18/07/2026
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🌿 **PATTO AMBIENTALE PER FIDENZA: IL CASO ESSERS COSA PREVEDE DAVVERO L’ARTICOLO 53 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE**
Dopo aver spiegato che cosa intendo per **Patto Ambientale per Fidenza**, credo sia utile chiarire, con parole semplici, anche il quadro normativo nel quale ci muoviamo.
È necessario farlo anche perché, in questi giorni, stanno circolando ricostruzioni molto fantasiose, fino a sostenere che il Comune si starebbe muovendo senza rispettare la legge urbanistica regionale.
**Non è così.**
📌 È giusto, quindi, che i cittadini conoscano direttamente che cosa stabilisce la legge, quali possibilità prevede e quali verifiche impone.
La Legge urbanistica dell’Emilia-Romagna n. 24 è stata approvata il **21 dicembre 2017** ed è entrata in vigore il **1° gennaio 2018**.
Parliamo dunque di una disciplina regionale che esiste da quasi nove anni, non di una possibilità introdotta oggi per un singolo progetto, per una singola impresa o per il territorio di Fidenza.
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🔎 **CHE COS’È L’ARTICOLO 53?**
L’articolo 53 disciplina il cosiddetto **“procedimento unico”**: una procedura che permette di esaminare e, quando ricorrono tutte le condizioni previste, approvare determinati progetti anche quando non sono già contemplati dagli strumenti urbanistici comunali oppure comportano una variante alla pianificazione vigente.
In altre parole, la pianificazione comunale è fondamentale, ma la stessa legge regionale stabilisce alcuni casi nei quali può essere modificata attraverso una procedura specifica, pubblica e regolata.
Questo non significa aggirare la legge.
Significa, al contrario, **applicare una procedura espressamente prevista dalla legge regionale**.
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🏛️ **LA LETTERA A: OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO**
La lettera A riguarda:
▪️ le opere pubbliche;
▪️ le opere che la legge qualifica come di interesse pubblico;
▪️ gli interventi di rilievo regionale, metropolitano, provinciale o comunale.
Può trattarsi, ad esempio, di infrastrutture, attrezzature pubbliche o altri interventi riconosciuti di interesse pubblico.
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🏭 **LA LETTERA B: LO SVILUPPO DELLE IMPRESE GIÀ PRESENTI**
La lettera B riguarda invece:
▪️ l’ampliamento di fabbricati utilizzati da un’impresa;
▪️ la ristrutturazione degli edifici produttivi esistenti;
▪️ la costruzione di nuovi fabbricati o manufatti necessari allo sviluppo e alla trasformazione di un’attività economica **già insediata**.
La norma precisa che questi interventi possono essere realizzati nell’area di pertinenza dell’impresa, in lotti contigui o circostanti oppure in aree collocate in prossimità dell’attività esistente.
È importante essere precisi: non si tratta di un’autorizzazione generale a costruire qualsiasi nuova impresa in qualsiasi luogo.
La lettera B è pensata per consentire lo sviluppo o la trasformazione di **attività economiche già presenti sul territorio**.
📍 **Ed è proprio questa la fattispecie nella quale rientra il progetto Essers.**
Essers Italia è già insediata a Fidenza, in località Chiusa Ferranda, e la proposta presentata riguarda l’ampliamento dell’insediamento produttivo-logistico esistente.
Non è soltanto una valutazione dell’Amministrazione: l’avviso ufficiale pubblicato il **6 maggio 2026** sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna qualifica espressamente il procedimento come:
**“Procedimento unico ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera b)”**
e definisce Essers Italia una società **“già insediata”** nel Comune di Fidenza.
Non siamo quindi di fronte a una forzatura, a una procedura inventata dal Comune o a un modo per sottrarsi alla legge regionale.
Siamo di fronte a una delle situazioni che la legge regionale contempla espressamente, da quasi un decennio, per garantire flessibilità alle regole. Si può essere d'accordo o meno con questa impostazione, ma questo dice la legge.
⚠️ Questo corretto inquadramento giuridico **non significa però che il progetto sia già approvato o che debba necessariamente esserlo**.
Significa soltanto che può essere esaminato attraverso il procedimento previsto dalla lettera B, con tutte le valutazioni, le condizioni e le responsabilità che ne conseguono.
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🌱 **E IL LIMITE DEL 3% AL CONSUMO DI SUOLO?**
La legge regionale stabilisce, come regola generale, che la pianificazione territoriale e urbanistica possa prevedere nuovo consumo di suolo entro il limite massimo del **3% della superficie del territorio urbanizzato**.
Ma la stessa legge prevede alcune importanti eccezioni.
In particolare, non vengono conteggiate nel limite del 3% le aree utilizzate per:
▪️ determinate opere pubbliche o di interesse pubblico;
▪️ l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati d’impresa;
▪️ nuovi fabbricati necessari allo sviluppo di attività già insediate;
▪️ alcuni nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico.
Questo può avvenire soltanto dopo aver valutato che **non esistano ragionevoli alternative localizzative che evitino il consumo di nuovo suolo**.
Il limite del 3% è quindi un principio fondamentale per contenere il consumo di suolo, ma **non rappresenta un muro assoluto e invalicabile in ogni circostanza**.
La legge regionale ha scelto, fin dal 2017, di contemperare esigenze diverse:
🌿 la tutela del territorio;
♻️ il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate;
🏭 la possibilità di sviluppo delle attività economiche;
🏗️ la realizzazione di opere pubbliche e interventi strategici.
Si può discutere, naturalmente, se un determinato progetto sia opportuno, sostenibile e adeguatamente compensato.
Ma non è corretto affermare che la legge regionale non preveda queste possibilità.
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⚠️ **DEROGA NON SIGNIFICA APPROVAZIONE AUTOMATICA**
Questo è il punto forse più importante.
L’articolo 53 **non concede un lasciapassare e non elimina i controlli**.
Il progetto deve essere esaminato all’interno di una **Conferenza di servizi**, alla quale partecipano le amministrazioni competenti e l’autorità chiamata a esprimersi sulla sostenibilità ambientale e territoriale della variante.
Quando il progetto comporta una variante agli strumenti urbanistici, la posizione definitiva dell’ente titolare del piano è subordinata alla preventiva pronuncia dell’organo consiliare oppure alla successiva ratifica da parte dello stesso.
Gli atti devono essere depositati e pubblicati.
I cittadini possono consultarli e presentare osservazioni entro **60 giorni**.
La decisione conclusiva deve essere motivata, deve tenere conto delle osservazioni presentate e deve dare specifica evidenza alla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale.
✅ **Quindi nessuna scorciatoia.**
✅ **Nessuna procedura nascosta.**
✅ **Nessuna possibilità di decidere al di fuori della legge regionale.**
✅ **Nessuna approvazione automatica.**
Capisco che la parola **“deroga”** possa generare preoccupazione.
Proprio per questo dobbiamo parlarne con trasparenza: la possibilità di approvare una variante urbanistica esiste ed è prevista dalla legge regionale da quasi nove anni, ma deve passare attraverso verifiche, valutazioni, pareri, pubblicazione degli atti e decisioni pubbliche e motivate.
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🤝 **ED È ESATTAMENTE QUI CHE SI COLLOCA IL PATTO AMBIENTALE PER FIDENZA**
La legge stabilisce ciò che può essere sottoposto a valutazione e, al termine del procedimento, eventualmente autorizzato.
Il compito dell’Amministrazione è esaminare ogni progetto con rigore e, quando ne esistono le condizioni, chiedere la massima qualità possibile:
🌳 riduzione e compensazione degli impatti;
☀️ produzione e condivisione di energia rinnovabile;
🚛 mobilità e trasporti più sostenibili;
🌱 tutela, rinaturalizzazione e rigenerazione del territorio;
🏘️ benefici pubblici concreti per la comunità;
📋 impegni misurabili, vincolanti e verificabili nel tempo.
**Non si deve più trattare di scegliere tra lavoro e ambiente, lavoro e ambiente non possono e non devono essere alternativi.**
Si tratta di governare le trasformazioni con responsabilità, senza nascondere ciò che la legge consente e senza rinunciare a chiedere che ogni intervento produca un saldo positivo e duraturo per l’intera comunità.
🌿 **Questo significa amministrare: rispettare la legge, informare correttamente i cittadini, valutare senza pregiudizi e tutelare fino in fondo l’interesse pubblico.**