16/10/2026
CAM: non basta dichiarare la conformità. Occorre dimostrarla.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato – Sez. III, Sentenza n. 1170/2026 ribadisce un principio fondamentale: i Criteri Ambientali Minimi sono cogenti e inderogabili e, quando la lex specialis lo prevede, la loro dimostrazione deve essere adeguatamente documentata già in fase di gara. Sentenza 1170 del 2026 CDS III.
In sintesi Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- la dichiarazione dell'operatore economico non sostituisce la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare;
- schede tecniche o altra documentazione devono consentire di evincere concretamente la conformità al CAM;
- la verifica dei CAM in fase di esecuzione non sostituisce quella prevista in fase di gara quando la documentazione CAM è richiesta a pena di esclusione;
- le due verifiche coesistono: una riguarda la gara e può avere effetto espulsivo, l'altra riguarda l'esecuzione del contratto.
Ancora più importante, il Collegio ha escluso che una semplice dichiarazione dell'operatore possa essere considerata equivalente alla documentazione tecnica del produttore: la dichiarazione indica cosa si intende utilizzare; la documentazione tecnica deve dimostrare la conformità del prodotto/macchinario ai CAM. Sentenza 1170 del 2026 CDS III
Il messaggio per Stazioni Appaltanti, RUP e operatori economici è chiaro:
I CAM non sono un adempimento formale da inserire nel bando e poi dimenticare. Devono essere tradotti in prescrizioni verificabili e devono essere effettivamente verificati.
La sentenza evidenzia inoltre che l'incompletezza della documentazione tecnica può costituire autonoma ragione di inammissibilità dell'offerta, quando ciò è previsto dalla disciplina di gara. Sentenza 1170 del 2026 CDS III.
PIÙ INFORMA APS continuerà a promuovere una corretta applicazione dei CAM, perché sostenibilità, qualità e tutela dell'interesse collettivo non possono rimanere soltanto dichiarazioni.
Contribuisci al cambiamento sostienici https://lnkd.in/dqRiEgFq