16/08/2026
Eppur si muove!
16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1477-ter: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»; 2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»; c) all'articolo 1480, al comma 9: 1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 3) il terzo periodo è soppresso.
Il primo impegno è stato mantenuto.
Mentre qualcuno nella fievole speranza di ottenere qualcosa in più (sicuramente qualche iscrizione) ha deciso di non firmare, altri, assumendosi la responsabilità della firma, iniziano a raccogliere i primi frutti. È poca roba, dicono. L'agibilità sindacale per questi è evidentemente procrastinabile.
Rimaniamo vigili per i prossimi tavoli, nell'interesse di tutti i colleghi.
Avanti , di qui si passa.