STATUTO
DEL COMITATO CITTADINO “AMICI DEL CUORE- COLONNELLA” data di costituzione 06/05/2015
ARTICOLO 1- SEDE: Il Comitato ha sede in Colonnella (TE) La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’assemblea. ARTICOLO 2-SCOPO: Il Comitato è costituito quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica.
Ha lo scopo di studiare e diffondere le tematiche sull’ambiente, sulla salute, difendere e preservare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché la qualità della vita di questi, anche in riferimento al tema del primo soccorso e della rianimazione, nonché di promuovere iniziative rivolte a finalità di carattere sociale e culturale. ARTICOLO 3-ADESIONE AL COMITATO:L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato , circolo, partito politico. ARTICOLO 4- QUOTE ASSOCIATIVE: L’attività del comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e dalle quote associative che eventualmente di tempo in tempo potrebbero essere decise dal Consiglio direttivo. ARTICOLO 5- FONDO COMUNE: I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune. ARTICOLO 6- ORGANI E POTERI: L’assemblea degli aderenti decide a maggioranza(50+1) dei presenti. L’assemblea indica le linee guida per il conseguimento degli scopi del Comitato, esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le finalità dello Statuto, nomina i membri che andranno a comporre il Consiglio direttivo del Comitato nel numero minimo di 5 e massimo di 11 componenti per la durata di anni 2 (due). Il Consiglio direttivo a sua volta eleggerà e/o confermerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario amministrativo e fisserà le responsabilità degli incarichi degli altri consiglieri in ordine agli scopi del Comitato ed alle direttive generali poste dell’assemblea. Redigerà i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, curerà l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, redigerà i bilanci da sottoporre all’Assemblea, approverà tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’ attività del Comitato, delibererà la sospensione e la espulsione dei membri, favorirà la partecipazione di questi ultimi alle attività del Comitato. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. ARTICOLO 7- RECESSO: Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento dandone comunicazione al Presidente anche a mezzo e-mail. ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA: l’assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno, sia per indicare le direttive generali che per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice presidente e da almeno 1/20 degli aderenti. L’avviso di convocazione dell’assemblea verrà recapitata agli aderenti con comunicazione scritta o altro mezzo di comunicazione idoneo (e-mail, fax, sms, ecc) almeno tre giorni prima, ovvero con affissione all’interno della sede con almeno 10 giorni di preavviso. ARTICOLO 9- DURATA E SCIOGLIMENTO: Il comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. ARTICOLO 10- DIRITTI DEGLI ADERENTI: I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti:
- Eleggere il Consiglio direttivo
- Approvare il rendiconto annuale
- Partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato
ARTICOLO 11: DOVERI DEGLI ADERENTI: E’ dovere di ciascun aderente:
- Partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- Tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza ed alla buona fede
ARTICOLO 12- ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI: I promotori e/o gli aderenti che contravvengono ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione al domicilio dell’aderente. L’esclusione è prevista per i seguenti motivi:
- Inadempienza degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato
- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali. ARTICOLO 13- PRESIDENTE DEL COMITATO: Il Presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto in sede di costituzione del Comitato dai membri fondatori e dura in carica sino a nuova nomina da parte del Consiglio direttivo. E’ unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio direttivo, è autorizzato a impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a lui conferiti. ARTICOLO 14- COMPENSI: Il Presidente, il Vice Presidente ed eventuali membri consiglieri del consiglio direttivo non hanno diritto a compensi e/ o gettoni di presenza. ARTICOLO 15- PATRIMONIO: Il patrimonio del comitato è costituito da:
- Oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti, eventuali quote sociali
- Contributi e liberalità ricevute
- Altre riserve accantonate
ARTICOLO 16- ESERCIZIO SOCIALE: L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. ARTICOLO 17- DESTINAZIONE DEGLI UTILI: Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale. ARTICOLO 18- DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO: In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato. ARTICOLO 19 – I membri del Comitato dichiarano di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 in relazione all’attività del Comitato.