04/10/2026
STALKING E DIVIETO DI COMUNICARE CON LA PERSONA OFFESA
Anche un messaggio pubblicato sui social può integrare la violazione del divieto di comunicare con la persona offesa.
La Cassazione penale, Sez. V, sentenza 24 settembre 2026, n. 34446, ha chiarito che, nell’ambito degli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, previsto dall’art. 284, comma 2, c.p.p., può essere violato anche indirettamente, attraverso la pubblicazione di contenuti su un social network.
È sufficiente che la persona offesa abbia accesso a quel canale e che, per il tenore e il contenuto del messaggio, risulti individuabile in modo univoco come destinataria.
Un post apparentemente rivolto a tutti può, dunque, costituire una comunicazione penalmente rilevante quando, in concreto, è rivolto proprio alla persona offesa.
Cassazione