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26/08/2026

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Ieri vi ho raccontato il nostro ESSERE, cioè identità, valori e visione. Oggi vi racconto il FARE, perché quei valori devono trasformarsi in azioni. non è soltanto l'immagine potente di cento donne in rosso che occupano una piazza ❤️ 💃 💯 Il flashmob è la parte ...

Violenza domestica, registrazioni audio e affidamento dei figliNelle controversie familiari caratterizzate da allegazion...
20/08/2026

Violenza domestica, registrazioni audio e affidamento dei figli

Nelle controversie familiari caratterizzate da allegazioni di violenza domestica, le registrazioni fonografiche possono assumere un significativo valore probatorio, soprattutto quando non siano state specificamente contestate. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 7 luglio 2026, n. 22872 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., il disconoscimento di una registrazione non può consistere in una generica negazione: deve essere chiaro, puntuale e circostanziato, con l’indicazione degli elementi dai quali emerga la non corrispondenza tra quanto realmente accaduto e ciò che la registrazione riproduce. La pronuncia assume particolare rilievo anche nei procedimenti riguardanti affidamento e responsabilità genitoriale: il giudice civile deve procedere a un accertamento autonomo dei fatti di violenza, senza ritenersi vincolato dall’eventuale archiviazione del procedimento penale. Il principio è chiaro: la tutela del minore impone un esame effettivo e completo di tutti gli elementi probatori disponibili, comprese le registrazioni, quando ritualmente acquisite e non efficacemente disconosciute (Avv.Maria Tamma)

Minori e ignoranza dell’età: il principio della CassazioneCon la Cass. Pen., Sez. III, sent. 6 agosto 2026, n. 29851, la...
19/08/2026

Minori e ignoranza dell’età: il principio della Cassazione

Con la Cass. Pen., Sez. III, sent. 6 agosto 2026, n. 29851, la Corte ribadisce un principio importante in materia di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). L’ignoranza dell’età inferiore ai 14 anni può assumere rilievo solo quando l’agente abbia compiuto concrete e diligenti verifiche, fondate su elementi oggettivi e attendibili.
Non bastano, quindi, le rassicurazioni del minore o di terzi, né l’aspetto fisico o una valutazione meramente soggettiva della sua maturità.
La tutela del minore impone di non affidarsi alle apparenze: in presenza di dubbi sull’età, l’adulto deve verificare con particolare diligenza (avv. Maria Tamma)

Felice Ferragosto 🍉💃🏻💯100donnevestitedirosso
15/08/2026

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https://www.mammemagazine.it/adolescenti/363500/?
11/08/2026

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L’intervento di Francesca Birello, psicologa e psicoterapeuta Negli ultimi giorni si fa un gran parlare della norma “anti-Maranza” approvata dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento ... Read more

MALTRATTAMENTI O STALKING? CONTA ANCHE LA FINE DELLA CONVIVENZALa Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 14882/2026, chiar...
08/08/2026

MALTRATTAMENTI O STALKING? CONTA ANCHE LA FINE DELLA CONVIVENZA

La Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 14882/2026, chiarisce che le condotte vessatorie commesse dopo la cessazione della convivenza more uxorio possono integrare autonomamente il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.
Il solo fatto di avere figli in comune non è sufficiente a configurare il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., se non esiste più una stabile relazione familiare o parafamiliare caratterizzata da comunanza di vita e reciproca solidarietà.
La fine della convivenza, dunque, può incidere sulla qualificazione giuridica delle condotte successive alla separazione.

ORDINE DI PROTEZIONE: una decisione che sottovaluta la violenza assistita. Ordinanza del Tribunale  di Urbino 6/7/2026 (...
07/08/2026

ORDINE DI PROTEZIONE: una decisione che sottovaluta la violenza assistita. Ordinanza del Tribunale di Urbino 6/7/2026 (Pres. Luigi Reale)

Il Tribunale ha disposto un ordine di protezione nei confronti della moglie, accertando maltrattamenti psicologici, abuso di alcol e l’utilizzo della figlia come ricatto emotivo. Tuttavia, pur riconoscendo che la minore aveva assistito alle violenze, ha escluso misure di protezione nei suoi confronti, ritenendo che non fosse stata vittima diretta, e ha mantenuto gli ordinari incontri con il padre. Una decisione che lascia perplessi. La violenza assistita è oggi riconosciuta come una forma di violenza nei confronti del minore: assistere ai maltrattamenti significa subirne le conseguenze psicologiche ed emotive. Il superiore interesse del minore impone una valutazione che tenga conto non solo delle violenze dirette, ma anche dei gravi effetti derivanti dall’esposizione alla violenza. Le misure di protezione bisogna estenderle ai minori vittime di violenza assistita perché chi picchia la madre, in presenza dei figli, non può essere considerato un bravo padre e non può continuare a frequentarli, come prima, come se nulla fosse accaduto. Significa negare la gravità della violenza assistita. (Avv.Maria Tamma)

🔹 NASpI e dimissioni per giusta causa: una tutela rafforzata per le vittime di violenza di genere e di atti persecutoriC...
05/08/2026

🔹 NASpI e dimissioni per giusta causa: una tutela rafforzata per le vittime di violenza di genere e di atti persecutori

Con il Messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS precisa che le dimissioni presentate da lavoratrici e lavoratori vittime di violenza di genere o di condotte persecutorie (stalking) possono integrare una giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche quando tali condotte siano poste in essere da soggetti estranei al contesto lavorativo. L’indirizzo recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta causa può derivare anche da fatti esterni al rapporto di lavoro, purché siano tali da compromettere in modo grave la possibilità di proseguire l’attività lavorativa e incidano sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Il riconoscimento della giusta causa consente, quindi, l’accesso alla NASpI, evitando che le dimissioni siano considerate semplicemente volontarie, con la conseguente perdita del diritto all’indennità di disoccupazione. Resta, tuttavia, indispensabile la presenza di elementi concreti, oggettivi e adeguatamente documentati, idonei a dimostrare che le condotte violente:

• abbiano inciso in modo significativo sull’equilibrio psicofisico della vittima, rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, in coerenza con la tutela costituzionale del diritto alla salute;

• siano strettamente collegate alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come nel caso di atti persecutori o molestie reiterate lungo il percorso abitualmente utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro.

Una precisazione di particolare rilievo, che rafforza la tutela previdenziale delle vittime e conferma la necessità di interpretare gli istituti del diritto del lavoro alla luce dei principi di protezione della persona. (Avv.Maria Tamma)

👉 Messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026: https://lnkd.in/egYys4SH

Indirizzo

Via Delle Vecchie Carceri, 8
Florence
50122

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