20/06/2026
👨⚖️ Con la sentenza n. 20259/2023, la Cassazione ha affrontato il tema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ℹ️ Nel caso esaminato, il lavoratore non aveva completato il corso di formazione, sostenendo che lo stesso dovesse svolgersi esclusivamente durante il proprio ordinario orario di lavoro.
❌ Il datore di lavoro ha quindi proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo di non poter utilizzare la prestazione di un lavoratore non formato sui temi della sicurezza.
📌 La Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve effettivamente avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore.
⚠️ Tuttavia, secondo la Corte, l’espressione “orario di lavoro” non va intesa come coincidente solo con l’orario ordinario, ma comprende anche le prestazioni esigibili dal datore di lavoro, come il lavoro supplementare o straordinario.
➡️ Nel caso specifico, il lavoratore avrebbe quindi dovuto completare il corso nelle ore supplementari legittimamente richiedibili dal datore di lavoro e poi accertarsi che gli venissero retribuite. La mancata formazione ha reso la prestazione inutilizzabile, confermando la legittimità del licenziamento.