GV Centro Servizi

Indicazioni Sito Web

GV Centro Servizi CAF-PATRONATO- SERVIZI FISCALI-
SERVIZI AL CITTADINO- IN SEDE AVVOCATO E MEDICO LEGALE

31/07/2026
Benefici prima casa anche sugli immobili inabitabiliNessun ostacolo sul riconoscimento delle agevolazioni prima casa per...
22/06/2026

Benefici prima casa anche sugli immobili inabitabili

Nessun ostacolo sul riconoscimento delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un immobile classificato in categoria F/2, cioè come fabbricato cadente o in rovina (cosiddetti immobili “collabenti”); l'importante, infatti, è che sia destinato all'utilizzo abitativo entro tre anni dall'acquisto, cioè nel termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento previsto dall’articolo 76, comma 2, del Tur (Testo unico imposta di registro). È questo il succo della risposta 108 dello scorso 26 maggio con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio posto da un contribuente che nel 2024, con contratto preliminare, si è impegnato ad acquistare un fondo rustico con annesse delle unità collabenti censite in categoria F/2. Il rogito definitivo è invece previsto per il 30 giugno 2026.

Il contribuente, manifestando l’intenzione di ristrutturare l’immobile, e impegnandosi quindi a completare i lavori entro tre anni dal rogito per poi accatastarlo come abitazione principale e trasferirvi la residenza, chiede in buona sostanza se il caso possa essere trattato analogamente a quello degli immobili abitativi in via di costruzione, beneficiando perciò delle agevolazioni prima casa. La risposta dell'Agenzia è stata appunto positiva, fermo restando il vincolo triennale entro cui destinare l'immobile all'utilizzo abitativo, requisito imprescindibile ai fini delle medesime agevolazioni.

Ciò significa in estrema sintesi che la non abitabilità del bene immobile, e quindi la sua condizione di abbandono e fatiscenza al momento dell’acquisto, non costituiscono di per sé un ostacolo al riconoscimento del beneficio fiscale, purché sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi in virtù dei quali l'abitabilità è comunque "in potenza", e purché l’acquirente renda nell’atto le dichiarazioni richieste. L’elemento decisivo diventa perciò, come fa presente l'Agenzia, la destinazione abitativa dell’immobile “anche se non attuale”, per lo meno “solo potenziale”.

È interessante notare come questa risposta, in linea con l’ordinanza 3913/2025 della Corte di cassazione, costituisca un sostanziale cambio di rotta rispetto all'approccio più selettivo espresso dall'Agenzia con la Circolare 38/2005, nella quale si chiariva che l’agevolazione può sì spettare ad immobili non ancora ultimati, purché già "strutturalmente concepiti per uso abitativo". Linea, questa, che per diverso tempo è stata anche sposata dalla Cassazione, la quale, come confermato da numerose sentenze (ad esempio la 357/2019), riconosceva il beneficio ai fabbricati in corso di costruzione classificati nella categoria F/3, escludendo però le unità collabenti accatastate in F/2.

Con questa risposta però, in sintonia con l'ordinanza della Cassazione dello scorso anno, l'Agenzia avvia un nuovo "corso" interpretativo ampliando così i paletti delle agevolazioni prima casa e dando appunto rilievo all'abitabilità in sé dell’immobile, non tanto effettiva quanto potenziale, raggiungibile mediante interventi edilizi entro il suddetto termine triennale, lo stesso entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.

Per detrarre il posto auto è necessaria la categoria C/6Titolo edilizio con indicazione del vincolo pertinenziale e acca...
22/06/2026

Per detrarre il posto auto è necessaria la categoria C/6

Titolo edilizio con indicazione del vincolo pertinenziale e accatastamento nella categoria C/6. Questi i due requisiti imprescindibili per ottenere la detrazione sui costi sostenuti per la realizzazione del posto auto pertinenziale all’abitazione. L'Agenzia delle Entrate lo spiega rispondendo all'interpello n. 118/2026 nel quale viene analizzato il caso di un contribuente che nel 2025 ha realizzato una capanna in legno la cui titolarità è suddivisa al 50% insieme al padre. La struttura, secondo quanto dichiarato, è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa. I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter usufruire della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir da suddividere in dieci quote annuali di pari importo.

Sorge però un dubbio a causa di due aspetti tecnici non secondari. Il primo riguarda la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori, sulla quale non viene infatti specificato né che la capanna è destinata a posto auto né che esiste un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa. Ciononostante il contribuente, nell'allegare la documentazione del caso, ha trasmesso all’Agenzia una dichiarazione tecnica che conferma sia l’utilizzabilità della tettoia come parcheggio, sia il suo collegamento funzionale con l’abitazione principale. L’altro aspetto riguarda invece l’accatastamento, visto che il manufatto risulta censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, e non in C/6, dove invece avrebbe dovuto essere accatastato. Di qui la domanda posta all’Agenzia, se si possa o meno ottenere la detrazione del 50% anche in presenza di queste anomalie.

L'Agenzia risponde al dubbio negativamente per due ragioni. La prima è che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio, ma occorre appunto che esso sia anche riconoscibile come tale sul piano giuridico, quindi come autorimessa o posto auto pertinenziale. La stessa Circolare 17/E del 26 giugno 2023 richiamata dall'Agenzia, specificava appunto che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa "a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Peraltro, tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo".

La seconda ragione alla base del disconoscimento della detrazione è legata invece alla classificazione catastale: la capanna è stata infatti censita in C/2, categoria che identifica magazzini e locali di deposito, e non in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, nella fattispecie, alle autorimesse. Al di là perciò dell'assenza del vincolo di pertinenzialità, la struttura realizzata non avrebbe nemmeno potuto essere considerata "autorimessa" o "posto auto" per via della sua "errata" classificazione catastale. Da qui il decadimento della validità del bonus fiscale sulla realizzazione del manufatto.

Il mese di giugno 2026 si prospetta come uno snodo fondamentale e profondamente particolare all'interno dell'anno previd...
22/06/2026

Il mese di giugno 2026 si prospetta come uno snodo fondamentale e profondamente particolare all'interno dell'anno previdenziale e assistenziale italiano. Per milioni di cittadini, famiglie, pensionati e disoccupati, questo mese rappresenta un momento di passaggio caratterizzato da scadenze fiscali incrociate, rimodulazioni dei flussi di cassa e variazioni logistiche di rilievo. Ma perché giugno è così diverso rispetto agli altri mesi?

In primo luogo, l'introduzione dell'estate coincide storicamente con l'assestamento di molte prestazioni collegate alla presentazione del modello 730 e ai conguagli fiscali. Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nei primissimi giorni di apertura del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, infatti, vede proprio nelle elaborazioni di giugno la predisposizione dei primi rimborsi o delle prime trattenute che impatteranno direttamente sui cedolini successivi.

Inoltre, a livello logistico, giugno è caratterizzato dalla festività nazionale della Festa della Repubblica (2 giugno), un giorno rosso sul calendario che interrompe la normale operatività degli istituti di credito e degli uffici postali proprio all'inizio del mese. Questa festività impone una totale riorganizzazione della turnazione alfabetica per il ritiro dei contanti, costringendo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Poste Italiane a spalmare i pagamenti su un arco temporale più lungo del solito.

Da non sottovalutare, inoltre, l'interazione tra i pagamenti correnti e le scadenze tributarie come l'acconto dell'IMU (previsto a metà mese), che spinge i contribuenti a monitorare con precisione millimetrica l'effettivo giorno di accredito sul proprio conto corrente. Per navigare senza errori in questo fitto reticolo di scadenze, diventa imprescindibile saper consultare gli strumenti digitali messi a disposizione dallo Stato, come il sito INPS, l'uso dell'identità digitale SPID, la verifica dell'attestazione ISEE aggiornata e il controllo costante del proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino. Di seguito, analizziamo nel dettaglio tutte le date di accredito previste per ciascuna prestazione erogata dall'ente previdenziale.

18/05/2026

IMU: entro un mese in fila per l’acconto 2026

18 MAGGIO 2026

Tra poco meno di un mese - scadenza 16 giugno - suonerà il gong dell’acconto IMU sul primo semestre 2026: l’altro 50% dell’imposta, ovvero il saldo, scadrà infatti il 16 dicembre. Come accade ormai dal 2014, non devono preoccuparsene i possessori delle abitazioni principali, eccezion fatta per le dimore cosiddette "di lusso" accatastate nelle tre categorie A1, A8 e A9; viceversa dovranno rispettare il versamento i titolari di immobili/fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde o terze case vuote o locate, immobili commerciali, terreni, aree fabbricabili, ecc).

Acconto IMU 2026: quali sono le regole
La procedura di calcolo IMU presuppone la conoscenza di alcuni dati come la rendita catastale, il cosiddetto moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e ovviamente l’aliquota stabilita dal Comune. Generalmente quando si tratta di acconto, a meno che il Comune non abbia già adesso disposto delle nuove aliquote 2026, cosa alquanto improbabile, si può andare sul sicuro pagando la metà dell’imposta complessiva dovuta per l’anno precedente. Chi invece solo in corso d’anno fosse entrato in possesso di immobili soggetti a imposta non posseduti nel 2025, è chiaro che dovrà calcolare la sua IMU a partire dall’inizio della titolarità.

🔴 *ADI: online il calendario dei pagamenti per il 2026*📅 È *disponibile* il *calendario* dei *pagamenti ADI* per l’anno ...
11/05/2026

🔴 *ADI: online il calendario dei pagamenti per il 2026*

📅 È *disponibile* il *calendario* dei *pagamenti ADI* per l’anno *2026*.

🔍 Per *chi ha già l'Assegno di Inclusione attivo*, ecco quando verranno ricaricate le carte ogni mese (sempre che i requisiti siano confermati):

📌 27 maggio 2026;
📌 26 giugno 2026;
📌 28 luglio 2026;
📌 27 agosto 2026;
📌 25 settembre 2026;
📌 27 ottobre 2026;
📌 27 novembre 2026;
📌 23 dicembre 2026;

Maggiori info 🔗

Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

Indirizzo

Via Vistola 25/Via Del Serbatoio 39
Fiumicino
00054

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando GV Centro Servizi pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi

Categoria