, weekend alternati, vacanze più lunghe. Ma chi vive davvero le separazioni sa che non è così.

La distanza:
Spezza la quotidianità, riduce la spontaneità del rapporto, trasforma il genitore non collocatario in un visitatore programmato.

E questo è incompatibile con la bigenitorialità reale. Apre le porte e collabora con la PAS.

Le conseguenze: un affidamento condiviso svuotato
Il rischio più grave è evidente:
L’affidamento condiviso diventa una finzione giuridica.
Se un genitore può spostarsi liberamente con il minore:
La parità genitoriale scompare, il genitore non collocatario diventa marginale, il minore perde un pezzo della propria identità affettiva.

E tutto questo avviene senza alcuna valutazione preventiva, ma solo dopo che il danno è già stato fatto.
Cosa può fare il genitore non collocatario?
In caso di trasferimento unilaterale, il genitore può:

chiedere provvedimenti urgenti (art. 709-ter c.p.c.),
chiedere il collocamento inverso,
contestare la violazione della bigenitorialità,
chiedere una CTU urgente,
ricorrere alla CEDU per violazione dell’art. 8.
La legge offre strumenti.
Ma bisogna agire subito, prima che il trasferimento diventi irreversibile.

Conclusione
La Cassazione 4110/2026 non è solo una sentenza discutibile.
È una sentenza pericolosa, perché legittima un principio che:
è anticostituzionale, è contrario al diritto fondamentale del minore alla bigenitorialità,crea disparità tra i genitori, rischia di trasformare l’affidamento condiviso in una parola vuota.
La libertà di un genitore non può cancellare l’altro.
E soprattutto non può cancellare un diritto fondamentale del minore.
Un figlio non è un bagaglio da spostare.
E la bigenitorialità non è negoziabile.
,

27/01/2026
22/12/2025

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