Cammino - Foggia

Cammino - Foggia CAMMINO è un’associazione di avvocati che si occupano prevalentemente di diritto minorile e di famiglia.

Tutti ai campi Diomedei sabato 16 Maggio alle ore 8:30 per questa bellissima manifestazione Sport è Vita!
07/05/2026

Tutti ai campi Diomedei sabato 16 Maggio alle ore 8:30 per questa bellissima manifestazione Sport è Vita!

09/04/2026

📅 Venerdì 17 aprile 2026 | Firenze
🏛️ Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia

I DIRITTI DELLA PERSONA
Il contributo del coordinamento delle Associazioni Specialistiche Forensi

Un'intera giornata di lavori dedicata ai diritti fondamentali della persona, con interventi di rappresentanti delle principali associazioni forensi specialistiche a livello nazionale.
Tra i temi in programma: i diritti della persona dinanzi alle corti, la tutela dei minori, la violenza di genere, la mediazione, il diritto di famiglia, i diritti fondamentali del contribuente e molto altro.

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà presente con l'intervento del Presidente Nazionale, l'Avv. Carolina Ferro, su:
🎙️ «Identità personale e diritto alle origini tra autodeterminazione e tutela della persona»

Il programma completo e le modalità di iscrizione tramite la piattaforma Sfera dell'Ordine degli Avvocati di Firenze sono disponibili nella locandina.

Riaperte le iscrizioni fino al 20 marzo!
17/03/2026

Riaperte le iscrizioni fino al 20 marzo!

Grande partecipazione all’evento formativo sull’ascolto del minore dal punto di vista deontologico e processuale organiz...
12/12/2025

Grande partecipazione all’evento formativo sull’ascolto del minore dal punto di vista deontologico e processuale organizzato dalla nostra Associazione con la Camera Civile e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

Convegno interessante, grazie a tutti.
12/12/2025

Convegno interessante, grazie a tutti.

Sì è concluso oggi, con lo svolgimento dell’esame presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il ...
29/11/2025

Sì è concluso oggi, con lo svolgimento dell’esame presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il primo anno della Scuola di Specializzazione biennale Avvocati in Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni organizzato da Cammino con il Consiglio Nazionale Forense, i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma Tre, Cassino-Lazio Meridionale e Università di Verona e Università di Enna Kore, i Consigli dell’Ordine Avvocati di Campobasso, Catania, Reggio Calabria, Roma, Venezia, Vicenza.
Un plauso alle Colleghe avv. te Gerarda Carbone ed Annalisa Cancellaro che, come prime avvocate del Foro di Foggia, stanno frequentando la scuola ed hanno concluso questo primo anno dirette al conseguimento del titolo di Specialista in materia

28/05/2025



Dr. Antonio Torre, Giudice Onorario c/o il TM di Bari.
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 17 aprile 2025 n. 15264 –
L’accordo transattivo con la parte civile non estingue il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
L'adempimento parziale dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento integra il reato ex art. 570 cod. pen., quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali.
E’ ritenuto sussistente lo stato di bisogno alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che ha grosse difficoltà a sostenere da sola le spese per i figli, al punto da dover ricorrere alle vie legali e avviare una procedura esecutiva nei confronti dell’ex coniuge obbligato, che ha addotto, ma non provato, l'impossibilità assoluta di adempiere.
E' esclusa la rilevanza, ai fini del prospettato adempimento dell'obbligazione, della temporanea permanenza dei figli presso l'abitazione paterna al pari dell'accordo transattivo raggiunto con la parte civile, sia perché documentato da assegni privi di data, che non risultavano incassati, sia, soprattutto, perché aventi ad oggetto solo una minima frazione dell’importo dovuto già maturato per il periodo pregresso.
L’accordo transattivo è stato pertanto ritenuto del tutto inidoneo a fronteggiare anche le spese crescenti sostenute dalla madre per i figli, nonché privo di effetti estintivi perché successivo al perfezionamento del reato.

Interessante webinar sull’adozione e l’affidamento familiare. 28 aprile 2025 ore 15:30
09/04/2025

Interessante webinar sull’adozione e l’affidamento familiare.
28 aprile 2025 ore 15:30

09/04/2025

IL FUTURO DELLA GIUSTIZIA 🧑‍⚖️ MINORILE IN ITALIA

Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili
9 aprile 2025
Comunicato stampa
Il futuro della giustizia minorile in Italia: una battaglia che continua
L’8 aprile 2025, l’Assemblea ha finalmente approvato il ddl n. 1322, che apporta modifiche
significative alla disciplina della magistratura onoraria. Un passo che va salutato con speranza, ma
anche con un forte senso di incompleto appagamento, poiché non riguarda in modo adeguato tutte
le figure centrali nel nostro sistema giudiziario minorile, in particolare i giudici onorari minorili.
L’Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili esprime la propria gioia per il traguardo
raggiunto, ma non nasconde il rammarico per la mancanza di una regolamentazione completa. I
Giudici Onorari di Tribunale per i Minorenni, di Corte d'Appello – Sezione Famiglia e i Giudici
Onorari di Tribunale di Sorveglianza, infatti, sono stati clamorosamente dimenticati. Un’assenza che
non solo compromette l’efficacia di un intero sistema giuridico, ma che continua a negare una tutela
adeguata a chi lavora quotidianamente, con impegno e passione, per il bene della giustizia minorile.
I giudici onorari minorili, da quasi un secolo, svolgono un ruolo insostituibile nel sistema
giuridico italiano. La loro funzione non è solo complessa, ma decisiva per la tutela dei minori, per
l'interpretazione delle cause e per la valutazione della loro evoluzione psicologica, pedagogica e
sociale. Ogni giorno, questi magistrati contribuiscono a garantire il superiore interesse del minore,
con un impegno che va ben oltre il semplice compito giurisdizionale. Partecipano ai collegi civili,
penali e di sorveglianza, e si occupano di numerosi altri compiti delicatissimi che non possono essere
affidati a chi non possieda le giuste competenze e sensibilità.
Eppure, nonostante il ruolo centrale di questi magistrati, la loro condizione continua a
rimanere precaria. Il trattamento economico, inadeguato e insufficiente, è solo uno dei tanti segnali
di un sistema che non riconosce il valore del lavoro svolto dai giudici onorari minorili. La
remunerazione, che si limita a una indennità di 98,12 euro, non tiene conto delle ore effettive di
studio, delle decisioni prese e dei compiti esecutivi che questi magistrati sono chiamati a svolgere.
Oltre alla mancanza di una stabilità economica, i giudici onorari minorili non godono delle
tutele giuridiche e previdenziali necessarie, continuando a operare in un contesto di incertezza e
insicurezza. Lavoro a tempo determinato, senza contratto, senza alcuna protezione sociale e con
ritardi nei pagamenti delle spettanze, sono la realtà con cui i magistrati onorari minorili devono fare
i conti ogni giorno.
A fronte di tutto questo, l’Associazione richiama l’attenzione su un fatto inaccettabile: la
discriminazione nei confronti di questi magistrati rispetto ai loro colleghi che operano nei Tribunali
Ordinari. La riforma che ha stabilizzato i giudici onorari nei Tribunali civili e penali ha
completamente ignorato la figura del giudice onorario minorile. Si tratta di una disparità di
Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili
trattamento che non solo è ingiusta, ma che mette in crisi il principio di uguaglianza previsto dalla
Costituzione.
Per questi motivi, chiediamo con urgenza una revisione della normativa vigente e
l’inquadramento dei giudici onorari minorili in un regime di lavoro stabile e tutelato, con contratti
a tempo indeterminato, riconoscendo loro i diritti che meritano. In particolare, si richiede di
garantire una stabilizzazione per i circa 1.150 magistrati onorari minorili.
Non possiamo permettere che questi professionisti, che ogni giorno lavorano per il futuro dei
minori e della giustizia, continuino a essere trattati come lavoratori di serie B. È giunto il momento
di fare giustizia, garantendo loro dignità, tutela e riconoscimento.
Siamo pronti a lottare affinché questa battaglia venga vinta, e siamo certi che il Governo,
supportato dalla sensibilità dimostrata in altre occasioni, risponderà a questa necessità con la stessa
attenzione che merita il nostro sistema giuridico.
Il presidente
Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili

29/03/2025



Dr. Antonio Torre, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Bari.
Interessante sentenza della Cassazione in ambito di ascolto del minore da parte del curatore speciale ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma terzo, c.p.c., che conclude come non sia obbligatorio, ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all'incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall'art. 473-bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di discernimento, contrasto con l'interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), senza che il mancato espletamento dell'ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.
Altro spunto interessante quando la Corte richiama il ruolo del Curatore Speciale, *quale rappresentante processuale del minore*, nominato quando non siano ancora intervenuti provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, anche temporanei, in concomitanza dei quali il giudice deve disporre la nomina del Tutore o del Curatore, ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c., che hanno compiti di rappresentanza sostanziale.
Solo eventualmente, in casi particolare il giudice può attribuire al Curatore Speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

15/03/2025



Dr. Antonio Torre, Giudice Onorario Tribunale per I Minorenni di Bari.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3941/2025 ha affermato il principio di diritto in ambito di donazione a favore dell amministratore di sostegno.
"L’art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l’azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtù del disposto dell’art 411 c.c., anche all’amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.
La decisione della Cassazione riafferma l’importanza delle garanzie di trasparenza nella gestione del patrimonio dei soggetti vulnerabili e chiarisce che anche l’amministratore di sostegno, quando vi sia un obbligo di rendiconto, è soggetto ai limiti previsti dall’art. 779 c.c. per i tutori e i protutori".

Indirizzo

Viale Di Vittorio N. 115/Foggia
Foggia
71121

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